Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18226 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18226 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
nel procedimento a carico di
MALLIMACI CARMELO nato il 16/03/1960 a MONTEBELLO IONICO

e da
MALLIMACI CARMELO

avverso l’ordinanza del 24/11/2017 del TRIBUNALE DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA
CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte e l’annullamento
con rinvio in relazione al ricorso del Pubblico Ministero;
udito il difensore avv. MARIO SANTAMBROGIO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso presentato per Carmelo Mallimaci ed il rigetto di quello
del Pubblico Ministero.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 24/11/2017, il Tribunale di Milano, in sede
di riesame, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a
Carmelo Mallimaci per il reato di tentata estorsione, con le aggravanti del fatto
commesso da più persone riunite e ad opera di soggetti facenti parte di

Secondo l’accusa, Carmelo Mallimaci, in concorso con Domenico Staiti e
Giuseppe Morabito, aveva compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a
costringere Fulvio Galimberti, amministratore unico della società immobiliare
Galving s.r.I., a consegnare la somma di 50.000 euro, asseritamente dovuta a
titolo di saldo del prezzo relativo al contratto di appalto stipulato tra la ditta
Levante Costruzioni di Mallimaci Carmelo e la società Galving.
Staiti e Morabito avevano incontrato Galimberti in cinque occasioni,
sollecitando con minacce il pagamento della somma pretesa.
Al secondo incontro era presente anche Mallimaci, che aveva lasciato
intendere di essere debitore degli altri due, i quali l’ultima volta si erano
allontanati dall’ufficio di Galimberti, dopo che questi aveva chiamato i carabinieri.
Il Tribunale, però, escludeva la sussistenza della circostanza aggravante
del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che il G.i.p.
invece aveva riconosciuto.
Ai fini della integrazione di detta aggravante non erano sufficienti le
circostanze considerate nell’ordinanza genetica: il fatto che in occasione del
primo incontro Staiti e Morabito dissero a Galimberti che sarebbero dovuti
tornare in Calabria, loro terra d’origine; la scoperta da parte della persona offesa
che il secondo era parente di un soggetto legato alla ‘ndrangheta (Morabito si
presentò con un nome falso); l’estraneità dei due al rapporto originario, rilevante
solo ai fini della configurabilità dell’estorsione.

2. Propone ricorso Carmelo Mallinnaci, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di due motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 292, comma 1 lett. c) , 272, 273, comma 1, cod. proc. pen. ed
agli artt. 56 e 629 cod. pen.

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un’associazione di tipo mafioso.

Il Tribunale, travisando parzialmente le dichiarazioni della persona
offesa, non” ha operato un corretto inquadramento giuridico delle condotie in
contestazione, non fugando le “perplessità difensive”.
Non vi sono indizi sufficienti, infatti, per ritenere che Galimberti si fosse
trovato in una situazione tale da accettare la proposta degli interlocutori o di
subire il male minacciato, in assenza di atteggiamenti dimostrativi della volontà
d’imporre il pagamento della somma richiesta, tant’è che in querela la persona
offesa riferì che l’unica sensazione percepita dopo ben cinque incontri fu quella di

richiesta di denaro, seppure accompagnata da qualche sporadica o larvata
minaccia (e, in una sola occasione, dall’invito a non chiamare le forze
dell’ordine), e non una imposizione perentoria tipica della condotta estorsiva.
Solo a distanza di oltre un anno dai fatti, sentito a sommarie
informazioni, Galimberti riferì di aver avuto timore per le modalità aggressive e
perentorie delle richieste di pagamento, in ragione delle quali aveva consegnato
a Mallimaci, a titolo di pagamento del lavoro, oggetti preziosi per un valore
inferiore a quello reale: un “cambio di rotta” così repentino e sospetto avrebbe
richiesto un approfondimento maggiore sul grado di credibilità da attribuire alle
tardive dichiarazioni, contrastanti con quelle iniziali, nelle quali era stato
rappresentato un grado di pressione che, al massimo, poteva integrare il reato di
violenza privata.
2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 292, 274, comma 1 lett. c), e 275, comma 3-bis, cod. proc.
pen.
Il pericolo di inquinamento probatorio è stato desunto sulla base di rilievi
apodittici e congetturali, la cui tenuta logica è smentita dalle reiterate
dichiarazioni rese nell’arco di due anni dalla persona offesa, che ha sempre
accusato Mallimaci, estraneo ad ogni atteggiamento di subornazione.
Il pericolo di recidiva, poi, è stato ritenuto in difetto del requisito
dell’attualità, essendo trascorsi tre anni dai fatti, durante i quali il ricorrente ha
continuato a mantenere relazioni con la persona offesa, anche se non in ambito
lavorativo.
Carente è la motivazione anche in ordine alla scelta della misura di
massimo grado, non essendo sufficiente all’uopo il riferimento alla gravità del
fatto od il solo giudizio, per quanto corretto, sulla negativa personalità
dell’indagato; in particolare la motivazione è apparente laddove si ritiene
inadeguata anche la misura degli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”.

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essere stata “vittima dí violenza privata”: la stessa, dunque, subì una pressante

3. Propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano,
chiedendo . l’annullamento dell iordinanza nella parte in cui ha escluio la
sussistenza della circostanza aggravante del “metodo mafioso”, prevista dall’art.
7 decreto-legge n. 152 del 1991, denunciando violazione di legge e travisamento
della prova.
Il comportamento minaccioso era stato tale da richiamare nel soggetto
passivo la condotta tipica di chi appartenga ad un sodalizio mafioso: Galimberti
sapeva che Mallimaci era legato alla criminalità organizzata calabrese, che

pesantemente infiltrata anche al nord nel contesto imprenditoriale e nel settore
edile in particolare; l’attività di recupero crediti con modalità estorsive è da
sempre appannaggio della criminalità organizzata, come evidenziato
nell’ordinanza genetica; la spendita di un nome falso da parte di Staiti e
Morabito, che comunque palesarono subito per conto di chi si presentavano, è
anch’essa circostanza indicativa dell’utilizzo del metodo mafioso, contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto da Carmelo Mallimaci, in punto di
gravità indiziaria, è infondato.
Secondo il diritto vivente, il controllo di legittimità relativo ai
provvedimenti

de libertate è

circoscritto all’esame del contenuto dell’atto

impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
In particolare, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Alla Corte di cassazione, dunque, spetta solo il compito di verificare se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 31553 del
17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi,
Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n.

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notoriamente – come accertato da numerose sentenze definitive – si è

47748 dell11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del
08/03/2012, Lupo, Rv. 25217 .8).
Nella fattispecie il Tribunale ha ricostruito la vicenda con ampia e
adeguata motivazione, invero solo formalmente censurata dal ricorrente, che
invece, con un motivo proposto in termini generici ed enunciato in forma
perplessa, ha nella sostanza prospettato una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito, avuto riguardo alle dichiarazioni
della persona offesa, il cui esame complessivo – secondo la difesa – “avrebbe

La circostanza che nelle sommarie informazioni rese a distanza di tempo
Fulvio Galimberti, sentito dagli inquirenti, abbia riferito particolari e dettagli non
esposti nella querela presentata subito dopo i fatti, risulta comprensibile in
ragione della diversa natura e funzione degli atti; correttamente, pertanto, il
Tribunale non ha ravvisato nella predetta circostanza elementi di sospetto sulla
credibilità della persona offesa, che peraltro il ricorrente rileva solo in relazione
al “grado di pressione” subita, tale da poter ricondurre il fatto nella meno grave
ipotesi di violenza privata, come lo stesso Galimberti aveva ipotizzato nella
querela.
In proposito è evidente l’irrilevanza della qualificazione giuridica, operata
dalla persona offesa, del fatto così come denunciato; erroneamente il ricorrente
prospetta la possibilità che la condotta di Mallimaci abbia integrato il delitto di
violenza privata e non quello di estorsione, atteso che il tratto distintivo fra i due
reati non attiene all’entità della minaccia bensì all’aspetto patrimoniale: quando
la coartazione da parte dell’agente – come nel caso si specie – è diretta a
procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno, che rivesta una connotazione di
ordine patrimoniale, ricorre il delitto di estorsione e non quello di violenza privata
(Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266079; Sez. 2, n. 49388 del
04/12/2012, Di Tacchio, Rv. 253914; Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011,
Lamacchia, Rv. 251052; Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940).

2. Nel caso di specie, per contro, l’intimidazione nei confronti della
persona offesa, così come descritta anche nell’ordinanza impugnata, fu attuata
con modalità particolari.
La vicenda – come premesso dal Tribunale – si inserisce in un più ampio
contesto, nel quale Giuseppe Morabito e Domenico Staiti, concorrenti di
Mallimaci nel delitto de quo, avrebbero commesso, secondo l’ipotesi accusatoria,
una serie di estorsioni in danno degli esercenti di diversi locali pubblici in Cantù,
territorio controllato dalla “locale” della ‘ndrangheta di Mariano Comense,

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dovuto indurre il Collegio ad uno sforzo valutativo maggiore”.

associazione di tipo mafioso della quale Staiti e Morabito farebbero parte,
secondo quantoritenuto nella- medesima ordinanza – cautelare.
La condotta di questi ultimi si inquadrò, dunque, in una illecita attività di
“recupero crediti” e come tale fu immediatamente percepita dalla persona offesa,
che subito comprese che i due non vantavano alcun credito verso il ricorrente,
fatto del quale ebbe conferma a seguito di un colloquio con lo stesso.
L’ordinanza impugnata, oltre a dare atto di tale circostanza, ha
evidenziato altresì: che Mallimaci e i correi avevano intimato alla persona offesa

successo qualcosa di brutto (“non si è sicuri di arrivare a casa”); che
successivamente all’incontro al quale era presente anche il ricorrente, gli altri
due, nell’arco di pochi giorni, si erano presentati quattro volte in ufficio ed anche
a casa di Galimberti; che questi, solo dopo l’ultimo episodio, molto impaurito,
aveva deciso di sporgere denuncia, cosa che in precedenza non aveva fatto,
temendo per la propria incolumità; che dopo la conclusione del contratto di
appalto la persona offesa aveva scoperto che Mallimaci era legato alla criminalità
organizzata calabrese, essendo parente di un soggetto appartenente alla
‘ndrangheta, ucciso negli anni ’80.
Tale ultima circostanza è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale nella
valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso”,
esclusa sulla base di una motivazione che però appare contraddittoria, non
essendosi valutati in modo adeguato e coerente tutti gli elementi che la stessa
ordinanza impugnata ha rimarcato.
Secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la
circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a
carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma
ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed
alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi
appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del
reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 8081 del 17/01/2018,
Gioffrè, n.m.; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2,
n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del
05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012,
Cava, Rv. 251493).
Proprio in tema di tentata estorsione aggravata ex art. 7 decreto-legge n.
152 del 1991, si è da ultimo osservato che «l’accertamento dell’idoneità e della
direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un
giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso,
e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto è stato posto in

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di pagare, “lasciando fuori” avvocati e forze dell’ordine, altrimenti gli sarebbe

essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive
implicazioni con riferimentò alla posizione dell’agente e del destinatario della
condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali» (Sez. 5, n.
44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; sulla valutazione

ex ante, in

generale, per la configurabilità della ipotesi di tentata estorsione, v. Sez. 2, n.
21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072).

3. Si impone, pertanto, un annullamento con rinvio per un nuovo esame

sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, sui quali può
influire la decisione in ordine alla sussistenza o meno dell’aggravante.

P.Q.M.

Annulla, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l’ordinanza
impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 del
d.l. n. 152/1991 e rinvia per nuovo esame sul punto, con integrale trasmissione
degli atti, al Tribunale di Milano (Sezione per il riesame delle misure coercitive).
Rigetta il ricorso proposto nell’interesse di Mallimaci Carmelo in punto di
gravità indiziaria, ritenute assorbite nel disposto annullamento le ulteriori
doglianze dello stesso ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co.
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/2/2018.

Il Consigliere estensore
Messini D’Agostini
Il Presidente
Matilde Cammino

1-ter

sul punto, ad esito del quale dovranno essere rivalutati i profili relativi all’attuale

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