Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18214 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18214 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALORIO ORNELLA nato il 04/05/1948 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letté/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
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Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Cagliari, sezione specializzata per il riesame, con ordinanza del
19/07/2016, in parziale riforma del decreto emesso in data 01/06/2016 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di Ornella Calorio, riduceva la somma
sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato
di cui all’art. 314 cod. pen.
2. Il ricorso per cassazione proposto dalla Calorio avverso tale ordinanza è stato dichiarato
inammissibile dalla sesta sezione penale di questa Corte di cassazione con sentenza n 17078

pertanto, in violazione dell’art. 582 cod. proc. pen.
3. Propone ora ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625. bis cod. proc. pen. deducendo:
3.1. L’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, in quanto non aveva
rilevato che la ricorrente aveva depositato l’atto presso la competente cancelleria territoriale, e
non già inviato lo stesso via posta come ritenuto nella sentenza impugnata, evidentemente per
un errore percettivo, come da produzione di cui all’allegato n. 3 al ricorso.
La ricorrente si dichiara consapevole che la lettera dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
legittima alla proposizione del ricorso straordinario solo il condannato, secondo la
giurisprudenza “prevalente” escludendone la possibilità nel caso di procedure incidentali, ma
invoca le aperture che assume sarebbero state introdotte dalla giurisprudenza di legittimità,
anche a sezioni unite (sez. U. n. 13199 del 21/7/2016), che avrebbero mitigato il rigore
testuale nell’applicazione dell’istituto rinunciando al principio dell’intangibilità del giudicato in
favore di quelle che vengono definite insopprimibili esigenze di giustizia, assumendo che la
preclusione nei confronti dei giudizi incidentali potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione.
In subordine, si chiede di rilevare d’ufficio l’errore materiale in cui sarebbe incorsa questa
Corte con la dichiarazione di inammissibilità e si chiede, infine, la sospensione degli effetti della
sentenza, in quanto il vincolo reale di cui si tratta ricade sull’unica abitazione della ricorrente,
come indicato nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 1/6/2016.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza emessa il
19/7/2016 dal Tribunale del riesame di Cagliari per violazione di legge, consistente
nell’evidente eccedenza del valore dei beni in sequestro rispetto all’asserito profitto illecito:
richiamando la giurisprudenza secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente può essere applicato nei confronti di ogni concorrente nel reato per l’intera entità
del profitto, però senza mai eccederne l’ammontare complessivo, la ricorrente assume che,
invece, a fronte di un asserito profitto pari ad euro 281.461,76 il decreto sottoponeva a vincolo
l’importo complessivo di euro 330.110,46, e il sequestro veniva in concreto applicato su euro
7.261,53 rinvenuti su conti correnti della Calano, nonché su beni del coimputato notaio Loriga
di valore ricompreso tra euro 271.200 ed euro 349.300, sicché si assume essersi operata una
illegittima duplicazione del vincolo ablativo.
1

del 29/3/2017, in quanto presentato personalmente via posta senza autentica di firma e,

3.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, la Calorio deduce l’illegittimità dell’ordinanza del
Tribunale di Cagliari per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo,
meramente ripetitivo della richiesta di misura cautelare, graficamente trascritta senza alcuna
autonoma valutazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto fuori dai casi consentiti.
4.1. Come riconosciuto anche nel ricorso, infatti, l’art. 625 bis cod. proc. pen.

giurisprudenza di questa Corte esclude ne esclude la proponibilità nel caso di procedure
incidentali, né può invocarsi in alcun modo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte
a sostegno di interpretazioni difformi, giacché proprio la pronuncia invocata dal ricorrente ha
ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle
decisioni della Corte di cassazione che intervengono “ante iudicatum” (Sez. U, n. 13199 del
21/07/2016, Rv. 269790): nella motivazione di tale pronuncia la Corte ha fatto riferimento, a
titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di
misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali
in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali
la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad
incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di
indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione.
Nessun dubbio, peraltro, può nutrirsi in ordine alla compatibilità di tale preclusione con i
principi posti dalla carta costituzionale, vertendosi nell’ambito di una procedura incidentale
concernenti questioni tutte ancora da definire, con conseguente possibilità di esercitare il
diritto di difesa, in conformità al disposto dell’art. 24 della Costituzione, mentre un eccesso di
possibilità di impugnazioni anche di provvedimenti incidentali mal si concilierebbe con il
principio della ragionevole durata del processo, posto dall’art. 111 della Costituzione, oltre che
con il carattere straordinario dell’istituto.
La preclusione posta dall’art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen. non può nemmeno essere
superata alla luce della rilevabilità di ufficio dell’errore materiale e di quello di fatto. Premesso,
infatti, che errori materiali rilevabili di ufficio in ogni momento sono solo quelli di cui al primo
comma della predetta norma, deve rilevarsi che nel caso di specie nemmeno è stata ipotizzata
una divergenza del tutto esteriore tra volontà effettiva del giudice, correttamente formatasi, e
la sua estrinsecazione, richiesta per la configurazione dell’errore materiale (Sez. 4, n. 3367 del
04/10/2016, Rv. 268953; Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225257), mentre è ormai
ampiamente trascorso il termine di novanta giorni dalla deliberazione, entro il quale, per il
disposto del terzo comma dell’art. 625 bis cod. proc. pen., può rilevarsi anche di ufficio
l’eventuale errore di fatto nel quale sia eventualmente incorsa la Corte di Cassazione, nel caso
in esame pronunciatasi il 29/3/2017.

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espressamente legittima alla proposizione del ricorso straordinario solo il condannato, sicché la

/—`

5. Anche la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata deve ritenersi
superata dalla riconosciuta inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
D

uciano

Il Presidente
Dott. Pi rcamillo Davigo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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