Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18192 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18192 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDOLINA ROSA N. IL 23/08/1951
avverso la sentenza n. 4289/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
i o i rocuratore enera e i
che ha concluso per

Udito, per 1 parte civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 27/03/2015

h

Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. O. Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo
dichiarasi inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione il difensore e, con un unico motivo, deduce violazione degli
articoli 99, 69, 133 cp e 125 comma terzo cpp, assumendo che erroneamente il giudice di
primo grado ha ritenuto operante – e il giudice di secondo grado ha confermato in merito – la
recidiva specifica infraquinquennale, atteso che, nel momento in cui l’imputata commetteva i
reati per i quali pende il presente ricorso, vale a dire il 7 agosto 2008, la sentenza di condanna
per il reato precedentemente commesso non era passata in giudicato, in quanto ciò è avvenuto
solo in data 25 settembre 2008 e dunque in data posteriore. Rileva inoltre il ricorrente
difensore che è erronea l’affermazione della corte di appello in base alla quale, comunque, la
recidiva non avrebbe influito sul computo della pena, in quanto essa sarebbe stata
neutralizzata dal giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti. L’assunto è
letteralmente smentito dal testo della sentenza di primo grado, che, viceversa, fa specifico
riferimento alla recidiva. Viene infine messo in evidenza l’interesse della Andolina alla richiesta
pronuncia di esclusione della recidiva stessa, dal momento che tale condizione la
collocherebbe, in caso di eventuali, ulteriori procedimenti penali, nell’ambito del quarto comma
dell’articolo 99 cp, con tutte le note conseguenze negative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata
va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. L’annullamento va disposto con rinvio
(ad altra sezione della corte di appello di Palermo).
2.Effettivannente, per le ragioni esposte in ricorso, la recidiva non avrebbe potuto
essere contestata e ritenuta. Non è poi esatto che l’erronea contestazione non sia stata atta ad
influire sul trattamento sanzionatorio in quanto bilanciata dalle attenuanti concesse. Invero,
non si può escludere che, in assenza di recidiva (e pur in presenza di altre aggravanti), il
giudice di merito si sarebbe diversamente determinato, ritenendo prevalenti, appunto, le
attenuanti.
2.1.Naturalmente il giudice di rinvio sarà completamente libero nel suo discrezionale
giudizio di comparazione, ben potendo, se lo riterrà, anche confermare il giudizio di
equivalenza ed (eventualmente) la medesima pena che appare nella sentenza che si annulla.
PQM
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2015.-

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado nei confronti di Andolina Rosa, imputata di lesioni aggravate e
di minaccia grave, ha ridefinito in termini più favorevole il trattamento sanzionatorio,
confermando nel resto l’affermazione di responsabilità della predetta.

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