Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18220 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18220 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

t

aA-

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato il 01/02/1982 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 15/04/2017 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
1,1€1-i-to il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

BEVILACQUA Domenico Damiano, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 15.4.2017 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
La difesa rchiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. la violazione dell’art. 125 e 546

porto alla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla richiesta ex art. 89
dpr 309/90 poiché l’indagato presenta un quadro sanitario complesso sfociato da
tempo nell’abuso di alcol e nell’uso di cocaina che lo aveva in un recente passato
indotto ad iniziare un percorso terapeutico di disintossicazione dall’abuso delle sostanze alcoliche.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il ricorrente è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere siccome
indagato per la violazione degli artt. 99 comma 4, 110, 628 comma 2 e comma 3
n. 1, 3 bis e 3 quinquies, 61 n. 7 cod. pen. ; 61 n. 2, 81 cpv., 99 comma 4, 110,
648 cod. pen.; 61 n. 2, 81 cpv., 99 comma 4, 385 cod. pen. (fatto commesso in
Reggio Calabria il 20.3.2017.
Il Tribunale del riesame, valutata la sussistenza dei sufficienti indizi di penale responsabilità (non contestati dalla difesa) ha affermato, analizzando profilo relativo
alle esigenze cautelari, la esistenza delle esigenze di cui all’art. 274 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., desumendo in primo luogo il concreto pericolo di reiterazione
delle illecite condotte dalle specifiche modalità esecutive dell’azione criminosa e
dalla spiccata personalità desunta dal certificato penale. Il Tribunale ha evidenziato che le modalità dell’azione sono particolarmente allarmanti alla luce della violenta reazione (con l’uso di un piccone e di un flessibile) esercitata nei confronti
delle vittime, nonché la totale assenza di freni inibitori a delinquere e la temerarieta non contenibili con misura diversa da quella adottata. Nell’ambito di tale contesto va pertanto considerata la censura mossa dalla difesa che aveva avanzato la
richiesta di applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 89 dpr 309/1990.
La suddetta disposizione stabilisce che, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della misura cautelare in carcere, il giudice, in assenza di esigenze cautelari di “eccezionale rilevanza”, disponga, in costanza di regime terapeutico specifico, gli arresti domiciliari presso una struttura residenziale, qualora si proceda
per il delitto di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen. (come nel caso in esame). Ana-

cod. proc. pen., per mancanza dell’impianto argomentativo dell’ordinanza in rap-

loga disciplina è prevista (comma 2 dell’art. 89 dpr 309/1990) qualora il detenuto
tossicodipendente o alcoldipendente, già in stato di detenzione, intenda iniziare un
percorso terapeutico volto alla disintossicazione.
Nel caso in esame la difesa, con la richiesta di riesame ha depositato documentazione attestante la possibilità per l’indagato di iniziare un percorso terapeutico
presso una comunità terapeutica e viene mossa doglianza in ordine alla assenza di
specifica motivazione sul punto.
Nella specie non ricorre alcuna violazione dell’art. 125 (e dell’art. 546) cod. proc.

Il Tribunale, con motivazione adeguata e non sindacabile nel merito ha illustrato la
esistenza di “esigenze di eccezionale rilevanza” di per sè sufficienti ad escludere
l’applicabilità del regime previsto dall’art. 89 dpr 309/1990. Infatti l’articolata motivazione circa la recidiva reiterata, specifica, infraquinquiennale, le modalità di
esecuzione del reato (rapina in abitazione), in più persone riunite, in danno, tra
l’altro di un ultrasessantacinquenne, l’esercizio della minaccia con un piccone ed
un flessibile, l’asportazione di valori di importo consistente, la commissione del
reato in costanze di un regime di arresti domiciliari, violato proprio per commettere il presente delitto, danno conto in modo perspicuo e convincente di quelle “eccezionali esigenze” che giustificano la implicita reiezione della richiesta della difesa. La istanza della difesa non è stata poi presa in considerazione per altro e dirimente aspetto che la rendeva inammissibile.
L’Art. 89 dpr 309/1990, in caso di violazione dell’art. 628 aggravato, lega la concedibilità degli arresti domiciliari alle modalità della loro esecuzione presso “una
struttura residenziale”. Dall’esame della documentazione prodotta dalla difesa
(anche in questa sede) emerge che alla data della pronuncia dell’ordinanza del
tribunale del riesame, non sussisteva alcuna disponibilità della Comunità ad accogliere il ricorrente nella struttura residenziale. Infatti a chiare lettere il responsabile della Comunità afferma “attualmente, tutti i posti disponibili per gli utenti sono
occupati e non è prevista la dimissione nel breve periodo di nessuno dei residenti”

avvertendo che la disponibilità di posto poteva avverarsi successivamente al primo
luglio del 2017.
Pertanto, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa emerge che al momento della decisione del Tribunale del riesame, mancava la seconda condizione
indispensabile per lo accoglimento della istanza.
Di qui discende che l’ordinanza è adeguatamente giustificata e che la mancata
espressa motivazione in ordine alle condizioni di cui all’art. 89 dpr 309/1990 è da
ritenersi priva di effetto; infatti alla luce dello apprezzamento delle esigenze cautelari e della assenza di una attuale disponibilità di posti presso la struttura residenziale, il motivo era da ritenersi inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la carenza di motivazione in ordine ad un motivo ex se inam-

pen. così come dedotto dalla difesa.

missibile, non dispiega effetto alcuno sulla validità del provvedimento impugnato,
per evidente carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione della impugnazione.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita. Manda il cancelliere per gli avvisi di legge ex art.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda
ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 25.1.2018

Sentenza a motivazione semplificata.

Il giudice tenore
Ugo De erenzo

il Presidente
Pierca illo DAVIGO

94 disp. att. cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA