Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18198 del 19/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18198 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEILACH SILVIA N. IL 23/01/1967
nei confronti di:
MESSINA CONO SEBASTIANO N. IL 15/11/1957
avverso la sentenza n. 16/2011 GIUDICE DI PACE di PORRETTA
TERME, del 23/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere ppt,t. GE,RWO SA, BEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott./11,U° Pakt,.o
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A,a44,4444àd4- 41 /tutto

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Porretta Terme, con sentenza del 23 maggio 2011,

per i reati di percosse e lesioni in danno di Meilach Silvia perchè estinti per aver
l’imputato riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose e
pericolose ai sensi dell’articolo 35 del D. Lvo 274/2000.
2.

La difesa della parte civile ha proposto appello avverso la suddetta

decisione sostenendo la nullità sia dell’ordinanza 28 marzo 2011 con la quale il
I
Giudicante, prima dell’apertura del dibattimento, aveva rinviato il procedimento
per consentire all’imputato di provvedere agli adempimenti di cui al citato
articolo 35 D. Lvo 274/2000 t sia della sentenza definitoria con proscioglimento
dell’imputato.
3. L’atto è stato, quindi, trasmesso dal Tribunale di Bologna in sede di
legittimità, previa declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, perché la
sentenza emessa ai sensi dell’articolo 35 D. Lvo 274/2000 non sarebbe stata
appellabile ma solo ricorribile per cassazione, in quanto emessa in fase
i
predibattimentale.
4. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in quanto non sottoscritto da avvocato cassazionista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, in effetti, inammissibile.
2. Al riguardo occorre considerare che le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte hanno enunciato il condiviso principio che, anche dopo le modificazioni
introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 6, e all’articolo 576
cod.proc.pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. Un. 29 marzo 2007 n. 27614).

1

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Messina Cono Sebastiano

La sentenza reca un’ampia analisi del sistema, anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale e dei lavori preparatori della richiamata L. n. 46 del
2006, e mostra, tra l’altro, che la riforma dell’articolo 576, è finalizzata a
garantire, quanto all’aspetto civilistico della regiudicanda, “quel doppio grado di
giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato
l’azione in sede propria”.

per l’impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel
procedimento di pace.
Analogamente, la giurisprudenza successiva di questa stessa Sezione si è
attenuta alle indicate enunciazioni (v. Cass. Sez. V 31 marzo 2010, n. 23726).
È ben vero che questa Corte Suprema ha, poi, ritenuto ripetutamente
che, la pronunzia estintiva, adottata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo
35, sia inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione.
Tuttavia, il principio è stato enunciato sul presupposto che si sia in
presenza di sentenza predibattimentale e come tale inappellabile, ai sensi
dell’articolo 469 cod.proc.pen., (v. Cass. Sez. IV 3 novembre 2010 n. 41578,
Sez. IV 26 gennaio 2011 n. 15619 e Sez. V 7 maggio 2013 n. 28059).
3.

In fatto, si osserva come, in ogni caso e con assorbente

considerazione, il ricorso sia stato redatto e sottoscritto dall’avvocato Dario
Sutera del foro di Bologna che non risulta, però, essere iscritto nell’albo speciale
degli avvocati cassazionisti.
4. In diritto, questa volta, deve trovare applicazione il principio, sancito
dall’articolo 613 cod.proc.pen. e ribadito da questa Corte, a partire dalle Sezioni
Unite 11 luglio 2006 n. 24486 ma più di recente anche da questa stessa Sezione
con la sentenza 12 novembre 2009 n. 2727, secondo il quale non è ammissibile
il ricorso presentato da avvocato non legittimato alle Magistrature Superiori.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, nè dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (v. di
recente, Cass. Sez. III 12 gennaio 2011 n. 16703 e Sez. I 16 novembre 2011 n.
45393).

2

La Corte ha, pure, affermato che il principio enunciato è applicabile anche

5. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 febbraio 2015.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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