Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18197 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18197 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHELBI MOHAMED AMINE nato il 13/10/1989 in Algeria
avverso la sentenza dell’11/05/2017 del G.U.P. TRIBUNALE di VICENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che
‘ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente
all’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 86 D.P.R. 309/90;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il difensore di fiducia di Mohamed Amine CHELBI ricorre per cassazione

avverso la sentenza pronunciata 1’11.05.2017 dal g.i.p. del Tribunale di Vicenza
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui, oltre alla pena oggetto dell’accordo
raggiunto fra le parti, è stata disposta l’espulsione dell’imputato dal territorio
dello Stato: donde, ad un tempo, tanto l’eccepita violazione della legge
processuale, in ragione dell’espresso divieto, sancito dall’art. 445 del codice di

1

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Data Udienza: 21/03/2018

rito, all’applicazione di misure di sicurezza diverse dalla confisca, tanto il
denunciato difetto di motivazione, in ragione del “vero e proprio travisamento
degli atti processuali” che sarebbe stato posto a base della ritenuta pericolosità
sociale del prevenuto.
2.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto farsi

luogo, in parte qua, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, alla
luce del chiaro disposto dell’art. 445 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va in effetti annullata, limitatamente alla

statuizione oggetto di doglianza.
Pacifica la natura di misura di sicurezza propria dell’espulsione dal territorio
dello Stato adottata ai sensi dell’art. 86 D.PR. 309/90 – tale, del resto,
espressamente definita dallo stesso dispositivo dell’impugnato provvedimento il succitato art. 445 del codice di rito ne consente a contrario l’applicazione – così
come per tutte quelle diverse dalla confisca – solo ove si sia in presenza di
un’ipotesi rientrante nell’ambito del c.d. “patteggiamento allargato”, dunque non
certo nel caso di specie, in cui la pena irrogata all’odierno ricorrente è stata pari
ad anni uno di reclusione ed C 1.600,00 di multa.
Il carattere assorbente di quanto precede rende superfluo soffermarsi
sull’ulteriore profilo di doglianza sollevato dal ricorrente.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della
misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, che
elimina.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018
Il Pre idente

3.

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