Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18205 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18205 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILCIOIU MARIAN CATALIN nato il 10/08/1985

avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha concluso per 12/

Il Proc. Gen. conclude per~missibilita del ricorso.
U..clitAa il difensore

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5/10/2015 la Corte di Appello di Milano ha confermato il
giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Monza nei confronti di
Vilcioiu Marian Catalin in ordine al delitto di tentata rapina impropria, commesso
in concorso con due complici non identificati, con i quali si era impossessato di
merce esposta in un supermercato, superando le casse senza pagare, poi dando
uno spintone ad un sorvegliante per guadagnare la fuga, mentre la merce veniva
abbandonata per terra.

Catalin personalmente, deducendo la violazione di legge: a) in ordine alla
corretta identificazione fisica del reo, effettuata dalla persona offesa con
identificazione fotografica senza potersi procedere ad un “confronto” con quanto
in udienza avrebbe potuto sostenere l’imputato, irreperibile, sicché a nulla
rileverebbe che nel verbale di individuazione fotografica si dava atto del
“soggetto riconosciuto dal Vilcioiu Marian Catalin nato in Romania il 10/8/1985”;
b) in ordine alle sue generalità, assumendo il ricorrente di essere nato nel 1964
e non nel 1985, mentre le ricerche che avevano preceduto la dichiarazione di
irreperibilità erano state effettuate considerando l’interessato “nato nel 1985”,
giacché egli aveva cambiato indirizzo senza poter aggiornare la carta di identità
per problemi amministrativi; c) in ordine alla notifica della sentenza di primo
grado, effettuata a mani proprie tramite P.G. a “Vilcioiu Marian Catalin nato a
Dragosani (Romania) il 10/8/1985”, infine, si deduce l’errore materiale in cui
sarebbero incorsi gli operanti.
3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri

dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
In relazione alla notificazione della sentenza di primo grado, infatti, deve
rilevarsi che il ricorrente deduce un errore materiale in cui sarebbero incorsi gli
operanti, nell’indicarlo come “nato a Dragosani (Romania) il 10/8/1985” e non
nel 1964, ma non contesta in alcun modo di aver ricevuto a mani proprie l’atto,
circostanza determinante per assicurare la validità della notifica e, per di più, le
ragioni del riferito errore vengono spiegate attribuendole a mancati
aggiornamenti della sua carta di identità, sicché nessun dubbio risulta avanzato
in ordine all’identificazione fisica del soggetto indicato come Vilcioiu Marian
Catalin nato in Romania il 10/8/1985.
E’ manifestamente infondata, oltre che attinente essenzialmente al merito
della decisione impugnata, anche la doglianza avente ad oggetto l’idoneità del
verbale di individuazione fotografica effettuato dalla persona offesa ai fini di una

1

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per Cassazione il

corretta individuazione dell’autore del reato, atteso che per consolidata
giurisprudenza il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e
non regolato dal codice di rito costituisce un accertamento di fatto e, come tale,
è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di
prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del
01/10/2015, Rv. 266023; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985; Sez. 1,
n. 32436 del 02/07/2008, Rv. 240674).

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018

Il Consigli re estensore
Dott. L ‘ano Imperiali

Il Presidente
Dott. Pier millo Davigo

4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616

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