Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18203 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18203 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
OTTAIANO ANTONIO N. IL 27/06/1986
avverso la sentenza n. 7855/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/11/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.,. ..-,2e, ,`
che ha concluso per

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<• Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. , Data Udienza: 19/12/2017 RITENUTO IN FATTO OTTAIANO Antonio, tra mite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 25.11.2015 con la quale la Corte d'Appello lo ha condannato alla pena di me tre di reclusione e 200,00 C di multa per la violazione dell'art. 646 cod. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) Con un unico motivo la difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto. Dall'esame degli atti, in questa sede consultabili, essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale, emerge quanto segue. 1) con atto 27.1.2009 lo Amministratore delegato del Banco del SANTADER CONSUMER Bank s.p.a. ha conferito procura speciale alla signora GARAVELLI Giuliana per lo esercizio del diritto di querela nei confronti del predetto ricorrente per il reato di appropriazione indebita. 2) Nel medesimo atto, il mandante autorizzava, alternativamente Miriam Wolfova, Franco Muraro, Marco Crudo per il deposito della querela, nel caso di impossibilità della procuratrice speciale GARAVELLI. 3) La procura speciale risulta essere sottoscritta con firma autentica dal notaio Carlo Alberto MIGLIARDI di Torino. 4) In data 20.2.2009 il Marco Crudo consegnava la querela nei confronti dell'odierno imputato. L'atto, ancorchè sottoscritto dalla Giuliana GARAVELLI, non reca una firma autenticata come prevede l'articolo 337 comma 1 parte seconda cod. proc. pen. Dalla consultazione degli atti processuali emerge per tabulas il difetto di formalità nella presentazione dell'atto di querela, né può ritenersi che ad essa abbia conferito efficacia il fatto che il verbale avanti alla autorità di polizia sia stato sottoscritto dal Crudo Marco che sulla base del contenuto della procura speciale è un mero delegato al deposito degli atti. Per le suddette ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per mancanza di valida querela. per difetto della querela e conseguente violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di valida querela. Così deciso in Roma il 12.12.2017 Sentenza a motivazione semplificata. il Presidente Pier amillo DAVIGO Il giudiceens9re / lenza Ugo De

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