Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18188 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18188 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Giamnnona Giuseppina, nata a Palermo, il 25/2/1957;
La Rosa Vincenzo, nato a Palermo, il 10/12/1961;

avverso la sentenza del 17/9/2014 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per l’imputato l’avv. Caterina Adamo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna
di Giammona Giuseppina e La Rosa Vincenzo per il reato di rissa aggravata.

Data Udienza: 24/03/2015

2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente i due imputati deducendo motivi
sostanzialmente sovrapponibili. Sotto un primo profilo i ricorrenti lamentano il difetto di
motivazione, osservando come la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre
l’apparato giustificativo della sentenza di primo grado senza confutare le obiezioni
svolte con il gravame di merito. Sotto altro profilo rilevano l’errata applicazione della
legge processuale e correlati vizi della motivazione in merito alla partecipazione della
Giamrnona alla rissa e con riguardo alla stessa configurabilità del reato contestato,

imputati erano state vittime di una vera e propria spedizione punitiva da parte dei
congiunti della Giarnmona e quindi di una aggressione unilaterale. Ed in tal senso la
Corte territoriale avrebbe altresì erroneamente negato la sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento dell’invocata scriminante della legittima difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Con i motivi d’appello entrambi i ricorrenti avevano contestato la ricostruzione del
fatto operata dal giudice di prime cure sulla base di quanto riferito dagli operanti
intervenuti a sedare la rissa di cui alla contestazione. In particolare le obiezioni
difensive riguardavano la stessa configurabilità del reato menzionato, osservandosi in
proposito come non fosse oggetto di contestazione ciò che gli stessi operanti avevano
detto di aver visto, quanto quello che non potevano aver visto in quanto accaduto
prima del loro intervento e cioè l’aggressione effettuata dai fratelli della Giammona ai
danni della sorella e del suo convivente e dalla quale quest’ultimo si era limitato a
difendersi. Oltre alla versione degli imputati con il gravame di merito veniva fatto
specifico riferimento ad alcune circostanze che sarebbero state accertate dai
menzionati operanti e idonee a riscontrare la tesi sostenuta. Non di meno con l’appello
della Giammona si era altresì obiettato come questa non fosse stata vista partecipare
alla presunta rissa.
3. I motivi d’appello così come riassunti erano dunque sufficientemente specifici da
imporre una risposta, che invece la Corte territoriale ha omesso di fornire, limitandosi
solo a trattare il punto relativo alla partecipazione della Giammona alla rissa, sul quale
peraltro ha fornito una motivazione “perplessa” e dunque manifestamente illogica,
essendosi limitata a registrare – senza elaborare – la contraddittorietà delle
dichiarazioni rese in merito dagli operanti.
4. Devono dunque essere accolti – con conseguente assorbimento delle altre doglianze
avanzate dai ricorrenti – i motivi di ricorso con i quali gli imputati hanno denunziato gli

rilevando come con i motivi d’appello le difese avessero obiettato che in realtà i due

evidenziati difetti di motivazione e la sentenza va dunque annullata con rinvio per
nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Palermo per nuovo esame.

Così deciso il 24/3/20

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