Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18213 del 09/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18213 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LE ROSE FRANCESCO N. IL 20/06/1953
ILIEV SIMENOV ATANAS N. IL 08/08/1960
ILIEVA SIMEONOVA DONKA N. IL 24/08/1969
DANCHEVA ILIEVA VASKA N. IL 18/02/1962
SIMEONOVA ATANASOVA ROSITSA N. IL 25/03/1986
avverso la sentenza n. 950/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.,0
che ha concluso per Z t .vvo °La A-)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/01/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata 1’8.11.2013 la Corte d’Appello di Lecce ha
confermato la sentenza in data 29.11.2012 con cui il Tribunale di Brindisi aveva
condannato, previa esclusione dell’aggravante contestata di cui all’art. 61 n. 2
cod. pen.:
Iliev Simeonov Atanas alla pena di anni 6 di reclusione e € 800 di multa per le
violazioni della disciplina delle armi ascritte ai capi A e B della rubrica;
Le Rose Francesco alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e € 700 di multa per

Ilieva Simeonova Donka, Dancheva Ilieva Vaska e Simeonova Atanasova
Rositsa, concesse le attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di anni 2 di
reclusione e € 400 di multa ciascuna per le violazioni della disciplina delle armi
ascritte al capo B della rubrica.
I fatti ascritti al solo Atanas al capo A riguardavano l’introduzione illegale in Italia
di una pluralità di armi e parti di arma da sparo, con annesse munizioni,
occultate all’interno di un’autovettura Honda Civic sbarcata il 3.07.2010 nel porto
di Brindisi da una motonave proveniente dal porto greco di Igoumenitsa; la
vettura era stata controllata al momento dello sbarco, con a bordo due cittadini
bulgari e un italiano, Raggio Raffaele, che aveva indicato nell’Atanas, i cui effetti
personali erano stati rinvenuti dagli inquirenti sulla medesima Honda Civic, il
soggetto insieme al quale aveva compiuto il viaggio sulla motonave, secondo una
circostanza confermata dall’imputato.
I fatti ascritti a tutti gli imputati al capo B riguardavano invece un successivo
episodio di introduzione illegale in Italia di varie pistole reperite in Bulgaria,
modificate artigianalmente, con annesso munizionamento, occultate all’interno di
un’autovettura Citroen Xantia sbarcata il 9.10.2010 nel porto di Bari, anch’essa
da una motonave proveniente dalla Grecia, con a bordo l’Atanas, il figlio di questi
Simeon Simeonov Atanasov (giudicato separatamente) e il fratello Boriza; le
armi erano state procacciate in Bulgaria dall’Atanas, residente in provincia di
Crotone (a Mesoraca), per essere destinate a persone della zona, su incarico e
finanziamento del Le Rose, con l’aiuto delle tre coimputate legate all’Atanas da
vincoli di coniugio (la Vaska) o di parentela (la Rositsa e la Donka,
rispettivamente figlia e sorella).
La Corte territoriale rigettava anzitutto i gravami proposti dalla difesa del Le
Rose avverso le ordinanze, emesse rispettivamente il 29.11.2012 e il 7.06.2012,
con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento del difensore dovuto a eventi atmosferici, sul presupposto che le
informazioni acquisite presso la polizia stradale avevano attestato la regolare
percorribilità delle strade in direzione di Brindisi e che il difensore non aveva
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le violazioni della disciplina delle armi ascritte al capo B della rubrica;

comunque documentato l’allegata impossibilità di raggiungere tempestivamente
l’aula d’udienza, e la richiesta di giudizio abbreviato subordinato a integrazione
probatoria (mediante l’esame degli imputati e di alcuni testimoni), già rigettata
dal GUP e riproposta in limine al dibattimento unitamente a quella – tardiva – di
rito abbreviato secco, rilevando l’incompatibilità delle condizioni apposte con la
celerità del rito alternativo.
Quanto al merito, la Corte d’appello, dopo aver richiamato le puntuali risultanze
istruttorie acquisite a carico dell’Atanas in ordine al reato sub A, valorizzava gli

Bulgaria da parte del Le Rose all’Atanas, che ivi si trovava, con l’intermediazione
dei familiari di quest’ultimo presenti in Italia e residenti nello stesso luogo del Le
Rose (Mesoraca), agli effetti della prova del coinvolgimento degli imputati nel
traffico d’armi sub B, in relazione allo specifico contesto e al ruolo rivestito
dall’Atanas nel fatto precedente del 3.07.2010.
2. Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti dagli imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori, tre distinti ricorsi per cassazione.
2.1. Le Rose Francesco, a mezzo dei difensori avvocati Pietragalla e Soggia,
deduce, come unico motivo di doglianza, mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione, confermata dalla Corte
territoriale, con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza della difesa di rinvio
dell’udienza di discussione del 29.11.2012 per legittimo impedimento del
difensore, impossibilitato a raggiungere la sede giudiziaria di Brindisi dal proprio
luogo di residenza di Catanzaro a causa della tromba d’aria che, a partire dalle
10.30 del giorno precedente, aveva sconvolto la costa ionica, determinando
l’interruzione dei collegamenti stradali e ferroviari; rileva l’inconferenza
dell’accertamento, operato dalla polizia stradale di Taranto su richiesta del
Tribunale, della sopravvenuta percorribilità della S.S. 106, posto che al momento
della presentazione dell’istanza di differimento dell’udienza i collegamenti stradali
erano interrotti e il difensore non era tenuto a mettersi in viaggio,
necessariamente il giorno precedente, mettendo così a rischio la propria
incolumità.
Il ricorrente lamenta altresì l’erroneità del rigetto della richiesta di ammissione al
rito abbreviato condizionato, nonostante la celebrazione del dibattimento si fosse
dimostrata antieconomica e superflua in relazione alla posizione del Le Rose,
imputato del solo capo B, che si era limitato a chiedere di provare, attraverso la
produzione di documenti e la deposizione del coniuge cui aveva subordinato la
richiesta del rito alternativo, di non aver commissionato alcunché all’Atanas, al
quale si era limitato ad inviare denaro in due occasioni; lamenta di conseguenza
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elementi di prova tratti dalle intercettazioni telefoniche e dall’invio di denaro in

il mancato riconoscimento della diminuente per il rito.
Il ricorrente lamenta infine l’illogicità dell’iter argomentativo della condanna,
basata sull’interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e sul
significato attribuito ai versamenti di denaro eseguiti dall’imputato, suscettibili di
una lettura alternativa lecita e inidonei a dimostrare al di là di ogni ragionevole
dubbio il cointeressamento del Le Rose nel trasporto delle armi di cui al capo B,
in relazione ai rapporti di lavoro e di amicizia esistenti con l’Atanas e il suo
nucleo familiare, che spiegavano il prestito di denaro a questi effettuato per

procurare un difensore ai coimputati.
2.2. il ricorso dell’avv. Parise nell’interesse di Ilieva Simeonova Donka, Dancheva
Ilieva Vaska e Sirneonova Atanasova Rositsa deduce il vizio di contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell’omesso esame
degli elementi che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa, con
riguardo a una possibile lettura alternativa del contenuto delle conversazioni
intercettate, sui punti relativi al suggerimento rivolto dalle imputate all’Atanas di
non sbarcare a Brindisi, ma nel porto di Bari, e alle ragioni lecite dell’invito
dell’Atanas alla Vaska di recarsi dal Le Rose per correggere il nominativo del
destinatario del denaro oggetto di bonifico; lamenta l’omessa considerazione del
rapporto di natura confidenziale, se non addirittura sentimentale, esistente tra il
Le Rose e la Vaska, a spiegazione dell’interesse dimostrato dal primo per le sorti
della seconda e del suo nucleo familiare, preoccupandosi di cercare un legale per
la loro difesa e prestandole del denaro soggetto a restituzione.
2.3. Il ricorso degli avvocati Pellegrino e Parise nell’interesse di Iliev Simeonov
Atanas, oltre che di Ilieva Simeonova Donka, Dancheva Ilieva Vaska, Simeonova
Atanasova Rositsa, deduce:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata
ammissione dei ricorrenti al giudizio abbreviato condizionato, al rigetto
dell’istanza della difesa di rinvio dell’udienza di discussione per legittimo
impedimento, al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
di Brindisi per i fatti commessi a Bari, nonché all’omessa individuazione del
Tribunale di Crotone come giudice competente in relazione al luogo in cui era
sorta l’obbligazione, alla nullità degli atti processuali per omessa traduzione in
lingua nota agli imputati, alla manifesta illogicità della motivazione con riguardo
ai criteri di valutazione della prova e all’iter seguito per giungere alla pronuncia
di condanna, alla svalutazione dell’assunzione di responsabilità operata dal
fratello dell’Atanas;
– violazione di legge in relazione all’inosservanza del principio secondo cui la
pronuncia di una sentenza di condanna postula l’accertamento della colpevolezza

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sostenere le spese del matrimonio della figlia, nonché l’interessamento per

degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio;
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’errata valutazione del
contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle finalità lecite del prestito di
denaro effettuato dal Le Rose all’Atanas;
– errato diniego delle attenuanti generiche a fronte delle condizioni soggettive
degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Le Rose Francesco è infondato e deve essere rigettato, con

1.1. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la
questione di nullità, che era stata riproposta dall’imputato nei motivi d’appello
avverso la decisione del Tribunale di non accogliere l’istanza di differimento
dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, celebrata il 29.11.2012,
per legittimo impedimento del difensore dovuto all’interruzione delle linee di
comunicazione tra il luogo di residenza (Catanzaro) e l’aula d’udienza (Brindisi)
nella giornata precedente a seguito di una tromba d’aria che aveva sconvolto la
costa ionica, è adeguata e corretta, sia in fatto che in diritto, e si sottrae perciò a
censura in sede di legittimità.
Da un lato, infatti, la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale aveva
respinto l’istanza di rinvio dell’udienza sulla scorta delle informazioni acquisite
dalla polizia stradale di Taranto in ordine alla riapertura al traffico, e alla
conseguente percorribilità, delle strade statali colleganti le località interessate
(S.S. 7 Appia e S.S. 106 Ionica) a partire dalle 15.30 del 28.11.2012, così che il
difensore disponeva sicuramente del tempo necessario per raggiungere con la
propria autovettura la sede giudiziaria di Brindisi nella serata del giorno
precedente l’udienza, percorrendo la distanza di 360 km indicata nel motivo di
gravame; dall’altro, deve comunque escludersi che nella fattispecie sia
prospettabile un’ipotesi di impossibilità assoluta a comparire tale da integrare un
legittimo impedimento rilevante ex art. 420-ter comma 5 del codice di rito,
essendo preciso onere del difensore, residente in altra sede, di organizzarsi per
tempo in modo da assicurare la propria tempestiva presenza nella sede
giudiziaria in cui si celebra l’udienza, alla quale intenda partecipare, in modo da
prevenire eventuali disservizi delle linee e dei mezzi di comunicazione.
1.2. Parimenti incensurabile, in questa sede, è la motivazione con cui la Corte
territoriale ha confermato la correttezza del diniego della richiesta di giudizio
abbreviato condizionato riproposta dall’imputato in limine al dibattimento di
prime cure, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 438 comma 5
cod.proc.pen., con riguardo alla ritenuta incompatibilità, con le finalità di
economia processuale proprie del procedimento, delle attività istruttorie alle
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conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

quali era subordinata l’istanza di rito alternativo, costituite (secondo quanto
risulta dal motivo di appello del Le Rose sul punto) dall’esame degli imputati e
dall’escussione di alcuni testimoni funzionali a meglio chiarire il contenuto delle
intercettazioni telefoniche, la genesi dei rapporti intercorrenti tra gli imputati e i
loro rapporti economici.
La valutazione compiuta sul punto dal giudice di merito costituisce oggetto di un
tipico giudizio di fatto, che, in quanto adeguatamente motivato dalla decisione
impugnata con riguardo all’impegno effettivo richiesto (e verificato a posteriori)

sede di legittimità mediante argomentazioni che si risolvono nel sollecitare una
non consentita riformulazione del relativo apprezzamento.
Giuridicamente corretta è anche la decisione dei giudici di merito di ritenere
tardiva, e perciò preclusa, la proposizione al giudice del dibattimento della
richiesta di giudizio abbreviato semplice, posto che la sindacabilità dell’ordinanza
di reiezione dell’istanza di rito abbreviato condizionato emessa dal GIP postula
che la relativa istanza sia riproposta (prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento) esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente
formulata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione,
neanche al fine di eliminarla o renderla meno gravosa (Sez. 2 n. 47409 del
17/10/2014, Rv. 260959; Sez. 1 n. 47027 del 29/11/2007, Rv. 238315).
Correttamente, di conseguenza, all’imputato è stata negata, all’esito di entrambi
i gradi di merito, la diminuente prevista dall’art. 442 comma 2 del codice di rito.
1.3. Le ulteriori doglianze del Le Rose, pur essendo prospettate come dirette a
censurare la motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo
all’affermazione di responsabilità dell’imputato, si limitano in realtà a proporre
una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, e in particolare del contenuto e
del significato delle conversazioni intercettate e dei comportamenti indizianti
tenuti dal ricorrente (come i suoi versamenti di denaro in favore dell’Atanas),
strutturata su argomentazioni che si pongono in diretto confronto col materiale
probatorio acquisito, di cui sollecitano un’interpretazione e un apprezzamento di
fatto diverso da quello compiuto dal giudice d’appello, secondo lo schema tipico
di un gravame di merito che esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, così
da rasentare l’inammissibilità e da rivelarsi completamente infondate.
Occorre qui ribadire che il controllo demandato alla Corte di cassazione sulla
motivazione della sentenza di merito non può concernere né la ricostruzione dei
fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro
dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica
della sua rispondenza alle acquisizioni processuali: al giudice di legittimità è
normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli
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dall’istruttoria dibattimentale successivamente celebrata, non è censurabile in

elementi di fatto che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione, o
all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di lettura delle risultanze
probatorie, preferiti a quelli adottati dal giudice d’appello perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, che
trasformerebbe la Corte suprema nell’ennesimo giudice del fatto (da ultime, Sez.
2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, e Sez. 6 n. 5907 del
29/11/2011, imputato Borella, in motivazione).
La funzione dell’indagine di legittimità non è quella di sindacare l’intrinseca

dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto quella di verificare che gli elementi
probatori posti a base della decisione dal giudice di merito siano stati valutati
seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che
rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte; e nel
caso di specie la sentenza d’appello ha argomentato in modo approfondito,
coerente e adeguato – e perciò incensurabile – il ruolo del Le Rose di mandante e
finanziatore dell’importazione illegale in Italia delle armi di cui al capo B, con
particolare riguardo alla prova acquisita della destinazione a copertura delle
relative spese delle somme di denaro inviate dal ricorrente in Bulgaria all’Atanas
tramite la moglie di quest’ultimo, affrontando e disattendendo in modo puntuale
la tesi difensiva volta a ricondurre l’invio delle somme in questione a una lecita
causale di prestito di denaro.
2. I ricorsi degli altri imputati sono inammissibili, per le ragioni che seguono, con
conseguente condanna degli stessi, oltre al pagamento delle spese processuali,
anche al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si
ritiene equo quantificare nella somma di 1.000 euro ciascuno.
2.1. Il ricorso per cassazione proposto dagli avvocati Pellegrino e Parise per
conto di Iliev Simeonov Atanas è tardivo, perché depositato oltre i termini
stabiliti a pena di decadenza dall’art. 585, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c),
del codice di rito.
L’imputato, detenuto, era presente alla lettura della sentenza d’appello,
pronunciata 1’8.11.2013 e la cui motivazione è stata tempestivamente depositata
il 27.01.2014 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo ai sensi dell’art.
544 comma 3 cod.proc.pen., che scadeva il 6.02.2014; da quest’ultima data è
iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per l’impugnazione di legittimità, che è
scaduto il 24.03.2014 (essendo il 23.03.2014 giorno festivo), con la
conseguenza che il ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale di Crotone il
7.04.2014, è ampiamente tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
2.2. Il ricorso proposto dai medesimi difensori per le imputate Ilieva Simeonova
Donka, Dancheva Ilieva Vaska e Simeonova Atanasova Rositsa, tutte contumaci,
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attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito

per le quali il termine per l’impugnazione della sentenza di secondo grado è
iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 585 comma 2 lett. d) cod.proc.pen., dalla
notifica dell’avviso di deposito insieme all’estratto della sentenza, è invece
tempestivo, ma deduce una serie di doglianze che – con la sola eccezione di
quelle dirette a contestare il merito del giudizio di responsabilità e la misura della
pena inflitta – non erano state dedotte nei motivi d’appello avverso la decisione
di primo grado (in particolare tutte le censure di natura processuale riguardanti il
rito, la nullità di atti e la competenza), e non sono perciò proponibili per la prima

disposto dell’art. 606 comma 3 del codice di rito.
2.3. Le residue ragioni di gravame delle imputate, unitamente a quelle dedotte
nell’ulteriore ricorso dalle stesse proposto (anch’esso tempestivamente) a mezzo
del solo avv. Parise, si risolvono essenzialmente nel sollecitare una diversa
lettura del merito delle risultanze istruttorie che hanno condotto entrambe le
sentenze, di primo e di secondo grado, alla conforme e motivata affermazione
della colpevolezza delle ricorrenti per i reati di cui al capo B.
Si tratta di censure che soffrono di una duplice ragione di inammissibilità, in
quanto da un lato si limitano a riproporre pedissequamente le medesime
argomentazioni di puro fatto già dedotte nei motivi d’appello, che sono state
disattese dalla Corte Territoriale con motivazioni ampie e puntuali con le quali i
ricorsi evitano sostanzialmente di confrontarsi, così incorrendo in un evidente
vizio di genericità alla stregua del principio per cui l’assenza di correlazione tra le
ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del
gravame integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione
(Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893); e, dall’altro, risultano formulate
in termini meramente astratti, perplessi e congetturali, prospettando una lettura
alternativa dichiaratamente ipotetica degli elementi di prova acquisiti a carico
delle imputate, indicata come potenzialmente in grado di condurre i giudici di
merito a una decisione diversa, così da non superare perciò, anche sotto questo
profilo, il vaglio di specificità del motivo (Sez. 6 n. 32227 del 16/07/2010, Rv.
248037; Sez. 6 n. 800 del 6/12/2011, Rv. 251528).
Manifestamente inammissibile, infine, è la doglianza afferente le attenuanti
generiche, che sono già state riconosciute nella loro massima estensione fin dalla
sentenza di primo grado, valorizzando proprio il ruolo marginale delle ricorrenti
nel reato, commesso al fine di agevolare il comune congiunto Atanas.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Le Rose che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati, che condanna ciascuno al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle

volta mediante ricorso per cassazione, risultando inammissibili alla stregua del

Ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

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