Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1820 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1820 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MUSUMARRA SALVATORE N. IL 19/07/1971
avverso l’ordinanza n. 2213/2010 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
10/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFF„AELE CAPOZZI;
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,lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 05/12/2012

N.32745/12-RUOLO N.50 C.C.P. (2016)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 10 gennaio 2011 il Tribunale di Catania, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da
MUSUMARRA Salvatore avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2010, con la quale il
G.I.P. in sede gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere,
siccome indagato:
stupefacente tipo cocaina nell’area territoriale di Paternò, con l’aggravante della
disponibilità di armi e dell’avere svolto detta attività per favorire la cosca mafiosa
nota come clan Morabito, svolgendo il ruolo di addetto all’attività di spaccio in
stretto collegamento col fratello MUSUMARRA Francesco, a sua volta svolgente
funzioni di coordinamento del gruppo degli spacciatori paternesi (art. 74 comma
4 del d.P.R. n. 309 del 1990; art. 7 d.l. n. 152 del 1991);
B)-per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente,
aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (art 73 del d.P.R. n.
309 del 1990).
2.11 Tribunale del riesame, respinte le censure relative all’omesso rilascio da
parte del P.M. di copia del supporto magnetico delle conversazioni intercettate;
all’omessa motivazione dell’ordinanza impugnata ed al difetto di motivazione in
ordine ai decreti autorizzativi delle disposte intercettazioni presso le
apparecchiature dei carabinieri di Paternò, ha ritenuto la sussistenza nei
confronti dell’indagato di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i
delitti ascrittigli, indizi consistiti principalmente:
-nelle intercettazioni telefoniche del 5 luglio 2004 fra l’indagato e sua madre, in
occasione dell’arresto del sodale ORTO Rosario, nel corso delle quali il primo
rassicurava la seconda di avere messo la sostanza stupefacente e la bilancia al
sicuro in un alloggio non conosciuto dalla polizia;
-nell’intercettazione telefonica del 26 agosto 2004 fra l’indagato e suo fratello
Francesco, dove si era parlato di un incontro con i catanesi presso il parco giochi
allo scopo di fuorviare i carabinieri;
-nelle intercettazioni ambientali del 25 e 28 agosto 2004, svolte all’interno
dell’autovettura del sodale ORTO Rosario, nel corso del quale l’indagato aveva
discusso con l’ORTO del recupero dei crediti da essi vantati con gli acquirenti
della cocaina;

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A)-per il reato di partecipazione ad un’associazione criminosa intesa al traffico di

-in altre intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali egli aveva contattato gli
acquirenti della cocaina, parlando di quest’ultima in termini criptici quali
“basilico” o “bambola”;
-nelle attività di videoriprese effettuate dai carabinieri innanzi all’abitazione del
fratello Francesco, dalle quali erano emersi i continui contatti tenuti dall’indagato
con altri sodali, quali FALLICA e GERARDI.
3.11 Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di gravi esigenze cautelari, tali da
riferimento alla gravità dei fatti addebitati ed alla reiterazione delle condotte
incriminate in concorso con altri soggetti pregiudicati, da cui era stato possibile
desumere la stabile rete clientelare creata dal sodalizio per la distribuzione della
cocaina, con conseguente concreto pericolo di reiterazione delle condotte
criminose, ex art. 274 comma primo lettera c) cod. proc. pen.
4.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Catania MUSUMARRA Salvatore
propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1)-erronea applicazione della legge penale per omessa declaratoria di perdita di
efficacia della misura cautelare impugnata, non avendo il P.M. rilasciato la copia
su supporto magnetico delle conversazioni intercettate, avendo la Corte
Costituzionale con sentenza n. 336 del 2008 dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva il
diritto della parte di accedere alle registrazioni effettuate anche prima del loro
deposito ai sensi del comma 4 del citato articolo, essendo la richiesta delle copie
anzidette finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale
“de libertate”; e, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ex
art. 178 lettera c) cod. proc. pen., poiché il vizio era stato dedotto in sede di
riesame, il Tribunale, una volta accertata l’omessa consegna all’indagato del
supporto fonico delle intercettazioni da parte del P.M., pur tempestivamente
richiesto in tal senso, non avrebbe potuto utilizzare tali intercettazioni ai fini
della valutazione della prova;
II)-motivazione carente circa la sussistenza a suo carico di validi indizi di
colpevolezza, in quanto la documentazione acquisita in sede di indagini
preliminari non aveva formato oggetto di valutazione critica ed argomentata;
III)-violazione di legge per avere il P.M. disposto l’intercettazione ambientale a
bordo della Fiat Punto in uso ad ARENA Gaetano autorizzando l’uso delle
apparecchiature ubicate presso la sala d’ascolto dei carabinieri di Paternò, in
luogo degli impianti installati presso la Procura di Catania, senza indicare i validi
motivi di urgenza che avrebbero consentito detta deroga ed avendo il P.M. usato
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4:1;2

giustificare l’adozione della misura custodiale impugnata, avendo fatto

una formula apodittica ed autoreferenziale, senza avere indicato alcun concreto
percorso argomentativo idoneo a giustificarlo; inoltre l’intercettazione
ambientale, dapprima autorizzata sull’auto tipo Fiat Punto targata BY412WS, in
uso ad ARENA Gaetano, era stata trasferita dal P.M. su di un’altra auto nella
disponibilità del medesimo, per essere stato il primo automezzo sottratto alla
disponibilità dell’ARENA all’inizio del dicembre 2004, con provvedimento
illegittimamente intervenuto solo il 14 dicembre 2004;
IV)-violazione di legge e motivazione carente ed illogica per avere il
colpevolezza così gravi da far luogo all’impugnata misura cautelare inframuraria;
V)-motivazione illogica circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.l.
n. 152 del 1991, non essendo stata svolta alcuna analisi in merito alle precise
condotte da lui poste in essere, avendo ritenuto solo che le contestazioni
effettuate in territori ad altro inquinamento criminale dovessero, per ciò stesso,
essere commesse utilizzando modalità riconducibili all’art. 416 bis cod. pen.;
inoltre il provvedimento impugnato non aveva motivato in ordine alla sua
consapevolezza di agire a vantaggio di un’associazione mafiosa.
CONSIDERATO Iffl DIRITTO

1.11 ricorso proposto da MUSUMARRA Salvatore è inammissibile siccome tardivo.
2.Dall’esame degli atti è invero emerso:
-che il Tribunale del riesame di Catania ha adottato l’ordinanza impugnata in
data 10 gennaio 2011, depositandola in data 6 giugno 2011;
-che la notifica dell’ordinanza anzidetta è stata effettuata al difensore in data 24
giugno 2011 ed all’indagato in data 5 luglio 2011;
-che il ricorso in Cassazione è stato depositato dal’indagato il 3 luglio 2012.
3.Risulta in tal modo che quest’ultimo è stato proposto ben oltre il termine di 10
giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del
provvedimento, previsto dall’art. 311 comma 1 cod. proc. pen.
4.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in
esame per tardività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
5.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. attuazione
c.p.p.
3

provvedimento impugnato ritenuto la sussistenza a suo carico di indizi di

~.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

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cod. proc. pen.

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Così deciso il 5 dicembre 2012.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al

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