Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18211 del 28/02/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18211 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 2319 emessa dalla Corte d’appello di Milano il 23.3.2016;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell’udienza pubblica del 28.2.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Pietro
Molino, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Uditi gli avv.ti Maruska Gervasoni e Maria Teresa Zampogna, difensori di
A.A., e l’avv. Giacomo Francini, difensore di B.B., che
hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 marzo 2016 la Corte d’appello di Milano ha confermato
la pronuncia emessa il 20 settembre 2011 dal Tribunale della stessa città, con
cui A.A. e B.B., in atti generalizzati, sono stati
condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di rapina
aggravata e sequestro di persona ai danni di Peter Podrouzek.
Avverso la sentenza d’appello i difensori degli imputati hanno proposto
ricorsi per cassazione.
Il difensore di A.A. ha dedotto:

Data Udienza: 28/02/2018

1) violazione degli artt. 125, c. 3, 187, 190, 495, c. 1 e 2, 507, 523 c.6, 533
c.1, 546 lett. e), 598, 603, c. 1, 2 e 3, c.p.p., art. 24 e 111 Cost, art. 6 CEDU
nonché vizi di motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato sulla non
decisività dell’esperimento giudiziale e dell’esame della persona offesa, richieste
dalla difesa e finalizzate a dimostrare l’inattendibilità della deposizione del teste
Colciago;
2)

violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata

assoluzione dell’imputato da tutti i reati contestati. La Corte territoriale avrebbe

responsabilità dell’imputato sulla base dei tabulati telefonici, che costituirebbero,
però, una prova solo indiziaria, e della deposizione del carabiniere Colciago, che
sarebbe inattendibile, non potendo egli aver visto, durante l’inseguimento,
l’imputato dallo specchietto retrovisore e non potendo aver percorso in 6 minuti come dal medesimo affermato – un tratto di strada percorribile in 90 secondi.
Erroneo sarebbe pertanto il rigetto della richiesta di esperimento giudiziale,
motivato sulla base della non decisività della deposizione del carabiniere, posto
che, esclusa tale deposizione, residuerebbero solo i tabulati telefonici, di per sé
non costituenti prova certa. La Corte di merito non avrebbe poi valorizzato le
circostanze evidenziate dalla difesa, ossia il mancato rinvenimento sul camion di
tracce del DNA dell’imputato, il verbale della perquisizione, effettuata a casa
dello stesso (ove non era stato rinvenuto alcunché di collegabile ai reati), il
mancato conseguimento della patente E, pur essendosi affermato che l’imputato
era alla guida del camion rapinato;
3) violazioni di legge e vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello
motivato in ordine alla doglianza relativa all’entità della pena.

Il difensore di B.B. ha dedotto la mancanza e l’illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale
affermato il concorso dell’imputata nei reati ascritti al A.A. sulla base dei
contatti telefonici, avuti tra loro, e dell’avere ella recuperato l’autovettura di
quest’ultimo ma tali dati non sarebbero idonei a dimostrare che l’imputata
avesse avuto la consapevolezza preventiva di intervenire nell’ambito di una
rapina e di un sequestro di persona, anziché di altre attività illecite. Né in
sentenza si motiverebbe sul dolo eventuale o, comunque, anche solo
sull’assunzione originaria del rischio da parte dell’imputata di contribuire ai
menzionati reati.

In data 12 febbraio 2018 è pervenuta memoria difensiva a firma dei
difensori di A.A., ove si reiterano le censure indicate in ricorso,

2

violato il principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo affermato la

aggiungendosi che al coimputato Laudani Angelo Roberto, giudicato
definitivamente in separato procedimento con rito abbreviato, è stata inflitta una
pena inferiore rispetto a quella irrogata al A.A., pur considerando la riduzione
per il menzionato rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi privi della

necessaria specificità, in quanto reiterativi di censure già sollevate dinanzi alla
Corte territoriale ed insindacabilmente disattese.

1.1 Partendo dal primo motivo del ricorso presentato da A.A.,
deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte
d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità delle prove
richieste dalla difesa, tese a dimostrare l’inattendibilità del teste Colciago,
avendo ritenuto

“del tutto irrilevante per l’accertamento della penale

responsabilità del A.A. la deposizione del Colciago”

ed avendo, quindi,

fondato la pronuncia di condanna sugli elementi di cui si dirà nel successivo §
1.2.
1.2 Anche il secondo motivo del ricorso del A.A. è aspecifico, non
confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la Corte d’appello, “il punto centrale per la ricostruzione dei fatti
offerta dall’accusa e che il primo giudice ha positivamente verificato” non è la
deposizione del teste Colciago ma “è un altro, e cioè che per tutto il tempo di
consumazione della rapina il dispositivo cellulare di A.A. si trovava sul TIR di
Podrouzek”.
Tale dato, pacifico, valutato congiuntamente ai tabulati telefonici, attestanti
plurimi contatti telefonici, avuti, nella notte della rapina, tra l’utenza del A.A.
e quella della sua convivente B.B. ed iniziati pochi minuti dopo il controllo
serale, effettuato dagli operanti nell’abitazione dei ricorrenti, ha portato la Corte
di merito a ritenere inverosimile la tesi difensiva, relativa al prestito del cellulare
al Laudani, compartecipe della rapina (atteso che, tra l’altro, la B.B. non
avrebbe avuto motivo per chiamare più volte il Laudani) e a collocare l’imputato
sul camion della persona offesa, con la conseguenziale, conclusiva, affermazione
al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità del medesimo imputato in
ordine ai reati ascrittigli.
A fronte delle argomentazioni della Corte di merito, che ha anche disatteso i
rilievi difensivi in ordine alla patente in possesso dell’imputato e ai risultati degli
esami biologici, non coglie nel segno il rilievo del ricorrente secondo cui la sua
condanna si fonderebbe esclusivamente sui tabulati telefonici, che
costituirebbero solo prova indiziaria.

3

Siffatto rilievo è infatti smentito già sulla base dalle considerazioni sopra
svolte, da cui emerge che i tabulati telefonici, attestanti i rapporti tra le utenze
dei ricorrenti, sono stati valutati congiuntamente al dato relativo alla presenza
del cellulare del A.A. all’interno del camion della persona offesa, nel tempo
della rapina, e al difetto di plausibili spiegazioni alternative di tale presenza.
Alla luce di quanto precede è dunque evidente che la motivazione del giudice
di merito, logica, corretta e non contraddittoria, regge al sindacato di legittimità.

1.3 n terzo motivo del ricorso del A.A. non è consentito.

ricorrente varrebbero come “un’implicita richiesta” di riduzione della pena,
effettuata in sede di appello) appaiono invero espressi al fine soltanto di
censurare l’affermazione della responsabilità dell’imputato, come si evince anche
dal fatto che l’atto impugnatorio conteneva la conclusiva ed esclusiva richiesta di
assoluzione per non aver commesso il fatto.
Ad ogni modo è evidente che la Corte di merito, confermando la sentenza
impugnata, ha condiviso la determinazione della pena, effettuata dal giudice di
primo grado, che aveva valorizzato l’intensità del dolo, la gravità del danno, la
durata del sequestro di persona e il numero dei concorrenti.
Va aggiunto, infine, che a nulla rileva il diverso trattamento sanzionatorio,
riservato al coimputato Laudani in altro procedimento. Difatti, la risposta che il
giudice garantisce in punto di determinazione della sanzione, ex art. 133 c.p., è
naturalmente tarata sulle connotazioni oggettive e soggettive del singolo
comportamento accertato, con l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di dedurre
in sede di legittimità una critica da confronto e da valutazione comparativa
rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi (in tesi, più
favorevolmente trattate).

1.4 Anche il motivo del ricorso, proposto da B.B., è privo della
specificità necessaria, non confrontandosi con la motivazione della sentenza
impugnata, che, esclusa la ricorrenza del reato di favoreggiamento personale, ha
condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la B.B.
era a conoscenza dei progetti criminali del suo compagno e li ha fattivamente
condivisi perché si è messa a disposizione dei rapinatori, mantenendo i contatti
con il A.A. sia per informarlo su eventuali controlli delle forze dell’ordine,
dato il suo stato di sorvegliato speciale, sia per recuperare l’auto, utilizzata dal
A.A. per raggiungere i suoi complici a Segrate, sia per dare un supporto in
caso di necessità, come in effetti è avvenuto quando è andata a recuperare il
A.A., riuscito a sottrarsi all’arresto.
Siffatte argomentazioni, in quanto corrette, logiche, non contraddittorie,
sfuggono ad ogni rilievo censorio.

4

I rilievi, formulati nelle pagine 34-36 dell’atto di appello (che secondo il

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro
duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa
delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 febbraio 2018

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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