Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18196 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18196 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSTAFA] ADRIATIK nato il 09/05/1977 a KAVAJE DURRES (Albania)
avverso l’ordinanza del 19/06/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha
chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la
sanzione pecuniaria, dichiarandone l’inammissibilità nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di fiducia, nonché procuratore speciale, di Adriatik MUSTAFA] si

duole dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ancona ha
dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse del
prevenuto, con riferimento alla condanna alla pena di anni sette, mesi due di
reclusione ed C 22.000,00 di multa irrogatagli il 26.06.2015 dal g.i.p. del
Tribunale di Forlì – Cesena, confermata dalla Corte d’appello di Bologna e
divenuta infine irrevocabile dopo il rigetto del ricorso di legittimità, con sentenza
29.03.2017, per violazione dell’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90.

Data Udienza: 21/03/2018

2.

Assume in proposito il legale ricorrente la piena legittimità della propria

originaria istanza – con conseguente violazione dell’art. 606 co. 1

lett. b) cod.

proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte dorica – a mezzo della quale si era
doluto che, nel pervenire alla denegata statuizione di condanna, non fossero
state “valutate, neppure implicitamente”, prove esistenti in atti, con peculiare
riferimento alle intercettazioni telefoniche, nel pieno rispetto della consolidata
interpretazione della nozione di “prove nuove” rilevante in sede di revisione. Non
senza aggiungere il vizio di motivazione, asseritamente ravvisabile nella

Inoltre il vizio di violazione di legge viene dedotto anche in relazione alla
immotivata condanna del MUSTAFAJ al pagamento della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, statuizione peraltro non obbligatoria, ma
facoltativa, in quanto subordinata dall’art. 634 cod. proc. pen. all’ipotesi della
manifesta infondatezza, in ordine alla quale nulla si dice nel provvedimento in
esame.
3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nella parte relativa alla statuizione
principale contenuta nell’ordinanza impugnata, mentre ne ha sollecitato
l’accoglimento quanto alla condanna accessoria a beneficio della cassa delle
ammende, in quanto priva di qualsivoglia motivazione a supporto, ad onta del
suo carattere meramente facoltativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto va disatteso, alla stregua delle ragioni che seguono.

2.

Senza meno corretta è la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di

revisione cui è pervenuta la Corte d’appello di Ancona.
Invero, il ricorso proposto, così come correttamente affermato dal
provvedimento impugnato, al di là della sinteticità della motivazione, non
prospetta affatto l’omessa valutazione di prove esistenti in atti (e, tanto meno, la
sopravvenienza di prove nuove in senso stretto), bensi si duole della “maniera
assolutamente generica” con cui sarebbero state apprezzate le risultanze delle
intercettazioni in atti – dunque, vagliate dai giudici di merito – per di più ben
guardandosi dall’indicare quali sarebbero gli elementi decisivi, in grado di
ribaltare la statuizione di condanna, che sarebbero sfuggiti alla disamina del
merito.

Ais—

“scarnissima” motivazione posta a base della censurata ordinanza.

3.

Quanto alla disposta condanna del ricorrente alla sanzione di C 1.000,00 in

favore della cassa delle ammende, occorre in primo luogo rilevare che
l’argomentazione della Corte territoriale – là dove evidenzia che la doglianza
avanzata nell’interesse del MUSTAFA], oltre a non legittimare la richiesta di
revisione, è esattamente conforme a quella già a suo tempo fatta valere in sede
d’impugnazione ordinaria – contiene implicitamente, ma non per questo meno
chiaramente, la spiegazione del carattere di manifesta infondatezza proprio
dell’originaria istanza. Non solo, ma la palese pretestuosità del ricorso, in tal

irrogata, di poco inferiore ai valori intermedi, fra il minimo ed il massimo
consentiti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018
Il Consigl

est.

Il Pr iden e

modo evidenziata, vale altresì a dare giustificazione della misura della sanzione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA