Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1819 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1819 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CIRIO SANDRO N. IL 07/09/1967
avverso l’ordinanza n. 177/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
25/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFWLE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ìJ4L

Data Udienza: 05/12/2012

N.31908/12-RUOLO N.40 C.C.P. (2014)

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 25 giugno 2012, il Tribunale del riesame di Cagliari ha
respinto, ex art. 310 cod. proc. pen., l’appello proposto da CIRIO Sandro avverso
il provvedimento del G.I.P. in sede del 14 novembre 2011, di rigetto della sua
istanza, intesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere, emessa nei suoi confronti dal medesimo G.I.P. il 26 gennaio 2012 con
La misura inframuraria era stata applicata al CIRIO siccome gravemente indiziato
del reato di partecipazione ad associazione criminosa intesa al commercio di
stupefacente tipo hashish, operativa dal luglio 2008 al gennaio 2009, nonché di
due distinti episodi di detenzione a fini di spaccio di hashish, di cui uno del
novembre 2008 ed un altro del gennaio 2009.
2.11 Tribunale ha ritenuto che sussistessero invariate le esigenze cautelari
delineate nell’ordinanza genetica, nonostante l’assenza di precedenti penali e
giudiziari dell’indagato ed il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, tenuto
conto della gravità dei fatti.
Non costituiva poi elemento valutabile in suo favore il fatto che egli si fosse
trasferito in Germania, in quanto l’indagato non aveva neppure saputo indicare
quale attività lecita svolgesse ivi; inoltre il fatto che egli fosse rientrato in Italia
non appena saputo che si procedeva nei suoi confronti non costituiva elemento a
suo favore, essendo la Germania un paese appartenente alla comunità europea,
si che, in esso, l’indagato sarebbe stato facilmente rintracciabile.
Costituiva infine un elemento non favorevole all’appellante l’avere egli indicato in
precedenza un domicilio inidoneo all’esecuzione della misura degli arresti
domiciliari.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Cagliari propone
ricorso per cassazione CIRIO Sandro per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto motivazione illogica e palesemente contraddittoria.
Invero ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, ai sensi dell’art. 274
lettera c) cod. proc. pen., il giudizio di prognosi doveva essere espletato in
termini di concreta probabilità.
Egli era soggetto incensurato ed esente da carichi pendenti; era immediatamente
rientrato in Italia dalla Germania, dove risiedeva, non appena saputo del
procedimento penale nei suoi confronti; aveva allegato buste paga dell’attività
lavorativa di pizzaiolo da lui svolto, nonché l’estratto del contratto di locazione

altra meno afflittiva.

che aveva in Germania; aveva da tempo reciso ogni contatto con i potenziali
sociali; era infine meramente congetturale essere stato ritenuto dal Tribunale
poco affidabile per avere indicato, come domicilio dove svolgere la misura
cautelare della detenzione domiciliare, l’abitazione di un suo conoscente, ritenuto
inaffidabile dalla polizia; invero egli aveva indicato un altro domicilio idoneo per
gli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorrente ha chiesto un rinvio, impegnandosi a comunicare a questa Corte
eventuali determinazioni adottate nel frattempo dal Tribunale del riesame di
Cagliari nei confronti del proprio assistito, non ha avuto alcun esito successivo.
2.Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da CIRIO Sandro
è fondato.
3.L’appello proposto dal CIRIO è stato respinto dal Tribunale del riesame di
Cagliari esclusivamente per essere state ritenuti sussistenti gravi esigenze
cautelari, tali da imporre, ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen., il mantenimento,
nei suoi confronti, della custodia cautelare inframuraria.
4.E’ noto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 secondo periodo
cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11 del 2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 2009, nella parte in cui, nel
prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto
di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelar’, non fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure.
A seguito della pronuncia anzidetta il giudice, anche con riferimento al reato di
cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è tenuto pertanto ad indicare gli
specifici elementi, di cui all’art. 274 lettera c) cod. proc. pen., dai quali poter
presumere la sussistenza di esigenze cautelari, sotto la species del pericolo di
reiterazione nello stesso reato.
5.Non si ritiene che l’ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato la
sussistenza dell’ipotizzato pericolo di recidivanza a carico del ricorrente.
2

1.Si premette che l’istanza del 30 novembre 2012, con la quale il difensore del

Il Tribunale invero ha iniziato con il dare atto di due elementi obiettivamente
idonei a far propendere per l’insussistenza di tale pericolo, avendo rilevato da un
lato l’incensuratezza del ricorrente e, dall’altro, la risalenza dei fatti ascrittigli ad
oltre due anni prima.
Ha poi dato atto di un terzo elemento, pure idoneo in sé ad escludere la
sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, avendo rilevato come il
ricorrente si fosse trasferito da molto tempo in Germania, per svolgervi il lavoro
di pizzaiolo, il che era indice del suo allontanamento dall’ambiente nel quale

avere allegato le buste paga a lui rilasciate per il lavoro di pizzaiolo da lui svolti’,
oltre a documentazione attestate l’avere egli preso ivi in locazione un alloggio
nella località in cui svolgeva il suo lavoro.
Il Tribunale non ha inoltre ritenuto di valorizzare un ulteriore elemento, costituito
dall’essere egli volontariamente rientrato in Italia dalla Germania, una volta
informato del procedimento penale nei suoi confronti; il che non consente di
ritenerlo come soggetto dedito al crimine.
Il Tribunale non ha infine tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha
indicato un ulteriore idoneo domicilio, nel quale poter eventualmente esser posto
agli arresti domiciliari, dopo che quello da lui indicato in prima battuta si era
rivelato inadeguato.

6.11 ricorso proposto da CIRIO Sandro va pertanto accolto, con rinvio degli atti al
Tribunale di Cagliari, affinché, in piena autonomia di giudizio, provveda
nuovamente ad esaminare l’appello proposto dal CIRIO, tenendo conto delle
rilevate carenze motivazionali.

7.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. attuazione
c.p.p.

Cadi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 5 dicembre 2012.

aveva commesso in precedenza reati; ed al riguardo il ricorrente ha dichiarato di

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