Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18216 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18216 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 23/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIPOLLA FEDELE N. IL 11/11/1987
avverso l’ordinanza n. 1121/2017 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 12/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 12.9.2017 il Tribunale del Riesame di Catanzaro respingeva
l’appello proposto da CIPOLLA Fedele avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle
Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro reiettiva dell’istanza di sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere – cui l’indagato era sottoposto in relazione ai
reati di concorso nel tentativo di rapina aggravata anche ai sensi dell’articolo 7 D.L. n.

Il tribunale del riesame rilevava che l’appello era incentrato sulla valutazione delle
esigenze cautelari alla luce delle intervenute pronunce dei giudici del riesame
relativamente alla posizione di coindagati (CANDENTE ed OCCHIUZZI), nonché alla
risalenza dei fatti e al periodo di presofferto di cautela .
Ritenevano i giudici di merito che i provvedimenti del tribunale del riesame pronunciati
nei confronti dei coimputati non erano elementi apprezzabili per fondare una
attenuazione della misura considerato che l’indagato, nonostante l’intervenuta esclusione
della gravità indiziaria in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa,
rimaneva attinto da gravi indizi con riguardo ai reati di concorso in tentata rapina
aggravata anche ai sensi dell’articolo 7 D.L. n. 152/91, violazione della legge in materia
di armi e ricettazione aggravata .
Evidenziavano che non emergevano elementi nuovi rispetto a quelli valutati in occasione
del giudizio di riesame a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla corte di
cassazione con sentenza in data 1 febbraio 2017.
Ricorre per cassazione l’indagato deducendo vizio della motivazione. Sottolinea come il
giudice del riesame non ha preso in considerazione il fatto nuovo rappresentato dal
provvedimento del tribunale del riesame che ha annullato la misura coercitiva per il
delitto associativo e rileva che il tribunale del riesame di Catanzaro nel valutare la
posizione del coimputato CANDENTE Giuseppe ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 7
D.L. cit, pronuncia che secondo la difesa doveva avere immediati effetti anche sulla
posizione del ricorrente.
Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.
Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte con la sentenza n. 10769 del 2017 ha
annullato con rinvio l’ordinanza n. 709/2016 del Tribunale del Riesame di Catanzaro
limitatamente al reato di partecipazione mafiosa contestato al capo 69 (la cui oggettiva
esistenza non è però stata messa in discussione) del provvedimento genetico del GIP del
Tribunale datato 6.7.2016, rigettando nel resto i ricorsi che avevano investito anche la
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. cit. con riguardo al reato di tentata
1

152/91, detenzione di armi e ricettazione – con quella degli arresti domiciliari.

rapina. In particolare nella sentenza si legge che / se poteva darsi per assodato un
quadro di fondo relativo al fatto che l’associazione di cui al capo 69 della rubrica delle
imputazioni trovava forme di autofinanziamento anche attraverso la consumazione di
rapine da parte dei suoi adepti, appariva altrettanto ragionevole ritenere correttamente
configurata a livello gravemente indiziario anche la contestazione della circostanza
aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1992.
Deve pertanto ritenersi che rispetto a detta aggravante si sia formato giudicato cautelare

Giuseppe.
Con la sentenza n. 13174/2017 questa Corte ha annullato l’ordinanza del 3.8.2016 del
Tribunale del Riesame di Catanzaro confermativa nei confronti del CANDENTE
dell’ordinanza genetica del GIP del 6.7.2016 limitatamente alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. cit. L’annullamento è stato disposto con rinvio
dovendo i giudici del Riesame provvedere a colmare le lacune motivazionali. Il giudice del
rinvio, con provvedimento in data 9.2.2017,non si è però pronunciato in maniera
espressa sulla sussistenza di detta aggravante essendosi limitato a ritenere in capo al
CANDENTE una attenuazione del pericolo di reiterazione che poteva essere soddisfatto
con misura meno gravosa, quali i concessi arresti domiciliari .
Correttamente pertanto i giudici del riesame nell’ordinanza impugnata hanno ritenuto che
i provvedimenti relativi a CANDENTE e ad OCCHIUZZI Luca ( decisione che si richiama a
quella di CANDENTE) non possono considerarsi elementi nuovi e sopravvenuti / idonei a
fondare una attenuazione della misura con riguardo al ricorrente.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 da versare alla Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1 ter Disp. Att. C.p.p.
Così deliberato in Roma il 23.1.2018
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

che non può ritenersi superato dalla decisione che ha investito il coimputato CANDENTE

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