Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18193 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18193 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STENTI SERGIO nato il 22/02/1946 a CIVITAVECCHIA
avverso l’ordinanza del 21/06/2017 del G.I.P. del TRIBUNALE di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

I difensori di fiducia di Sergio STENTI, con un unico atto a firma congiunta,

impugnano l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di
Napoli ha disatteso l’istanza formalizzata dal difensore medesimo e finalizzata al
conseguimento della declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato,
precedentemente emesso dallo stesso g.i.p. nei confronti del succitato STENTI,
per concorso nel reato previsto e punito dall’art. 353 cod. pen., in relazione a
quattro distinte gare d’appalto, oggetto delle imputazioni di cui ai capi 1), 2), 21)
e 23) della rubrica.

Data Udienza: 21/03/2018

2.

Assumono i legali ricorrenti che il provvedimento di cui trattasi sarebbe

suscettibile di impugnazione “per la sua abnormità e (soprattutto) per le
conseguenze abnormi che potrebbe determinare”. Ciò in ragione dell’intervenuto
annullamento, ad opera del Tribunale per il riesame di Napoli, dell’ordinanza di
assegnazione del prevenuto agli arresti domiciliari, per via del ravvisato difetto
dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli addebiti sub 1), 2) e 21) – quello

sub 23) essendo rimasto estraneo al provvedimento cautelare – cui nondimeno
ha fatto seguito l’emissione del contestato decreto di giudizio immediato per

legittimità circa la sussistenza di una nullità a regime intermedio, ove il decreto
di giudizio immediato sia stato emesso in relazione ad un reato “per il quale non
risulta applicata la custodia cautelare”, spettando peraltro al g.i.p. – in
conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite – “il controllo sulla ricorrenza
dei presupposti del giudizio immediato”.
Non decisivo, in senso contrario, sarebbe il riferimento all’avvenuta
consumazione del proprio potere di controllo per effetto giusto dell’adozione del
contestato decreto – argomentazione valorizzata dal g.i.p. allo scopo di
disattendere l’istanza all’origine del presente ricorso – in ragione sia della
revocabilità che è propria delle ordinanze e dei decreti, a differenza delle
sentenze, sia della non pertinenza al caso di specie del precedente di legittimità
evocato dallo stesso g.i.p. a supporto della decisione adottata. Con l’ulteriore
rilievo per cui le Sezioni Unite, con sentenza n. 25957 del 2009, da un lato,
hanno specificato non essere connotata da abnormità “la regressione del
procedimento, nel senso di ‘ritorno’ dalla fase del dibattimento a quella delle
indagini preliminari”, giacché “l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può
comportare siffatta regressione”; dall’altro, hanno tratteggiato i caratteri
sintomatici dell’atto abnorme, asseritamente ravvisabili nel caso di specie, tanto
sotto il profilo dell’abnormità strutturale, quanto sotto quello dell’abnormità
funzionale, determinandosi qui un’irragionevole dilatazione dei tempi del
processo, con il posticipo alla prima udienza dibattimentale della rilevazione delle
nullità sussistenti (salva la questione in ordine alla individuazione, in termini di
certezza, del giudice che deve rilevare le nullità, sollecitandosi al riguardo ogni
opportuna valutazione, anche ai fini della eventuale rimessione della questione al
vaglio delle Sezioni Unite).

3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in ragione della sua manifesta

;g-

tutte e quattro le imputazioni, nonostante l’insegnamento della giurisprudenza di

infondatezza, alla stregua del corretto principio di diritto applicato dal g.i.p.
napoletano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto va in effetti dichiarato inammissibile, alla stregua delle
considerazioni che seguono.

La massima tratta dalla sentenza n. 14784 del 10.02.2016 della Sezione 4

si questa Corte, alla quale, a contrario, si è richiamato il g.i.p. – quella, cioè,
secondo cui “E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver emesso
decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto
medesimo e ordini la restituzione degli atti al P. M., atteso che il giudice, una
volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di
controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della
richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale – e finché gli
atti rimangono presso di lui – solo per i provvedimenti in materia di libertà” – è
espressione di un orientamento assolutamente consolidato e risalente nella
giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ha motivo alcuno di
discostarsi. Orientamento che ha trovato indiretto supporto nella perspicua
motivazione posta a corredo della sentenza n. 42979 emessa il 26.06.2014 dalle
Sezioni Unite.
Ha dunque affermato il Supremo Consesso che, nella logica del sistema, la
verifica circa la sussistenza delle condizioni perché si possa procedere al giudizio
immediato su impulso del p.m., così accedendo alla fase dibattimentale senza la
celebrazione dell’udienza preliminare, è affidata al g.i.p., che svolge pertanto un
ruolo di rilievo centrale “nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla
fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il
previo contradditorio fra le parti”, assicurando la presenza di “un correttivo
interno al sistema rispetto a possibili patologie”. Ed ha quindi coerentemente
aggiunto che, una volta esercitato con esito positivo lo scrutinio circa la
ricorrenza dei presupposti per l’emissione del decreto che dispone il giudizio
immediato, il relativo provvedimento, “attesa la sua natura endoprocessuale e
meramente strumentale all’interno della più ampia sequenza procedimentale di
approdo alla fase del dibattimento, … è insuscettibile di sindacato da parte del
giudice del dibattimento: esso “chiude, invero, una fase di carattere
endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini
dell’eventuale condanna dell’imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun
modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai

2.

rilievo in ambiti diversi da quello processuale”, significando altresì che “una
conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza che il giudice del
dibattimento può rilevare l’omesso interrogatorio dell’accusato prima della
formulazione della richiesta di giudizio immediato”, giacché in tal caso ci si trova
in presenza della violazione di una norma procedimentale che, in quanto
concernente l’intervento dell’imputato, è sanzionata di nullità a norma degli artt.
178, co. 1 lett. c), e 180 cod. proc. pen. e non perché espressione del difetto di

3.

La circostanza che l’adozione del decreto che dispone il giudizio immediato

segni la fine della relativa fase endoprocessuale vale, ad un tempo, a superare il
riferimento difensivo alla generale revocabilità di provvedimenti quali i decreti e
le ordinanze, non essendo inutile aggiungere, ad ulteriore supporto della
(pacifica) conclusione sopra rappresentata, che il vigente ordinamento
processuale è improntato, di massima, al criterio di non regressione del
procedimento, espressione dell’esigenza di garantire la speditezza e la
ragionevole durata del processo, principi che hanno acquisito rilievo
costituzionale a seguito della modifica dell’art. 111 Cost.
Rispetto a detto ultimo assunto, la citazione, operata dalla difesa, della
sentenza n. 25957 del 26.03.2009 delle Sezioni Unite non appare affatto
pertinente: è vero, infatti, che, in detta pronuncia – con cui è stato escluso che
presenti carattere di abnormità il provvedimento a mezzo del quale il giudice del
dibattimento, rilevata l’invalidità dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguito, dichiari
erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la
trasmissione degli atti al p.m. – l’organismo di vertice della giurisprudenza di
legittimità ha sostenuto, appunto, che la regressione del procedimento non è
necessariamente espressione di abnormità dell’atto, ma tanto in presenza di un
atto riconducibile ad un potere effettivamente esistente, perché conferito
dall’ordinamento al giudice, ancorché questi erri nel suo esercizio, ritenendo
malamente esistenti i presupposti che presiedono alla sua concreta applicazione.
Il che, per quanto ampiamente detto, non è nel caso di specie.

4.

Il carattere assorbente delle considerazioni fin qui svolte esonera la Corte

dal soffermarsi sugli ulteriori profili sollevati dal ricorrente.
Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di
giustizia indicata in dispositivo.

4

un presupposto del rito.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018
te

Il Consigli e est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA