Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18222 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18222 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANESE VITTORIO nato a NOLA il 02/02/1947
nel procedimento a carico di
MANDARA SALVATORE nato il 03/08/1960 a CASTELLAMMARE DI STABIA
SCARFATO GIULIA nata il 14/05/1966 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 21/3/2016, la Corte di appello di Napoli,
in riforma della sentenza di condanna emessa il 28/6/2010 dal Tribunale di Torre
Annunziata, assolveva Salvatore Mandara e Giulia Scarfato dal reato di truffa in
concorso con la formula “il fatto non costituisce reato”, revocando
conseguentemente le statuizioni civili.

1

Data Udienza: 27/02/2018

2. Propone ricorso personalmente Vittorio Sanese, parte civile, chiedendo
l’annullamento della sentenza per mancanza della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.
Secondo costante giurisprudenza, nel processo penale la “parte”
legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la
previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., prima della modifica operata
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, era soltanto l’imputato, perché solo nei suoi

necessità della rappresentanza tecnica in sede di legittimità, mentre gli altri
soggetti sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere
sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Tale regola, secondo la più recente giurisprudenza, può dirsi rispettata
anche quando il ricorso sia sottoscritto personalmente dalla parte civile, con
firma autenticata da difensore iscritto al suddetto albo speciale, purché risulti
corredato da clausole da cui emerga la volontà di quest’ultimo di farne propri i
motivi (Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048; Sez. 3, n. 34779
del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano, Rv.
248347), circostanza insussistente nel caso in esame, posto che il ricorso reca in
calce la sola sottoscrizione della parte, seguita dalla delega al difensore per la
presentazione del ricorso.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/02/2018.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini
i

LA.AJ),

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Il Presidente

confronti era prevista espressamente la deroga al criterio generale della

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