Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18199 del 19/02/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18199 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VIVO ANTONIO N. IL 17/05/1976 parte offesa nel procedimento
c/
BENEDETTO VINCENZO N. IL 13/05/1952
avverso l’ordinanza n. 1195/2014 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
07/05/2014
. RDO SABEONE ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. pERA
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~ Etn,éiAtt
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Udit i difensor Avv.;
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Data Udienza: 19/02/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 7 maggio 2014 il GIP presso il Tribunale di Messina ha
disposto l’archiviazione, nonostante l’opposizione della parte offesa, del
ingiurie, percosse e minacce nei confronti di De Vivo Antonio.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa
De Vivo Antonio, personalmente, evidenziandone una violazione di legge e una
motivazione manifestamente illogica.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano a seguito della
opposizione del ricorrente.
Nell’archiviare “de plano” gli atti, nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod.proc.pen., il
Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità, cioè
l’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi
elementi di prova; in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è,
prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (v. Cass. Sez. V 21 aprile 2006 n.
16505, Sez. IV 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. V 17 gennaio 2011 n. 13676).
Nella specie, il provvedimento impugnato ha motivato sia in ordine
all’inammissibilità dell’opposizione, a cagione della mancata indicazione in
maniera specifica della pertinenza e della rilevanza dell’indagine suppletiva
eventualmente da svolgere (testimonianza D’Arrigo), sia in ordine
all’infondatezza della notizia criminis per difetto dei riscontri alle dichiarazioni
rese dalla parte offesa (mancanza di certificazioni mediche e sommarie
informazioni testimoniali non idonee a sostenere l’accusa in giudizio).
1
procedimento penale a carico di Benedetto Vincenzo, indagato per i reati di
3. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso il 19 febbraio 2015.
spese processuali.