Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18217 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18217 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

sul ricorso proposto da:
PISCHEDDA ANTONIO nato il 17/12/1955 a MILANO

avverso la sentenza del 04/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita del ricorso.

Udito il dif-e-nser-e

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

PISCHEDDA Antonio, imputato per delitto di cui all’art. 646 cod. pen., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.7.2017 con la quale il Giudice dell’Udienza preliminare lo ha assolto per essere il fatto non pubibile ex art.
649 cod. pen.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

motivazione. La difesa si duole della decisione sostenendo che il giudice ha attribuito piena credibilità alla ricostruzione del querelante a discapito di quanto emergeva dagli atti notarili, affermando che la tesi della difesa dell’imputato non fosse
confortata da alcun documento.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo osservato che, se pur enunciato nella intitolazione del motivo, la
difesa non fornisce alcuna dimostrazione circa la violazione di norme penali sostanziali, con la conseguenza che per questo profilo la doglianza non può essere
presa in considerazione.
In secondo luogo il denunciato vizio di motivazione non rispetta né il dettato
dell’art. 581 comma 1 lett. c), né quello dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. Infatti, la difesa prospetta in modo alternativo e perplesso il vizio di manifesta illogicità e quello di omessa motivazione. La difesa non indica il punto della
sentenza in cui si sarebbe manifestato il vizio della motivazione così non fornendo,
con violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. la dimostrazione che
il vizio sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
Per contro la difesa illustra in più pagine del ricorso, una propria ed alternativa valutazione della prova sollecitando, nella sostanza, in questa sede, a procedere a
valutazioni di merito sulle prove assunte, attività, quest’ultima, totalmente preclusa in sede di legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita.

1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. vizio di omessa ed illogica

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della soma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.2018

Il giudice
Ugo De C

t,9nsore
nzo

il Presidente
Piercamitijo DAVIGO

Sentenza a motivazione semplificata.

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