Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18227 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18227 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 05/12/2012

SENTENZA
sul ricorso oposto nell’interesse di Ghisu Giovanni, nato ad Alà dei Sardi
(SS) il 4-l-v avverso l’ordinanza in data 7-5-12 del Tribunale di Firenze.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. Nicola Lettieri, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di Ghisu Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 7-5-12, il Tribunale di Firenze,
adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere
applicata al predetto in data 27-4-12 per cessione di una dose di eroina a tale Innocenti
Simone al prezzo di euro cinquanta, fatto avvenuto in Campi Bisenzio il 26-4-12.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari a carico del
Ghisu, ribadendo che si sarebbe trattato di un acquisto collettivo, essendo stata la droga
da lui acquistata destinata al consumo suo e di alcuni suoi amici. In ogni caso si
tratterebbe di un episodio di lieve entità, inquadrabile nell’ambito del comma quinto
dell’alt 73 DPR 309/90, sicché le esigenze cautelari ben avrebbero potuto essere
soddisfatte con una misura gradata, quale quella degli arresti domiciliari.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le censure formulate nel ricorso sono già state esaminate e respinte, con congrua
motivazione, dal Tribunale di Firenze, che ha rilevato che la tesi difensiva dell’acquisto
di gruppo di eroina non aveva trovato alcun riscontro e che, alla luce dei numerosi
precedenti dell’indagato e della evidente non occasionalità della condotta posta in
essere, sussistevano le esigenze cautelari di cui all’alt 274, lettera c), c.p.p. D’altra
parte la richiesta subordinata di arresti domiciliari non poteva trovare accoglimento,
poiché proprio nella abitazione ove dimorava l’indagato era occultata ulteriore sostanza
stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi.
1

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 (mille) euro in favore della cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. c.p.p.
co1 deciso in Roma, all’udienza del 5-12-2012.
Il 1Consigli s nsore

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si é
sostanzialmente limitato a prospettare rilievi del tutto generici ed apodittici e a
contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza del quadro indiziario a suo carico e
la sussistenza delle esigenze cautelari. In definitiva, il tessuto motivazionale
dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o
macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei
principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla
lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale si risolvono tutte le censure formulate in ricorso.

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