Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 182 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 182 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1.Celso Michele, nato a Catania il 14/05/1976
2.Discanno Luigi, nato a Catania il 27/01/1972
3. Ilardo Simone, nato a Torino il 13/08/1972

avverso la sentenza del 03/11/2015 della Corte di Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che
ha concluso chiedendo dichiarasi l’ inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 03/11/2015, confermava quella del Giudice
dell’ udienza preliminare della medesima città in data 16/12/2011 che aveva dichiarato Luigi
1

Data Udienza: 18/11/2016

Discanno, Michele Celso, e Simone Ilardo colpevoli dei reati di rapina pluriaggravata, sequestro
di persona, porto abusivo di armi e ricettazione; confermava, nei confronti di Michele Celso e
Simone Ilardo le pene, con le conseguenti sanzioni accessorie, e rideterminava la pena nei
confronti di Luigi Discanno.

2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di tutti gli imputati.

– violazione di legge mancando elementi sufficienti per il riconoscimento della responsabilità
per il reato di sequestro di persona, non potendosi ritenere configurabile una condotta a sé
stante, rispetto alla compiuta rapina aggravata, inquadrabile nella fattispecie di cui all’ art. 605
cod. pen.;
– violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la corte di merito riconosciuto le
attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

4. Michele Celso, a mezzo del suo difensore, formula quattro motivi:
– primo motivo: violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità atteso che il processo di appello era stato celebrato senza una rituale citazione di esso
ricorrente;
– secondo motivo: difetto e contraddittorietà della motivazione avendo la Corte di appello
confermato, apoditticamente, le motivazioni del primo giudice, omettendo di trattare in
maniera critica e puntuale le doglianze formulate in ordine alla rilevanza dei tabulati telefonici
acquisiti. Lamenta, in particolare, che la corte di merito non aveva valutato che nell’ ora della
rapina, collocata fra le 23,08 e le 23,29 il proprio cellulare veniva agganciato ad una cella
telefonica sita in tutt’ altro luogo a distanza di diversi chilometri dal luogo della rapina ed,
inoltre, non aveva considerato che egli non aveva avuto alcun contatto con gli altri imputati né
prima né durante la azione delittuosa, eccettuata una telefonata, con cui il coimputato
Discanno lo invitava a raggiungere il luogo ove avrebbe dovuto scaricare la merce, sicchè non
poteva ritenersi dimostrata la condotta contestata oltre ogni ragionevole dubbio;
– terzo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione mancando elementi sufficienti per
ritenere la sussistenza del concorso nel reato di sequestro di persona e porto abusivo di armi in
luogo pubblico;
– quarto motivo: violazione di legge in quanto la corte di appello, avendo ritenuto il ricorrente
concorrente nel reato di rapina, avrebbe dovuto semmai configurare nei confronti di esso
imputato il concorso anomalo di cui all’ art. 116 cod. pen. nei reati di cui ai capi b) e c) della
rubrica.

5. Simone Ilardo, a mezzo del suo difensore, formula due motivi:

2

3. Luigi Di Scanno, a mezzo del suo difensore, formula due motivi:

-primo motivo: difetto e contraddittorietà della motivazione avendo la Corte di appello
confermato, apoditticamente, le motivazioni del primo giudice, omettendo di trattare in
maniera critica e puntuale le doglianze formulate in ordine alla rilevanza dei tabulati telefonici
acquisiti, formulando una contestazione del tutto identica a quella prospettata da Michele
Celso, ed inoltre non aveva considerato che egli aveva partecipato esclusivamente alla fase di
scarico della merce mentre non era emerso alcun elemento in ordine alla sua effettiva
partecipazione ed un suo concreto apporto alle fasi ideative ed organizzative dei delitti

de

ove occultare la refurtiva ovvero i mezzi utilizzati dagli autori della condotta illecita), sicchè
non poteva ritenersi dimostrata la condotta contestata oltre ogni ragionevole dubbio;
-secondo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione per non aver riconosciuto le
attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e
relativamente alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati.

2. Va evidenziato che totalmente privo di fondamento è il primo motivo del ricorso formulato
da Luigi Discanno.
2.1. Occorre premettere che il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina
aggravata previsto dall’art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza
usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della
rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente
autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne
segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. (Fattispecie
relativa ad una rapina in banca, nella quale è stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione
del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un
locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile anche dopo l’esaurimento della condotta
criminosa e l’allontanamento dei rapinatori). (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015 – dep.
27/05/2015, Coppola e altri, Rv. 26378801). Dal momento che nella specie risulta accertato, in
punto di fatto, che alcuni dipendenti della ditta ove è stata effettuata la rapina commessa dal
Di Scanno sono stati “imbavagliati e rinchiusi nei locali” per una durata di tempo superiore a
quello impiegato per compiere la rapina, tant’ è che alcune delle vittime sono state liberate dai
colleghi solo dopo che i rapinatori si erano allontanati dal luogo del fatto, appare corretta la
sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente anche in
ordine al reato di sequestro di persona.

3

quibus (quali la partecipazione ad incontri preliminari, un interessamento per reperire i locali

3. Manifestamente infondate appaiono anche le censure relative diniego delle attenuanti
generiche e sull’entità della pena inflitta formulate dal Discanno (motivo sub.2), avendo i
giudici di merito correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p., evidenziando i numerosi
precedenti penali dell’ imputato, le modalità della condotta, con sequestro dei dipendenti in
tempo di notte imbavagliati e legati, l’intensità del dolo che ha richiesto una preordinazione e
un’articolata organizzazione con una determinazione a delinquere. In ragione della gravità
della condotta del predetto imputato e della sua pericolosità la motivazione circa il diniego

né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità.
3.1. Invero la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai
parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2,
Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691). Inoltre, sempre
secondo i principi della Suprema Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla
legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di
preponderante rilievo. Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del
Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’art. 133 c.p.. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 Rv. 230278).

4. Va, poi, disatteso il primo motivo del ricorso proposto dal Celso risultando che lo stesso ha
dichiarato che non intendeva presenziare al processo d’ appello (vedi dichiarazione in data
2.11.2015 in atti), con le conseguenze che ne scaturiscono ex art. 184 cod. proc. pen.

5. Possono essere, quindi, esaminati congiuntamente gli ulteriori motivi dei ricorsi proposti dal
Celso e dall’ Ilardo che si articolano su analoghe censure relative all’accertamento di
responsabilità, lamentandosi, in genere, l’acritico rinvio da parte del giudice di appello alle
argomentazioni del tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di
appello; sempre in termini generali, la corte territoriale avrebbe, ad avviso dei ricorrenti,
applicato erroneamente i criteri di valutazione del compendio probatorio ed omesso di rilevare
la carenza di riscontri dell’impianto accusatorio, già eccepita con i motivi di appello.
5.1. Occorrono a riguardo alcune considerazioni circa l’ambito di esame, in sede di legittimità,
delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della
4

della concessione delle circostanze generiche e la quantificazione della pena non è né carente,

sostanziale riproposizione a riguardo da parte dei suindicati ricorrenti di tesi difensive
prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della
tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di
primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la
ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale).
5.2. La Corte territoriale ha, invero, correttamente e con motivazione congrua, incensurabile in
questa sede, evidenziato che non era logicamente credibile che la rapina fosse stata

ritenendo non plausibile, dal punto di vista logico, che Luigi Discanno abbia telefonato solo
dopo la rapina, alle due di notte, per chiedere di poter effettuare lo scarico della merce in
quanto, nonostante il preventivo generico accordo, non poteva essere certo, a quell’ora, di
reperire l’ Ilardo ed il Celso e che costoro potessero organizzare rapidamente un’operazione di
scarico che richiedeva la presenza di numerose persone; inoltre ha sottolineato come la
predisposizione del luogo dello scarico della merce era elemento fondamentale del piano
criminoso, come dimostra l’immediato trasporto del mezzo nel capannone, senza soste
intermedie. Da tale premessa logica la Corte, confermando, sul punto, le valutazioni del
Tribunale, ne desume che sia l’ Ilardo che il Celso furono, quanto meno, avvisati
necessariamente prima delle esecuzione della rapina, essendosi, quindi, messi a “disposizione”
del Discanno (reo confesso) per lo scarico della merce, partecipando alla fase direttiva e
organizzativa della rapina anche per il solo fatto dell’offerta di disponibilità, escludendo che
poteva trattarsi di meri ricettatori, riconoscendo il ruolo di concorrenti nei reati presupposti
programmati. Quanto alla posizione del Cleso del tutto inverosimili appaiono, come ritenuto dai
giudici di merito, le difese del predetto il quale dinanzi al tribunale del riesame riferiva “di
essere stato chiamato dal Discanno per scaricare la merce della quale, però, egli ignorava la
provenienza illecita, ingannato dal fatto che il Discanno faceva cenno a delle fatture”.
5.3. La sentenza appare immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto i coimputati
Celso ed Ilardo concorrenti quanto ai reati di sequestro di persona e porto in luogo pubblico di
armi titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non ex art. 116 cod. pen., con valutazione
insindacabile in questa sede, legata ad una corretta e congrua ricostruzione degli accadimenti.
A tali rilievi i ricorrenti non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili
doglianze fondate su una personale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare
eventuali travisamenti. Nell’escludere, in presenza di un siffatto accertamento, la
configurabilità del c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p., la Corte di appello si è
correttamente conformata all’orientamento consolidato della Corte Suprema, a parere della
quale (Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993 – dep. 03/08/1993, Rho ed altri, Rv. 19478601 e Sez.
1, n. 4330 del 15/11/2011 – dep. 01/02/2012, Camko, Rv. 25184901), in tema di concorso di
persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., può essere esclusa solo
quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze
eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è
5

organizzata senza avere la preventiva certezza in ordine alla possibilità e al luogo di scarico,

innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il
nesso di causalità. Invero, la configurazione del concorso c.d. “anomalo” è soggetta a due
limiti negativi: a) l’accertamento che l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il
profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più
grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della
condotta criminosa concordata; b) l’accertamento della non atipicità dell’evento diverso, o più
grave, rispetto a quello concordato, in modo che l’evento realizzato non sia conseguenza di

il nesso di causalità.
5.4. Nel caso di specie, è stato correttamente escluso il concorso cosiddetto “anomalo” nel
successivo sequestro di persona e nei reati in tema di armi in presenza della consapevole
adesione dei suindicati imputati al proposito dei concorrenti di porre in essere una rapina che,
per le progettate modalità, e la concreta esecuzione non poteva che essere perpetrata in tal
modo, non potendo ritenersi – come chiarito dalla Corte di appello – che i diversi e più gravi
reati costituissero eventi atipici, dovuti a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non
collegati in alcun modo al fatto criminoso su cui si erano innestati.
5.5. Per quanto concerne in particolare la responsabilità dei predetti imputato in ordine al reato
di porto abusivo di armi, d’altro canto, questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 49389 del
04/12/2012 – dep. 20/12/2012, Beccalli e altri, Rv. 25391501) ha anche chiarito che,
nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli
autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche
del reato di porto illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende
anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle
stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. Non
configura il concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen., ma rientra nella
comune disciplina del concorso di persone l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori
rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all’accordo fra i
correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico
ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della
polizia giudiziaria). (Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013 – dep. 10/06/2013, Errini, Rv.
25547401).
5.6. Quanto all’ omesso esame della valenza decisiva dei tabulati telefonici dei coimputati va
evidenziato che appare una mera petizione di principio l’ affermazione secondo cui una cella
può indicare “con assoluta certezza” dove si trova fisicamente sul territorio il titolare di un
numero cellulare (atteso che una cella ha un raggio di azione assai ampio), non essendo
possibile desumere con sicurezza la posizione del possessore del telefono cellulare,
esclusivamente sulla base della cella agganciata al telefono cellulare: tale dato non è, quindi,
in alcun modo idoneo ad inficiare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
5.7. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o
6

ctr”

circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, si da interrompere

contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti Celso ed Ilardo, le censure quanto ai
profili di responsabilità dei medesimi, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di
elementi
6.

fattuali

e,

quindi,

di

mero

merito,

vanno

dichiarate

inammissibili.

Per ragioni identiche a quelle evidenziate sub. 3.1. devono ritenersi manifestamente

infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sull’entità della pena inflitta
formulate dall’ Ilardo (motivo sub. 2), avendo i giudici di merito correttamente negato le
circostanze attenuanti generiche tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in

con motivazione non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non è censurabile in
questa sede di legittimità.

7. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in millecinquecento euro per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

particolare la estrema gravità della condotta delittuosa e correttamente determinato la pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA