Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18224 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18224 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Lamberti Antonio, nato a Portici (NA) il 20/11/1962
avverso la sentenza del 04/06/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e Il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Carmine Ippolito, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava,
assolvendo la coimputata Rosa Volpe, e confermava, invece, la pronuncia di
primo grado del 28/04/2011 con la quale il Tribunale della stessa città aveva
condannato Antonio Lamberti alla pena di giustizia in relazione al delitto di
calunnia commesso il 28/12/2005 in danno di Ciro Cozzolino.

Data Udienza: 17/04/2013

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Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero
dimostrato la colpevolezza del Lamberti in ordine al delitto contestatogli, per
avere presentato una falsa denuncia di smarrimento di quattro cambiali,
dell’importo di oltre 80.000 euro complessivi, che, a firma della moglie Volpe,
egli aveva invece consegnato al Cozzolino; come la questione della modifica
dell’imputazione non avesse comportato alcuna nullità del processo, non avendo
la questione neppure interessato direttamente il Lamberti; come, per tale
ragione, dovesse essere disattesa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in appello; e come l’imputato non fosse meritevole del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Lamberti, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Carmine Ippolito, il quale ha dedotto i seguenti quattro
motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per essersi svolto il giudizio
dibattimentale di primo grado a seguito dell’adozione di un decreto di rinvio a
giudizio contenente una imputazione modificata dal P.M., con la formulazione di
una nuova richiesta di rinvio a giudizio, a seguito di un regresso del
procedimento disposto con un precedente provvedimento giudicato abnorme
dalla Cassazione: modifica che, invece, sarebbe potuta avvenire esclusivamente
nel corso dell’udienza preliminare e che, effettuata con le modalità anzidette,
aveva comportato una nullità ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello
erroneamente rigettato la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale finalizzata a verificare la regola instaurazione del giudizio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale
confermato la sentenza di condanna di primo grado, benché la denuncia di
smarrimento dei titoli cambiari, presentata dall’imputato, fosse stata formulata
In termini dubitativi ovvero “di mera eventualità”, tali da escludere la sussistenza
del dolo necessario per la configurabilità di una calunnia.
2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale
ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, invece concebili in ragione del comportamento
processuale tenuto dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

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Premesso che è discutibile che la sentenza con la quale questa Corte, in
accoglimento del ricorso presentato dalla coimputata Volpe, aveva dichiarato
l’abnormità del provvedimento del 17/04/2009 con cui il Giudice dell’udienza
preliminare aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. per l’eventuale
modifica dell’imputazione, abbia avuto effetti anche per l’odierno ricorrente
Lamberti, che quel provvedimento non aveva impugnato, è di tutta evidenza la
mancanza di un interesse concreto del prevenuto ad un riconoscimento postumo
dell’abnormità di quella ordinanza, della cui adozione avrebbe avuto ragione di
Il regresso del procedimento nei confronti del Lamberti e la formulazione di
una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del predetto non ha
comportato la lesione di alcun diritto di difesa, né ha comportato una nullità ai
sensi dell’art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto il P.M.
legittimamente aveva esercitato ex novo l’azione penale. In mancanza di altra
violazione di norme processuali assistite da sanzioni di Invalidità o di
inutilizzabilità, non appare neppure meritevole di positiva considerazione il
generico interesse, fatto valere dal Lamberti, a che la modifica dell’imputazione
avvenisse nelle forme prescritte dell’art. 423 cod. proc. pen., anziché con la
presentazione di una seconda richiesta di rinvio a giudizio: ed infatti, anche a
voler prescindere che la modifica dell’imputazione, operata nella fattispecie dal
P.M., ebbe a riguardare soprattutto la posizione della coimputata Volpe e non
anche quella del Lamberti, le ragioni difensive di quest’ultimo non hanno patito
alcuna lesione, essendo state, anzi, pienamente garantite dallo svolgimento di
una nuova udienza preliminare.
Rimane, così, assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso.
3. Il terzo motivo dell’impugnazione è manifestamente infondato.
Costituisce principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte quello secondo il quale integra il delitto di calunnia la falsa denuncia dello
smarrimento o di furto di titoli di credito, attribuendosi in tal modo al legittimo
portatore l’appropriazione o l’impossessamento o la ricezione illeciti dei titoli, ed
irrilevante dovendosi ritenere, ai fini della consumazione del reato, la circostanza
che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato, quando il
destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile sulla
base degli elementi ivi contenuti (così, tra le molte, Sez. 6, n. 4537 del
09/01/2009, Sileoni, Rv. 242819; Sez. 6, n. 7490 del 07/01/2009, Padula, Rv.
242693; Sez. 6, n. 10400 del 07/02/2008, Carlisi, Rv. 239017; Sez. 6, n. 41960
del 07/06/2004, Modugno, Rv. 230210; Sez. 6, n. 13912 del 09/02/2004,
D’Amore, Rv. 229215; Sez. 6, n. 37039 del 01/07/2003, Ventura, Rv. 226876;
3

dolersi, al limite, Il rappresentante della pubblica accusa.

Sez. 6, n. 31758 del 03/06/2003, Bruccolieri, Rv. 226305; Sez. 6, n. 37017 del
27/05/2003, Russo, Rv. 226793; Sez. 6, n. 33556 del 24/09/2002, Bonafede,
Rv. 222748; Sez. 6, n. 4068 del 29/01/1999, Gioviale, Rv. 214149). Né, ai fini
della configurabilità del delitto de quo, rileva la circostanza che la denuncia
preceda la negoziazione del titolo (Sez. 6, n. 10400 del 07/02/2008, Carlisi, cit.).
Di tali principi la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione,
spiegando, con una motivazione congrua e logicamente completa, che, a fronte
della chiara sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi del delitto contestato,
circostanza della presentazione, da parte del Lamberti, della denuncia di
smarrimento delle quattro cambiali dopo che lo stesso era stato informato dal
Cozzolino che i titoli erano stati regolarmente negoziati e girati in favore di un
terzo soggetto (v. pag. 4 sent. impugn.).
4. Con l’ultimo motivo il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad
una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha
esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere
motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del
giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del
reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al
riconoscimento delle attenuanti generiche l’esistenza di precedenti penali e
l’intensità del dolo manifestata al momento della presentazione della denuncia,
trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 cod. pen., applicabile anche ai
fini dell’articolo 62 bis cod. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle
ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo che segue.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/04/2013

l’esistenza dell’elemento psicologico fosse stata dimostrata dal l’accertata

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