Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18208 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18208 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
BAAZAOUIU BENDAOUD N. IL 24/09/1989
avverso la sentenza n. 2012/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/09/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r
/99?,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione BAAZAOUIU Bendaoud avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna che il 20.9.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che l’aveva
condannato per concorso in rapina impropria aggravata (così qualificando il fatto
originariamente contestato come rapina propria) e lesioni aggravate.
Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle
modalità del fatto e delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nella vicenda,evidenziando le

AMAROV in fase di indagine e quanto detto in fase dibattimentale.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si
riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente
delibato dei giudici del gravame i quali hanno offerto – su tutti i punti della vicenda, ora
nuovamente rievocati dal ricorrente – una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo
proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. Il motivo proposto risulta,
pertanto, solo formalmente evocativo dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto è
articolato esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle
responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici di
merito. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo,
proprio sui punti – attendibilità delle dichiarazioni della vittima AMAROV che ha riconosciuto in
aula senza ombra di dubbio l’imputato; interpretazione delle risultanze investigative – in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto censure tese ad un improprio riesame del fatto,
estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D’altra
parte il prevenuto ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di
appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto
motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria
concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella
sostanza generici.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.00,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 23.1.2018
Sentenza a motivazione semplificata.

illogicità della sentenza impugnata e le contraddizioni tra quanto dichiarato dalla parte offesa

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