Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 182 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 182 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUZZANITI LEONE N. IL 27/05/1960
avverso l’ordinanza n. 986/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del giorno 29.10.2012 il Tribunale di Cagliari, in
composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza di BRUZZANITI Leone, con cui era stato chiesto di ridurre la pena da
espiare, risultante da un provvedimento di cumulo, da trenta a venti anni. Il
Tribunale rilevava che la sentenza Scoppola invocata dall’interessato non poteva

cumulo giuridico dovendosi sommare due condanne per violazione dpr 309/90,
l’una a sedici anni di reclusione e l’altra a diciotto anni ed otto mesi di reclusione,
pene che erano al netto delle diminuzioni per il rito e che riguardavano reati non
puniti con l’ergastolo.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto
personalmente, per dedurre disparità di trattamento , laddove soggetti punti con
pene più gravi ( quali l’ergastolo) verrebbero a subire la sua stessa sanzione;
inoltre si duole che prima dell’applicazione dell’art. 78 cod.pen. non sia stata
operata la diminuzione delle pene riportate per il rito.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati : correttamente è
stato applicato il cumulo giuridico su una pena risultante dal cumulo materiale
eccedente i trenta anni di reclusione; il calcolo è stato operato su pene già al netto
delle riduzioni operate per i riti alternativi scelti. Il fatto che la sanzione in sede
di cumulo giuridico sia livellata a trenta anni, anche nei confronti di chi abbia
operato scelte criminali più efferate, non comporta alcuna violazione neppure di
principi costituzionali, essendo stata ragionevolmente individuata dal nostro
ordinamento in anni trenta di reclusione la soglia limite oltre la quale si ritiene
che il carcere non abbia più effetti rieducativi, ma soltanto effetti repressivi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

L

trovare applicazione nel caso di specie, laddove era stato applicato il criterio del

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

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