Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18209 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18209 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EDIFICANTE ANIELLO N. IL 23/06/1986
avverso la sentenza n. 949/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
L /-9
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione EDIFICANTE Aniello avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano che il 14.6.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che lo aveva
condannato per truffa continuata in danno della Società Autostrade,
La difesa lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di legittimo impedimento per
l’udienza del 14.6.2016 per concomitante impegno professionale e la mancata concessione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come più volte affermato da questa Corte l’impegno professionale del difensore in altro
procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a
comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che
il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei
diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento
della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di
altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità
di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui
intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. N. 44299 del 2008 Rv.
241571, N. 41148 del 2010 Rv. 248905, N. 26408 del 2013 Rv. 256294 , N. 19458 del
2014 Rv. 259757).
Nel caso in esame la Corte d’Appello, come risulta dal verbale della relativa udienza, ha
respinto l’istanza sui presupposti, non contestati neppure in questa sede, che non erano
state indicate le ragioni che rendevano essenziale l’espletamento della sua funzione nel
diverso processo, che non era stata neppure rappresentata l’assenza in detto procedimento
di altro codifensore che potesse validamente difendere l’imputato e che comunque non
erano state indicate le ragioni che impedivano la possibilità di nominare un sostituto.
Anche la doglianza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è
manifestamente infondata. I giudici d’appello hanno motivato il diniego sul presupposto
dell’esistenza di precedenti penali.
Sul punto va anche richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di
diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23
maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito
essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è
assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l’assenza di
elementi o circostanze positive a tale fine.
E’ stato infatti affermato che “in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere
della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in
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delle circostanze attenuanti generiche.

senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di
peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è
reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per
scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece
di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Al
contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi
l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono

cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il
giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in
questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che
ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli
elementi sui quali la richiesta stessa si fonda” (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del
19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del
20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891;
n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610).
Deve comunque rilevarsi che nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego
delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche
per la presenza di elementi di segno negativo.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 23.1.2018
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la

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