Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18192 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18192 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BOGETTI MAURIZIO nato il 06/10/1964 a SALUZZO
persona offesa nel procedimento c/
BALESTRINO MARINELLA nata 1’01/09/1965 a CANELLI
MARCHEUI ELISA nata il 10/04/1988 ad ALESSANDRIA
avverso il decreto del 12/05/2017 del G.I.P. del TRIBUNALE di TORINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di fiducia di Maurizio BOGETTI, persona offesa del reato di

calunnia, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il g.i.p. del
Tribunale di Torino, ritenuta inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse
del predetto BOGETTI, ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento
avviato all’esito della denuncia da quest’ultimo formalizzata, per la ritenuta
falsità della dichiarazione della BALESTRINO di non aver sottoscritto la procura

Data Udienza: 21/03/2018

ad litem all’apparenza conferita al prevenuto, esercente la professione di
avvocato, avente il chiaro significato dell’intervenuta falsificazione della
sottoscrizione medesima.
2.

Assume in primo luogo il ricorrente la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c)

ed e) cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 409 e 410 del codice di rito, in uno
con il disposto dell’art. 127, commi 1 e 5, dello stesso codice: ciò per via della
denunciata illegittimità della mancata fissazione dell’udienza camerale,

istruttorie del caso, del tutto ignorate, ed il carattere meramente apparente della
motivazione in forza della quale è stata affermata l’infondatezza della notizia di
reato.
Secondariamente, il difensore deduce la sussistenza di eguali vizi, con
riferimento al combinato disposto degli artt. 408 e 178 lett. b) del codice di rito,
in ragione della mancata disamina delle prove “documentali, giudiziali e peritali
prodotte in sede di denuncia-querela”, a tal fine sinteticamente passate in
rassegna, ulteriormente integrate da quelle indicate – e del pari ignorate all’atto della proposta opposizione, con conseguente nullità ai sensi del succitato
art. 178 lett. b) cod. proc. pen., non senza richiamare, conclusivamente, le
pronunce di annullamento adottate da questa Corte, in altre fattispecie di
archiviazione de plano, sempre su ricorso del BOGETTI.
3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto

l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con le conseguenti
statuizioni per l’ulteriore corso del procedimento, alla stregua della ritenuta
illegittimità del decreto in questione, per aver ritenuto la “irrilevanza, in termini
generici, del supplemento di indagini richieste” e la “insostenibilità dell’accusa in
giudizio”, attraverso un’anticipata valutazione di merito non consentita in quella
sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il provvedimento impugnato deve in effetti essere annullato senza rinvio,

alla stregua delle considerazioni che seguono.
2.

Secondo l’interpretazione che questo Collegio condivide, perché ritenuta

maggiormente aderente alla ratio della norma, “Al fine di valutare l’ammissibilità

dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur
non potendo effettuare una valutazione prognostica dell’esito della investigazione
suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva

nonostante la puntuale indicazione, da parte dell’opponente, delle istanze

tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con
immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S. C. ha osservato che
l’onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall’art. 410, comma
primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il
procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che
sottoporrebbero l’indagato ad un’inutile aggravio della sua posizione
processuale)” (così Sez. 3, sent. n. 16551 del 03.11.2016 – dep. 2017, Rv.

Detto principio, peraltro, risulta richiamato anche

nell’incipit

del

provvedimento impugnato, che tuttavia non ne ha fatto corretta applicazione.
Dalla motivazione posta a corredo del decreto di cui trattasi emerge con
assoluta evidenza che il giudice non ha inteso negare la pertinenza delle prove
indicate dalla persona offesa rispetto al thema decidendum. Egli, tuttavia, ne ha
affermato la superfluità sulla scorta di una enunciazione meramente assertiva ed
ha quindi sindacato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato per cui si
procede, con una indubbia anticipazione di merito, peraltro compiuta sulla scorta
di considerazioni sostanzialmente generiche e senza alcun riferimento alla
specifica valenza delle singole integrazioni richieste.
S’impone, pertanto, l’anticipato annullamento, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Torino per il prosieguo del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Torino – Ufficio g.i.p. per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018
Il Consigli e est.

269693: v. anche Sez. 6, sent. n. 4906 dell’08.01.2016, Rv. 265915).

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