Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18205 del 02/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18205 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA GIOVANNI N. IL 09/11/1953
avverso l’ordinanza n. 571/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/03/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 17/4/2014, decidendo a
seguito della trasmissione degli atti da parte di questa Corte – che aveva

e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo —, ha disposto
la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza del 23-2-2012
(emessa dalla stessa Corte d’appello), con cui era stato ordinato il dissequestro e
la restituzione all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati di
beni intestati alla Villa Celestina srl, nel senso che la restituzione doveva
intendersi ordinata a favore della Costa Immobiliare srl.

2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
di Costa Giovanni, l’avv. Libero Mancuso lamentando una duplice violazione di
legge correlata al fatto che la precedente ordinanza era stata annullata senza
rinvio — per cui la Corte d’appello non era stata investita, a suo parere, di nuovo
giudizio — e all’incompetenza della Corte d’appello di Palermo “in ordine alla
gestione dei beni oggetto di confisca”.
Deduce, “per le stesse ragioni”, la ‘nullità assoluta dell’ordinanza di dissequestro
e restituzione del 23/2/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. L’annullamento della precedente ordinanza di correzione era stato disposto
senza rinvio perché emessa de plano. La Corte di Cassazione aveva poi disposto
la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo perché procedesse alla
correzione nel rispetto del contraddittorio (come è in effetti avvenuto).
La Corte di cassazione dispone l’annullamento senza rinvio allorché non si
presenti la necessità di una fase integrativa di merito, in quanto la relativa
pronuncia è idonea a risolvere definitivamente le questioni sollevate col ricorso,
ovvero a disporre le statuizioni terminative del procedimento (ove siano
compatibili con l’ambito proprio del giudizio di legittimità). Quando tale
situazione si verifica, la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al
giudice che ha emesso la decisione impugnata (art. 625, comma 3, cod. proc.
pen.), affinché adotti le statuizioni del caso, tra cui sono compresi tutti i
2

annullato senza rinvio la precedente ordinanza per violazione del contraddittorio

provvedimenti che non presuppongono un nuovo giudizio di merito„ E’ quanto
avvenuto nella specie ed è quanto ha fatto la Corte d’appello di Palermo, avendo
proceduto alla correzione dell’ordinanza senza procedere a nuovo giudizio.

2. La competenza alla correzione degli errori materiali è stabilita dall’art. 130
cod. proc. pen., secondo cui vi procede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Correttamente, pertanto, vi ha provveduto la Corte
d’appello di Palermo, che aveva emesso l’ordinanza del 23/2/2012 della cui

3. Inammissibile, infine, in questa sede, è ogni censura che riguardi l’ordinanza
suddetta (quella del 23/2/2012), per le preclusioni processuali che sono derivate
al rigetto delle impugnazioni contro di essa presentate (o dalla sua mancata
impugnazione).

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2/3/2015

correzione si tratta.

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