Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18218 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18218 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
sul ricorso proposto da:
BERNARDO FABIO nato il 16/04/1991 a FOGGIA
avverso l’ordinanza del 21/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il-el-i-fe-hser-e
Data Udienza: 25/01/2018
RITENUTO IN FATTO
BERNARDO Fabio, in atti ristretto per la violazione dell’art. 628 cod. pen., personalmente ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 21.9.2017 con la quale il Tribunale per il riesame di Bari, su appello del Procuratore della Repubblica di Foggia,
ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata affermando che il
provvedimento impugnato si fonda: a) su una valutazione del contenuto delle
idonee alla identificazione dello stesso ricorrente; b) travisamento delle risultanze
delle indagini; c) su una valutazione peritale delle tracce biologiche, anche essa
non univocamente conducente al ricorrente. Il Bernardo conclude altresì denunciando la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. ben potendo essere assicurate le
esigenze cautelari con misure coercitive meno afflittive.
RITENUTO IN DIRITTO
Tralasciando il fatto che il ricorso è inammissibile per essere generico, incentrato
su valutazioni di merito non mettendo in rilievo, né vizi specifici della motivazione
né specifiche violazioni di norme di legge penale o processuale, va preliminarmente osservato che il ricorso è inammissibile per vizi di forma.
Dall’esame degli atti emerge che il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. è stato sottoscritto personalmente dall’indagato in data 12.10.2017 e pervenuto a questa
Corte in data 25.10.2018.
Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1 comma 63 della
legge 23.6.2017 n. 103, il ricorso per Cassazione può essere sottoscritto, a pena
di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione. La suddetta disposizione è entrata in vigore in data 3.8.2017. Di qui consegue che, ratio temporis, il ricorso del Bernardo, in quanto personalmente sottoscritto in data 12.10.2017 è inammissibile.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita, mandandosi al sign. Cancelliere per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
conversazioni intercettate nella sala colloqui della Casa circondariale di Foggia non
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si
provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 25.1.2018
Il giudice-tensore
Ugo De 4cienzo
il Presidente
Pierc
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millo DAVIGO
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Sentenza a motivazione semplificata.