Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18223 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18223 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MATTEIS GIUSEPPE nato il 25/11/1987 a GALATINA

avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA
CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. LUIGI ROCCO CORVAGLIA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/9/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame,
confermava l’ordinanza depositata l’11/8/2017 con la quale il G.i.p. dello stesso
Tribunale aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Giuseppe

1

Data Udienza: 27/02/2018

De Matteis per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
• contestati ai capi d) e D73).

2. Propone ricorso Giuseppe De Matteis, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di tre motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 292, comma 2 lett. c) , cod. proc. pen.
Erroneamente il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di nullità

gravi indizi di colpevolezza.
Il provvedimento del G.i.p., infatti, in poche righe contiene una
motivazione apparente ed in alcune pagine (da pag. 222 a pag. 228) riporta
pedissequamente la richiesta di applicazione della misura cautelare presentata
dal Pubblico Ministero, non caratterizzata da esposizione di prove che abbiano
immediata capacità dimostrativa dei fatti contestati: “ciò non vuoi dire escludere
che la valutazione sia avvenuta, bensì che di tale attività giurisdizionale non vi è
alcun ‘segno’ esterno”.
2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 273 cod. proc. pen.
Nel caso in esame i gravi indizi di colpevolezza a carico di De Matteis,
indiziato quale partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti e per avere ceduto droga in una occasione, sono rappresentati solo
dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, quindi di “prove” indirette per
la valutazione delle quali è necessario utilizzare anche il canone posto dall’art.
192, comma 2, cod. proc. pen.; solo gli indizi raccolti nel corso delle
intercettazioni che siano gravi, precisi e concordanti non necessitano di riscontri
esterni.
Gli indizi individuati nell’ordinanza genetica e reiterati in quella del
Tribunale del riesame non hanno tali caratteristiche, come si evince dal tenore
degli “sms” e dei dialoghi nelle conversazioni intercettate, illogicamente
interpretati dai giudici di merito; in ogni caso manca un qualsiasi indizio
dimostrativo della consapevolezza e volontà del ricorrente di partecipare ad una
società criminosa strutturata in maniera stabile, contribuendo al mantenimento
della stessa.
De Matteis non ha avuto alcun contatto con il referente dell’associazione
nel territorio dove viveva e per soddisfare le proprie esigenze personali
acquistava occasionalmente sostanza stupefacente dai soggetti con i quali aveva
anche rapporti per ragioni lavorative, svolgendo l’attività di trattorista.

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dell’ordinanza cautelare genetica per mancanza di autonoma valutazione dei

Mancano, pertanto, i gravi indizi di colpevolezza a suo carico per entrambi
i reati contestati.
2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
In tema di esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata richiama
integralmente quanto indicato in quella genetica, con una motivazione
apparente, utilizzata indiscriminatamente per tutti i soggetti individuati come
spacciatori al minuto, senza tener conto della posizione specifica di Giuseppe De

tenuto una condotta illecita tre anni or sono, per un periodo limitato (dal
febbraio al giugno 2014) e sporadicamente (come si evince dal suo presunto
debito, che ammonta ad appena 400 euro).
Dai provvedimenti dei giudici di merito, poi, non si evince quali siano le
occasioni prossime che possano, con alta probabilità, consentire al ricorrente la
reiterazione di delitti della stessa specie: non vi è motivazione, dunque, in ordine
al requisito dell’attualità del pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza di tutti i motivi proposti.

2. Correttamente il Tribunale ha escluso che l’ordinanza emessa dal G.i.p.
fosse priva di motivazione e di un’autonoma valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza.
Secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art. 292, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone al giudice di
esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario
un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione
della misura, ma non implica la necessità di una riscrittura “originale” degli
elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 13864 del
16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017,
Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350;
Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n.
5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984).
Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970).

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Matteis, soggetto incensurato che – secondo l’ipotesi accusatoria – avrebbe

In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutaziOne espresso dal legislatore «non può che essere intesò come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non
conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di
sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia” (così da
evitare vizi dell’ennittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche

condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, dopo avere riportato le
risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti delle
intercettazioni, ha dato dimostrazione di avere compiuto un’autonoma
valutazione della gravità indiziaria, trattata in un autonomo capitolo
dell’ordinanza.

3. In ordine al secondo motivo, il ricorrente ha trascurato il principio, da
tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il controllo di legittimità
relativo ai provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
3.1. In particolare, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.
273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella
violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza
e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur
investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; ne
consegue che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la
valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione
spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie

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rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo

(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del
02/03/2017, Di Ias-i, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri,
Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 dell’11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez.
6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Inoltre, la deduzione del vizio di motivazione, pur ammessa dal legislatore
anche per i ricorsi in materia cautelare, non può che risentire intensamente della
struttura del controllo di legittimità. In proposito si è acutamente osservato che
non può essere quella del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti

rivalutazione e la discussione del valore probatorio specifico e collettivo dei
singoli elementi che compongono la provvista probatoria. Pertanto «il rilievo del
singolo dato probatorio (in ipotesi difensiva travisato o omesso o apprezzato in
termini di manifesta illogicità o contraddittorietà) non può avvenire direttamente
in sede di ricorso, ma deve passare necessariamente attraverso una specifica
deduzione scritta (o in sede di richiesta di riesame o in sede di memoria
tempestiva presentata al Tribunale in tempo utile per la decisione) che proprio
quel determinato elemento di fatto richiami e valorizzi. Perché è solo il Tribunale
che ha la competenza per l’apprezzamento adeguato di quell’elemento all’interno
del complesso probatorio che è a sua possibile conoscenza, un tale
apprezzamento essendo radicalmente incompatibile con la struttura del giudizio
di legittimità e con i limiti della cognizione di questa Corte suprema» (Sez. 6, n.
22333 del 06/06/2012, Lagravanese, Rv. 252885).
3.2. I rilievi concernenti il giudizio di gravità indiziaria contrastano
apertamente con i ricordati principi e si sostanziano in una lettura degli elementi
probatori alternativa a quella operata dal Tribunale, che ha dato specifica
risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze riproposte in questa sede.
Il ricorrente – come si è detto – richiama un principio affermato in
giurisprudenza, secondo il quale, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, in caso di presenza di “prove” indirette, è necessario utilizzare
anche il canone posto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., laddove prevede
che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti.
Detto principio, invero, è espressione di un orientamento largamente
minoritario della giurisprudenza di legittimità ed è stato disatteso anche in
recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali, ai fini dell’adozione di
una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è
omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza
finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l’emersione di qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato: l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama soltanto i commi

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cautelari la sede dell’approfondita indagine probatoria che comporti la

3 e 4 dell’art. 192 del codice di rito e non il comma 2 (Sez. 2, n. 22968 del

08/03/2017, Carrubba, R i. 270172; Sez. 4, n: 6660 del 24/01/2017, Pugiotto,
Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n.
22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del
12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).
A prescindere da questo rilievo, va evidenziato che il principio evocato dalla
difesa non è affatto pertinente, atteso che esso riguarda la prova indiretta,
critica, logica, alla quale non è di per sé riconducibile quella costituita dalle

L’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., prevede che «l’esistenza di un fatto
non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e
concordanti», evocando la prova critica, logica, indiretta, contrapposta alla prova
diretta, storica o rappresentativa, acquisibile con i mezzi previsti dal secondo
titolo dello stesso libro terzo del codice di rito; l’art. 273, comma 1, cod. proc.
pen., invece, nel richiedere la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» quale
prima condizione generale per l’applicabilità di misure cautelari, si riferisce secondo il diritto vivente – alla necessità che, indipendentemente dal tipo di
prova sino a quel momento acquisita, vi sia una qualificata probabilità di
colpevolezza.
Le due nozioni vanno tenute ben distinte ed in particolare una
conversazione intercettata, a seconda del contenuto, nella valutazione in sede
cautelare può essere elemento indiziario diretto (ad esempio: “Tizio mi ha
consegnato un quintale di roba buona”) oppure indiretto (ad esempio: “debbo
incontrare Tizio stasera alla Montagnola”, noto luogo di spaccio dove in passato
Tizio era stato visto cedere droga).
Il ricorrente, invero, pare operare una indebita sovrapposizione fra i due
concetti, desumendo peraltro la mancanza di gravità, precisione e concordanza
degli esiti delle intercettazioni sulla base di una interpretazione alternativa delle
conversazioni: sul tema va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità
secondo la quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede
di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della
motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015,
Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389;
Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).
Alle conversazioni ed ai messaggi intercettati il giudice di merito ha
attribuito un significato non illogico e più plausibile di quello indicato dal

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risultanze di conversazioni intercettate.

ricorrente, a volte in modo perplesso (“verosimilmente riguarda una prestazione
lavorativa…”): il riferimento incongruo a certi oggetti ed attività, anche in
considerazione della successione dei dialoghi, avvalora l’ipotesi accusatoria,
recepita dai giudici, di uno stabile inserimento di De Matteis nell’associazione
dedita al commercio di sostanze stupefacenti.
In particolare, risultano significative le conversazioni intercettate il
14/5/2014 tra Vincenzo Cianci, Massimo Candido e lo stesso De Matteis, dalle
quali emerge chiaramente il collegamento tra il debito di quest’ultimo per

Greco, pacificamente operante all’interno dell’associazione: lo stesso ricorrente
non lo contesta, ma sostiene sulla base di una opinabile e generica deduzione
(“Greco è intraneo al sodalizio e, quindi, è inverosimile che acquisti sostanza
stupefacente da uno spacciatore al minuto” ) che il credito nei confronti dello
stesso Greco avesse “causali diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti”.
La figura di Giuseppe De Matteis quale semplice consumatore di sostanze
stupefacenti risulta contraddetta dal tenore delle conversazioni intercettate,
interpretate in modo coerente e non illogico dai giudici di merito.
Non è neppure pertinente il richiamo alla necessità di riscontri esterni, se
con esso il ricorrente ha voluto evocare l’applicabilità del disposto di cui all’art.
192, comma 3, cod. proc. pen.: secondo il diritto vivente, il contenuto di
intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei
confronti dell’imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua
colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dalla norma citata (anche nel
giudizio di merito), fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle
conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio,
Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 2, n.
47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012,
dep. 2013, Pellegrini, Rv. 256739).
In questo senso si sono anche espresse le Sezioni Unite, investite di una
diversa questione, affermando che «le dichiarazioni captate nel corso di attività
di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un
soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno integrale
valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di
corroborazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. U., n.
22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.).

4. Infondato è anche il motivo proposto in tema di esigenze cautelari.

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l’acquisto di sostanza stupefacente ed il credito vantato nei confronti di Angelo

La doglianza difensiva inerente il difetto di attualità delle esigenze
cautelari, in ragione del tempo trascorso dai fatti, contrasta con il principio
ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo il
quale «il requisito dell’attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di
quello di concretezza, richiama necessariamente l’esigenza di elevata probabilità
di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all’occasione del delinquere, ma alla
sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è
attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale,

estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza
di sua verificazione (Sez. 6, 9894/2016, rv. 266421). Deve dunque affermarsi
che il requisito dell’attualità del

periculum libertatis

può individuarsi a

prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di
ricadute a portata di mano dell’inquisito, essendo necessario e sufficiente
formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod.
pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle
valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque
effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale
in cui verrà a trovarsi l’indagato, nell’ipotesi in cui venga meno lo stato di
detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in
senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017,
Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n.
18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016,
Centineo, Rv. 267264).
Anche su questo punto l’ordinanza impugnata, richiamando in parte il
provvedimento genetico, ha fornito congrua motivazione, evidenziando il
carattere permanente della condotta delittuosa e lo stretto legame fra
l’associazione dedita al traffico di stupefacente, della quale De Matteis è
gravemente indiziato di far parte, e la sovraordinata cosca mafiosa.
Il reato associativo è stato contestato sino al marzo 2015 ed il mero dato
del tempo trascorso prima dell’applicazione della misura cautelare (circa due
anni) è di per sé insufficiente ai fini del superamento della presunzione relativa,
prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari.
Secondo un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
affermatosi successivamente all’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n.
47, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. – da coniugare, dopo detta novella, con gli estremi
dell’attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione ex art. 292, comma

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mentre sussiste laddove l’illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo

2 lett. c), cod. proc. pen. – può essere superata ove si registri il decorso di un
rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della
misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è
chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l’attualità del
pericolo di recidiva: occorre pertanto «valorizzare quegli elementi che, oggetto di
deduzione difensiva o comunque contenuti in atti, siano in modo conducente
idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto
dall’indagato e quindi la sua pericolosità, altrimenti presunta dalla norma» (così

Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del
30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017,
Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727; Sez.
5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 6, n. 12669 del
02/03/2016, Marnone, Rv. 266784; Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C., Rv.
266962; Sez. 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv. 264984; Sez. 6, n.
27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942; in senso difforme – quanto
all’obbligo di valutare il fattore temporale nel reato ex art. 416 bis cod. pen. – v.
Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 48285 del
12/07/2016, Girardo, Rv. 268413; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi,
Rv. 268197; Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Muscolino, Rv. 267700; Sez. 2, n.
11029 del 20/01/2016, Franco, Rv. 267727; Sez. 1, n. 17624 del 17/12/2015,
dep. 2016, S., Rv. 266984).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che in ogni caso l’intervallo temporale
fra la condotta contestata e l’applicazione della misura cautelare non sia stato
particolarmente rilevante e che dagli atti o dalle deduzioni difensive non siano
emersi concreti e precisi elementi sintomatici della cessata pericolosità di
Giuseppe De Matteis, al quale, superata la (seconda) presunzione relativa, è
stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27/2/2018.

Il Consigliere estensore
Pier9 Messini D’Agostini
L i etv

Il Presidente

Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; in senso conforme v.

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