Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1822 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1822 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PICCININNI JADER, nato a Rimini, il 2.12.1973 ;
DAMIANO Alessandra Immacolata, nata a Carate Brianza, il 2.3.1980;
avverso il decreto di archiviazione reso dal Giudice di Pace di
Milano in data 28.3.2013, nel procedimento penale n. 346/2012 (
riunito al n. 8084/2001 ) a carico di Grechi Annalisa e
Piergiorgio. Piano per i reati di cui agli artt. 594 e 672 cp e
581, 582, 594 e 612, medesimo codice ;
visto il ricorso avanzato dalla Procura della Repubblica
distrettuale di Milano in data 16.2.2015 che concludeva per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ;
lette le conclusioni scritte della Procura Generale presso la
Corte di Cassazione, nella persona della Dott.ssa Giuseppina
Fodaroni, che concludeva per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento di archiviazione impugnato e per la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace indicato in
epigrafe disponeva, su richiesta del PM, l’archiviazione del

Data Udienza: 06/11/2015

procedimento instaurato nei confronti degli indagati Grechi
Annalisa e Piergiorgio Piano.
Avverso la predetto decreto ricorrono sia le persone offese che la
Procura distrettuale, deducendo la violazione di legge in
relazione agli artt. 408, secondo comma, 127, 5 comma, e 178 lett.
c, cpp, per non essere stata notificata alle persone offese la
richiesta di archiviazione, nonostante quest’ultime ne avessero
fatta esplicita richiesta nell’atto di denunzia-querela.

Sul punto, giova ricordare che l’omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta
determina la violazione del contraddittorio e la conseguente
nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 127, comma
quinto, cod. proc. pen. ( Cass., Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013 dep. 04/06/2013, P.O. in proc. Tonietto, Rv. 255108).
Ne discende che la mancata notificazione del predetto avviso
determina la nullità del provvedimento impugnato e il suo
annullamento senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6.11.2015

Il ricorso è fondato.

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