Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18204 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18204 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
RANIERI GIUSEPPE N. IL 01/04/1986
ZINGARO GIANNI N. IL 02/07/1990
VULPO GAETANO N. IL 05/05/1992
avverso la sentenza n. 36/2017 CORTE APPELLO di BARI, del
27/04/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

RANIERI Giuseppe, ZINGARO Gianni, VULPO Gaetano, a seguito di giudizio abbreviato, condannati per il delitto di concorso in rapina aggravata e ricettazione ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 27.4.2017, con la quale la Corte
d’Appello ha rideterminato l’entità della sanzione irrogata diminuendola, ferme le
decisioni in punto affermazione della responsabilità avendo gli imputati rinunciato
ai relativi motivi di merito.

tamento sanzionatorio. In particolare il VULPO denuncia il vizio di contraddittorietà
della motivazione sostenendo che la pena poteva essere maggiormente contenuta.
RANIERI e ZINGARO denunciano l’inosservanza dei parametri previsti dall’art. 69
cod. pen. e l’errore nella determinazione della pena; i ricorrenti sostengono che la
Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche in misura prevalente alla circostanze aggravanti i giudici di merito hanno determinato la pena base in misura pari al minimo previsto per la fattispecie aggravata, con conseguente
elisione degli effetti premiali derivanti dal giudizio di bilanciamento delle attenuanti
generiche con le circostanze aggravanti

RITENUTO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
In particolare il VULPO (ricorrente in proprio) non denuncia alcuna specifica violazione di legge o vizio di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il ricorso non rispetta la regola stabilita dall’art.
581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. conducente alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.
Anche il ricorso proposto dalla difesa del RANIERI e dello ZINGARO non mette in
evidenza violazioni di legge o vizi specifici della motivazione. La pena base stabilita dalla Corte territoriale per il delitto di rapina (anni quattro e mesi sei di reclusione), pur nel riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto
alle contestate aggravanti, è superiore al minimo edittale. La statuizione deriva
da valutazioni inerenti la gravità del fatto (definita dal Tribunale: “notevole”) e la
personalità degli imputati. La suddetta pena è stata determinata entro i limiti edittali previsti dal primo comma dell’art. 628 cod. pen. con la conseguenza che essa
è legale e la decisione della Corte territoriale non è censurabile nel merito, non
ravvisandosi aspetti di contraddittorietà nella motivazione della decisione impugnata.

I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata dolendosi del trat-

Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati
al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli
estremi della responsabilità ivi stabilita.

P.Q.M.

processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19.12.2017

Sentenza a motivazione semplificata.

sore
cienzo

il Presidente
Piercami o DAVIGO

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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