Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18223 del 22/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18223 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KADISI KLODIAN N. IL 02/07/1976
avverso l’ordinanza n. 7245/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 10/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. 1;•
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Data Udienza: 22/10/2014

RILEVATO IN FATTO
1. Kadisi Klodian ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
emesso de plano il 10/12/2013 dal presidente del Tribunale di sorveglianza di
Roma che aveva dichiarato inammissibile l’istanza da lui presentata per ottenere
il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-bis Ordinamento
Penitenziario, ritenendo ostativa la condanna riportata per il reato di cui all’art.
74 D.P.R. 309 del 1990, e ne chiede l’annullamento.
2.

Con un unico motivo il difensore di fiducia deduce insufficienza e

che al momento della presentazione dell’istanza il condannato aveva già
terminato di espiare la pena inflitta per il reato ostativo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto
la valutazione demandata al presidente del tribunale di sorveglianza deve
riguardare unicamente presupposti minimi, in assenza dei quali l’istanza non può
trovare accoglimento, e non può estendersi al merito della sua credibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono. In
forza del disposto dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, applicabile al
procedimento di sorveglianza in virtù del rinvio contenuto nell’art. 678 stesso
codice, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato, è
adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta
infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una
richiesta già rigettata. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la ratio
del provvedimento de plano, in assenza del contraddittorio, consiste nella
rilevabilità ictu °cui/ di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza
uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza. Ha
altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare
alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 35045 del 2013; Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687;
Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1, 30 ottobre
1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di
inammissibilità è stato illegittimamente deliberato in violazione della disposizione
di cui all’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, al di fuori dei casi normativamente
previsti, in quanto è stata compiuta una valutazione sul merito dell’accoglibilità
dell’istanza che richiedeva il contraddittorio tra le parti, dovendosi peraltro

1

contraddittorietà della motivazione non avendo il giudice territoriale considerato

valutare la possibilità di scioglimento del cumulo, nel caso -dedotto nel ricorsoin cui il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo.
3. Ne consegue che deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del
provvedimento presidenziale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

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