Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18202 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18202 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIO’ MARCO N. IL 08/07/1964
avverso la sentenza n. 3672/2016 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
_
72-,)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

CACCIO’ Marco, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza
21.2.107 con la quale la Corte d’Appello di Genova, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di di anni deu di reclusione ed C 1.000 di multa.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 192

dittoria, manifesta illogicità della motivazione. La difesa afferma che il giudizio di penale responsabilità si fonderebbe essenzialmente sulle dichiarazioni, acriticamente recepite, rese dalla persona offesa.
2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione ed
erronea applicazione dell’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. non ricorrendo le condizioni di fatto per la contestazione dell’aggravante.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nella specie non si ravvisa alcuna violazione di legge penale sostanziale, così come enunciato nell’intitolazione del motivo
attraverso l’evocazione della fattispecie di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.
proc. pen.
La denunciata violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., per la loro prospettazione riconducono alla tipologia dei vizi di motivazione di cui all’art. 606 comma
1 lett. 3) cod. proc. pen. Sotto questo diverso profilo il motivo è inammissibile. La
difesa prospetta doglianze generiche non individuando uno specifico vizio della
motivazione, ma elencando tutte le tipologie possibili, lasciando al giudicante il
compito della RELATIVA scelta, dimenticando che tale selezione non rientra fra i
compiti del giudice dell’impugnazione. La doglianza, nella sua formulazione, è eccentrica rispetto al modello legale dettato dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen. ove è previsto che il vizio di motivazione SIA desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da uno specifico atto processuale che deve essere puntualmente allegato. La difesa non ha assolto a detto onere, limitandosi a formulare
soggettivi giudizi critici della valenza della deposizione della persona offesa, così
prospettando considerazioni di merito inerenti la valutazione della prova. Sul punto, la motivazione della decisione della Corte d’Appello, che si salda con quella
del Tribunale da leggersi congiuntamente alla prima, perché fra loro conformi, appare esaustiva e congruamente motivata in ordine all’attendibilità della vittima,
con la conseguenza che la sentenza impugnata sfugge alle critiche mosse.

commi 1 e 2 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di insufficienza, contrad-

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le
quali ha ritenuto ricorrere gli estremi della circostanza aggravante. La Corte
d’Appello ha ripreso la suddetta motivazione descrivendo in termini oggettivi la situazione di tempo e di luogo ove l’imputato ha consumato il delitto di rapina. Sul
piano della logica formale, non rileva la circostanza che sia stata proprio la persona offesa a scegliere il luogo ove svolgere l’incontro sessuale a pagamento con
l’imputato. Rileva esclusivamente il fatto che l’imputato abbia consumato il delitto

sona offesa non aveva modo di chiedere aiuto a chichessia. La decisione sul puntoè
adeguatamente motivata e corretta in diritto.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19.12.2017

r

Il giudi

c

és ,e-n3sorg/
7.
/
Ugo D re
enzo

il Presidente
Pierca\
millo DAVIGO
,

di rapina in un luogo isolato, in tempo di notte, in circostanze per le quali la per-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA