Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18203 del 02/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18203 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORISI CARMELO N. IL 17/11/1958
CASCINO CONCETTA N. IL 11/09/1963
FIORISI SALVATORE N. IL 01/02/1961
ZERVASI GIUSEPPA N. IL 28/09/1963
avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 15/01/2004
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/03/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla competente Corte
d’appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 15/1/2014, ha rigettato l’istanza
di revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto dell’1/7/2005

appezzamenti di terreno ritenuti “appartenenti” al proposto, sebbene intestati a
terzi; istanza proposta — ai sensi dell’art. 7 della legge 27/12/1956, n. 1423, e
dell’art. 2/ter della Legge 31/05/1965 n. 575 – nell’interesse di terzi interessati: i
coniugi Fiorisi Carmelo e Cascino Concetta, nonché i coniugi Fiorisi Salvatore e
Zervasi Giuseppa.
Osserva il Tribunale che l’istanza proposta nell’interesse dei ricorrenti, è da
ritenersi ammissibile “nella parte in cui rappresenta la sopravvenienza di
elementi idonei ad elidere il presupposto della illecita provenienza dei terreni”,
mentre non è ammissibile “con riguardo al profilo della ritenuta convivenza tra il
proposto ed i fratelli, così come con riguardo alla lamentata apprensione
indiscriminata di tutto il patrimonio riconducibile al proposto e ai terzi in
relazione all’intero arco temporale nel quale il Fiorisi era stato detenuto”,
trattandosi di profili su cui non sono stati addotti dalla difesa elementi nuovi. Nel
merito ritiene – in relazione al profilo dichiarato ammissibile – infondata l’istanza,
in quanto basata su dichiarazioni generiche di soggetti familiari o vicini di casa
degli istanti, ai quali sono stati attribuiti redditi (non prima presi in
considerazione) valutabili ai fini del giudizio sulla provenienza dei beni (anche se
non fiscalmente dichiarati), ma senza individuarli in maniera puntuale, senza
corredarli di documentazione di sostegno e senza rielaborarli in relazione al
periodo di interesse; nonché su documentazione non qualificata, da cui
emergono elementi che “avrebbero necessitato di una diversa prospettazione e
rielaborazione globale”.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso, nell’interesse egli istanti,
l’avv. Flavio Sinatra,. per violazione di legge.
Deduce di aver prodotto nuove prove idonee ad elidere il presupposto della
provenienza illecita dei terreni – rappresentate dalle dichiarazioni e dai
documenti allegati all’istanza, da cui la difesa aveva estrapolato gli effettivi
redditi percepiti dai due nuclei familiari e rielaborato i dati in relazione al periodo
di interesse — su cui il Tribunale non si è adeguatamente soffermato,
erroneamente delegando alla difesa “la compiuta e dettagliata verifica dei
2

dello stesso Tribunale nei confronti di Fiorisi Angelo, relativa ad alcuni

presupposti” della révocazione. Atteggiamento – deduce il ricorrente – tanto più
censurabile, in quanto, in sintonia col giudizio di revisione, la cognizione non è,
nel giudizio di revocazione della misura di prevenzione, limitata alla violazione di
legge, ma estesa al vizio di motivazione.
Deduce, inoltre, di aver dimostrato – per contrastare la presunzione di
appartenenza dei beni al proposto – che gli acquisti dei beni confiscati avvennero
tutti nel periodo in cui Fiorisi Angelo era detenuto; vale a dire, in un periodo in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché proposto da difensore privo di procura
speciale. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un annoso conflitto, hanno
infine statuito – con decisione da cui questo Collegio non intravede motivi per
discostarsi – che il ricorso per cassazione – proposto da persona diversa dal
destinatario di una misura di prevenzione reale – deve essere preceduto, al fine
del conferimento della relativa rappresentanza e tutela, dal rilascio di procura
speciale, ex art. 100 c.p.c., e che in tal caso non può trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la
regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Cass., SU, n. 47239 del
30/10/2014, Rv 260894).
Nella specie, il ricorso è stato proposto dall’avv. Flavio Sinatra
nell’interesse di soggetti che non sono stati destinatari diretti della misura di
prevenzione (il “proposto”), ma di soggetti che hanno risentito, in via indiretta,
del provvedimento ablatorio disposto a carico di Fiorisi Angelo, in quanto ritenuti
intestatari fittizi dei beni. Essi vanno assimilati alle parti private, essendo
portatori di interessi civilistici, per i quali deve valere la regola prevista dall’art.
100 c.p.p., secondo cui parte civile, responsabile civile e persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di difensore
munito di procura speciale, secondo il dettato dell’art. 83 c.p.c., a differenza
dell’imputato e del proposto alla misura di prevenzione (figura quest’ultima del
tutto assimilata a quella dell’imputato/indagato) che possono stare in giudizio
personalmente, avendo solo la necessità di munirsi di un difensore che li
rappresenti ex lege e che è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto di
rivestire la qualità di difensore, senza necessità di procura speciale. Non risulta,
però, che all’avv. Flavio Sinatra – il quale, nel ricorso, si qualifica espressamente
come “difensore” dei ricorrenti – sia stata rilasciata l’apposita procura prevista
dall’art. 100 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve trovare applicazione il
principio testé espresso.

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(9)A

cui non vi fu convivenza tra di loro.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2/3/2015

P.Q.M.

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