Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18224 del 09/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18224 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONCAS PINUCCIO N. IL 30/12/1978
avverso il decreto n. 3/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 22/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 t I ez_o
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Udii i difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/01/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso in data 22 febbraio 2014 la Corte di Appello di
Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – rigettava l’appello proposto da Concas
Pinuccio (in atto sottoposto a detenzione per espiazione pena) avverso il decreto
con cui il Tribunale di Nuoro il 6 novembre del 2012 aveva disposto
l’aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza (portando la durata da anni tre ad anni quattro, rispetto alla
precedente decisione del 2009, ed imponendo ulteriori prescrizioni).

– non poteva accogliersi la questione di competenza del Tribunale di Nuoro,
trattandosi del giudice che aveva emesso la misura di prevenzione ab origine,
dunque funzionalmente competente ai sensi dell’art. 11 co.2 d.lgs. n.159 del
2011 ;
– non poteva accogliersi la proposta questione di legittimità costituzionale (per
mancata valutazione degli effetti risocializzanti della pena attualmente in
esecuzione, tali da attenuare la ritenuta pericolosità sociale), atteso che si verte
in ipotesi di ‘aggravamento’ da valutarsi sulla base delle condotte pregresse e
che, in virtù della sospensione ex lege degli effetti della misura, la pericolosità
sarà oggetto di rivalutazione (ora obbligatoria) nel momento in cui la misura,
complessivamente intesa, sarà applicata (sulla base di quanto deciso da Corte
Cost. n. 291 del 2013).
Nel merito, la Corte confermava la valutazione del Tribunale, in virtù delle
numerose violazioni dei limiti imposti da precedente misura di prevenzione, per
fatti antecedenti alla carcerazione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – Concas Pinuccio, deducendo plurime violazioni di legge.
2.1 D ricorrente ripropone nel ricorso la deduzione di incompetenza del giudice di
primo grado (sull’aggravamento della misura) affermando che la Corte di Appello
non avrebbe fornito corretta lettura della norma processuale di riferimento (art.
11 co.2 D.Lgs. n.159 del 2011). Si sostiene, in particolare, che la competenza
dell’organo giurisdizionale che ha emanato il ‘provvedimento di base’ non
sarebbe prevista in via esclusiva, specie nel caso in cui la richiesta di
«aggravamento» provenga dalla autorità proponente.
In tale ipotesi, infatti, la competenza – a parere del ricorrente – va stabilita in
rapporto alla regola generale prevista dall’art. 5 co.4 (Tribunale del capoluogo di
provincia ove il proposto ha la dimora) e pertanto, nel caso in esame, trattavasi
del Tribunale di Sassari e non di quello di Nuoro.

2

Nel valutare le doglianze proposte la Corte di secondo grado affermava che :

2.2 In riferimento alla omessa valutazione della condotta tenuta durante il
periodo di detenzione dal Concas, il ricorrente ripropone il dubbio di
costituzionalità e censura, in ogni caso, il provvedimento emesso dalla Corte
d’Appello sotto il profilo dell’assenza di motivazione.
La Corte di merito, infatti, non ha valutato i contenuti delle positive relazioni
trattamentali (che si allegano in copia al ricorso e nell’ambito delle quali vengono
evidenziati chiari segni di resipiscenza) realizzando un improprio automatismo
tra la violazione di alcune prescrizioni – antecedente alla carcerazione – e

perdurante pericolosità sociale al momento esecutivo, in forza di quanto
affermato da Corte Cost. n.291 del 2013.
In ciò la decisione del giudice delle leggi sarebbe stata ‘falsamente’ applicata,
posto che da tale sentenza non possono trarsi le conseguenze di cui sopra.
L’incremento di durata della misura di prevenzione – al di là della verifica
necessaria al momento della esecuzione – è infatti disposto con il provvedimento
qui in rilievo e ciò avrebbe dovuto determinare un riesame della pericolosità
sociale, con inclusione – nella cornice valutativa – dei contenuti delle relazioni
trattamentali.

3. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, lo stesso non può trovare accoglimento.
E’ da ritenersi, infatti, che anche con riferimento alla nuova previsione di legge di
cui all’art. 11 co.2 d.lgs. n.159 del 2011 (che riproduce testualmente, nella sua
ultima formulazione, l’art. 7 co.2 legge n.1423 del 1956) la competenza a
provvedere in tema di revoca o modifica (anche in peius) della misura di
prevenzione personale (che siidivenuta formalmente definitiva, pur in regime di
sospensione dell’efficacia) spetti – in chiave funzionale – all’organo giurisdizionale
che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica (in tal senso, non
solo nelle ipotesi di revoca ma anche in quelle di aggravamento, Sez. I n.1140
del 17.2.1997).
Tale regola attributiva di competenza non solo risulta inderogabile ma ha una
sua precisa e riconoscibile ratio, che è quella di consentire l’apprezzamento delle
sopravvenienze da parte di quello stesso organo già pronunziatosi sulla
sussistenza dei presupposti applicativi, trattandosi – in caso di misura di
prevenzione – non già di un giudizio penale su un «fatto» quanto dell’
apprezzamento di circostanze idonee a modificare (in senso favorevole o
sfavorevole) le ricedute di una prognosi di pericolosità sociale.
Non vi è pertanto alcun profilo di illegittimità – circa tale aspetto – della decisione
impugnata.

l’aggravamento della misura di prevenzione, rinviando la verifica della

3.2 Fondato è invece il secondo motivo, nel senso che segue.
Proprio la regola attributiva di competenza funzionale – prima rievocata – induce
a ritenere, senza dubbio alcuno, che nella valutazione della ricorrenza dei
presupposti per la revoca o modifica del provvedimento si debba tener conto di
quanto è stato valutato in precedenza (nel procedimento a monte), sì da
rielaborare il particolare giudizio prevenzionale – sulla base delle sopravvenienze
– in ogni suo aspetto.
Da ciò deriva che quando la proposta di modifica è peggiorativa, il giudice

a) ritenere la ricorrenza o meno dei nuovi indicatori di pericolosità soggettiva in
fatto (ossia le ripetute violazioni di obblighi o le gravi esigenze di ordine e
sicurezza pubblica sopravvenute) ;
b) rapportare tali sopravvenienze al complessivo giudizio sulla personalità del
destinatario, non solo in virtù di quanto già accertato ma anche in rapporto alla
condotta tenuta dal momento della irrevocabilità della prima decisione al
momento in cui si è chiamati a decidere sull’aggravamento.
Non vi è dubbio, infatti, circa l’assenza di «automatismi» nel settore qui in rilievo
(si veda, di recente, quanto affermato da questa I Sezione nella decisione n.
23641 del 11.2,2014 ric. Mondini) e circa la necessità di valutare «in concreto»
l’esistenza e il grado di pericolosità sociale del soggetto proposto al momento
della decisione di merito.
La decisione impugnata non mostra di aver tenuto conto di tale necessità (ed in
ciò può dirsi sussistente il vizio di assenza di motivazione, rilevabile quale
violazione di legge) ed espressamente «pospone» detta verifica – stante la
detenzione carceraria del Concas – al momento della esecuzione, in virtù di
quanto affermato da Corte Cost. n.291 del 2013.
Tale opzione interpretativa è effettivamente elusiva dell’obbligo di valutare il
«grado» di pericolosità sociale al momento della decisione, lasciando
impregiudicate le valutazioni successive.
In altre parole, proprio la decisione della Corte Costituzionale prima citata ha
evidenziato – con forza – che la sottoposizione al trattamento rieducativo può
incidere (come è nel suo finalismo) sulla personalità dei soggetti sottoposti al
medesimo, il che impone di valutarne i potenziali effetti.
Tale valutazione lì dove non intervengano modifiche della misura di prevenzione
( in costanza di detenzione) va di certo compiuta in occasione della esecuzione
ma lì dove – come nel caso in esame – vi sia una richiesta di aggravamento il
giudice di merito chiamato a pronunziarsi non può rifiutare la cognizione di tale
essenziale aspetto.

4

chiamato a valutarne gli aspetti dovrà :

Nel caso del Concas, peraltro, il ricorrente ha offerto prova della rilevanza di tale
questione, tramite l’esibizione di relazioni comportamentali positive, la cui
valutazione andava di certo realizzata.
Va pertanto disposto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio – per
nuovo esame sul punto sin qui evidenziato – alla Corte di Appello di Cagliari,
Sezione Distaccata di Sassari.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di
Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.
Così deciso il 9 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

P.Q. M.

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