Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18201 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18201 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
nel processo c/
LORENZ ALESSANDRO nato il 19/12/1995 a CREMONA
avverso l’ordinanza del 28/07/2017 del TRIBUNALE di PADOVA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il p.m. presso il Tribunale di Padova impugna l’ordinanza indicata in

epigrafe, con cui il g.i.p. del detto Tribunale ha rigettato la richiesta di convalida
dell’arresto eseguito dalla p.g. nei riguardi di Alessandro LORENZ, in ordine al
reato di cui all’art. 336 cod. pen., per aver usato violenza e minaccia nei
confronti del conducente di un autobus del servizio pubblico gestito da SITA BUS
1

Data Udienza: 21/03/2018

ITALIA, al fine di costringerlo “ad omettere di verificare il possesso da parte sua

di un regolare titolo di viaggio e dunque ad omettere un atto del proprio
servizio”: ciò per aver ravvisato nei fatti unicamente gli estremi del diverso reato
di cui agli artt. 612 e 61 n. 10 cod. pen., non suscettibile di arresto.
2.

Assume in proposito il ricorrente l’erroneità della qualificazione giuridica

operata dal giudice padovano, non avendo questi considerato che l’azione del
conducente dell’autobus – che pure aveva in effetti controllato il titolo di viaggio

obliterarne un altro – non era affatto conclusa nel momento in cui il prevenuto
aveva inopinatamente reagito in modo violento e minatorio, essendosi anzi in
presenza di un comportamento, da parte dell’utente, “che si pone a metà strada
tra la fattispecie di cui all’art. 336 c.p. e quella di cui all’art. 337 c.p., dato che
con la sua condotta l’arrestato si è opposto al controllo del suo titolo di viaggio,
da parte del conducente, di fatto impedendogli di portarlo a termine”.
3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui, ravvisata la

fondatezza dell’illustrata impugnazione, ha chiesto farsi luogo all’annullamento
senza rinvio del provvedimento in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’ordinanza impugnata va in effetti annullata senza rinvio – in conformità al

consolidato insegnamento giurisprudenziale in proposito – posto che il ricorso,
concernendo la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato
esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia
giudiziaria.
2.

E’ ius receptum che “Il giudice della convalida dell’arresto in flagranza deve

operare con giudizio “ex ante”, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia
giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non
conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi” (così, fra le tante e di
recente, Sez. 6, sent. n. 18196 del 13.04.2016, Rv. 266930).
In altri termini, sulla scorta di una disamina che non deve limitarsi ai soli
requisiti formali, il giudice, oltre, appunto, a verificare il rispetto dei termini
previsti dagli artt. 386 e 390 del codice di rito, “deve controllare la sussistenza

dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità
dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione
allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt.
380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la

,,c

del LORENZ, risultato tuttavia privo di validità, sì da averlo invitato ad

gravità indiziarla

e

le esigenze caute/ari (valutazione questa riservata

all’applicabilità delle misure caute/ari coercitive), né l’apprezzamento sulla
responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)” (cfr. Sez.
6, sent. n. 8341 del 12.02.2015, Rv. 262502 e n. 48471 del 28.11.2013, Rv.
258230). Il che comporta che il detto giudice – sempre ragionando ex ante, sulla
base degli elementi risultanti dal verbale di arresto – ha senza meno la
possibilità di qualificare diversamente il fatto di reato rispetto a quanto ipotizzato

3.

Facendo dunque applicazione di tali principi al caso di specie, emerge che il

g.i.p., con ogni verosimiglianza condizionato dalla formulazione del capo
d’incolpazione – che individua l’atto d’ufficio omesso, a causa della condotta del
soggetto agente, nella verifica, ad opera del conducente, del possesso di
regolare titolo di viaggio da parte del LORENZ – ha inteso la contestazione in
senso strettamente letterale e comunque ha omesso di considerare che, così
come correttamente osservato dalla parte ricorrente, “l’attività di controllo dei
titoli di viaggio … non poteva certo esaurirsi nello stracciare il biglietto
irregolare”, avendo infatti il conducente invitato il prevenuto, prima di ripartire, a
munirsi di un valido titolo da timbrare, giusta quanto emerge dallo stesso
provvedimento impugnato: donde la conclusione che l’atto d’ufficio dell’incaricato
di pubblico servizio era ancora in essere, ovvero – qualora si voglia frazionare il
suo comportamento – che al controllo effettuato con esito negativo doveva
necessariamente seguire il passaggio ulteriore, puntualmente preannunciato dal
conducente ed a cui si correla la condotta illecita del LORENZ.
Erronea si palesa, dunque, la qualificazione giuridica compiuta dal g.i.p. e
conforme a legge l’arresto eseguito dalla p.g.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018
Il Consigli Per””est.

dalla p.g., traendone le necessitate conclusioni ai fini dell’atto di cui è richiesto.

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