Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 182 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 182 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO ROMOLO N. IL 21/03/1981
avverso l’ordinanza n. 2399/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia rigettava il reclamo proposto da Mancuso Romolo, condannato per
violazione della legge sugli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
personali, avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Verona di diniego
della liberazione anticipata.
Il rigetto dell’istanza si basava su un grave episodio disciplinare: all’interno

concedeva in uso ad altri detenuti; inoltre Mancuso aveva ricevuto altre due
sanzioni disciplinari per comportamento arrogante e oltraggioso nel febbraio e
nel maggio 2014.
Secondo il Tribunale il primo episodio era stato provato con certezza; fra
l’altro, in una precedente detenzione del 2011, Mancuso era incorso nella
medesima violazione. Si trattava di infrazione grave e il provvedimento
disciplinare non era stato impugnato.
Alla luce delle ulteriori violazioni disciplinari, era inevitabile, secondo il
Tribunale, negare il beneficio per tutti i semestri in esecuzione, poiché anche per
quelli nei quali non erano state registrate infrazioni risultava evidente la
partecipazione solo formale di Mancuso all’opera di rieducazione.

2.

Ricorre per cassazione Romolo Mancuso, deducendo vizio della

motivazione, sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi
favorevoli e per carenza di istruttoria con riferimento alla prima infrazione
disciplinare.
Il Tribunale non aveva motivato la convinzione circa una partecipazione solo
formale all’opera di rieducazione e non aveva tenuto conto che, oltre al
comportamento corretto, Mancuso aveva anche partecipato a vari corsi ed
occasioni risocializzanti. Gli scatti di nervosismo manifestati anni dopo non
permettevano di esprimere la valutazione di non effettiva partecipazione alla
rieducazione. Inoltre il Tribunale non aveva svolto l’istruttoria necessaria per
verificare la effettiva responsabilità del ricorrente nella vicenda più grave.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

L’ordinanza impugnata motiva ampiamente e in maniera del tutto logica

di una pagnotta era stato rinvenuto un telefono cellulare che il detenuto

sulla provata responsabilità di Mancuso nell’episodio più grave del rinvenimento
di un telefono cellulare e sulla superfluità di ulteriori accertamenti, nonché sulla
prova non raggiunta della partecipazione all’opera rieducativa da parte del
detenuto.
In tale valutazione, il Tribunale di Sorveglianza applica la costante
giurisprudenza di questa Corte circa la possibile influenza negativa di una
sanzione disciplinare grave per la concessione della liberazione anticipata
speciale anche per i semestri anteriori, essa dimostrando che al corretto

all’opera rieducativa: le infrazioni disciplinari nelle quali Mancuso è incorso
“coprono”, così, l’intero periodo per il quale il beneficio è stato richiesto,
incidendo ciascuna sulla valutazione del semestre in corso e su quelli precedenti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

comportamento del detenuto non corrisponde una effettiva partecipazione

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