Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18187 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18187 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

Sull’impugnazione proposta dal difensore di:
Piazza Giuseppe, nato a Trapani, il 18/4/1971;

avverso la sentenza del 28/5/2013 del Giudice di Pace di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Laura Polimeno, che ha concluso chiedendo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trapani ha condannato a pena
pecuniaria e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile Piazza Giuseppe per il
reato di ingiuria commesso ai danni di Daidone Bernardo.

Data Udienza: 24/03/2015

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato deducendo l’errata
valutazione delle prove da parte del giudice del merito e l’insussistenza del reato per
difetto di offensività della condotta contestata. Con ordinanza del 2 luglio 2014 il
Tribunale di Trapani, investito dell’impugnazione, disponeva la trasmissione degli atti a
questa Corte ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p. rilevando l’inammissibilità
dell’appello contro le sentenze del Giudice di Pace con le quali viene irrogata la sola

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani, legittimamente l’imputato
aveva proposto appello avverso la sentenza impugnata, al cui riqualificazione come
ricorso per cassazione deve dunque ritenersi erronea.
2. Va infatti ribadito che l’impugnazione proposta dall’imputato contro la sentenza del
giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed altresì al
risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora – come nel caso di specie con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l’entità della pena, deve
essere qualificata come appello anche qualora non risulti espressamente impugnato il
capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento
davanti al giudice di pace trova applicazione l’art. 574, comma quarto, c.p.p., nella
parte in cui prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna
penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna (ex multis
Sez. 2, n. 23555 del 12 maggio 2009, Ognibene, Rv. 244235).
3. Conseguentemente, qualificata l’impugnazione del Piazza come appello, gli atti
devono essere ritrasmessi al Tribunale di Trapani per la celebrazione del giudizio
d’appello.
P.Q.M.
Qualifica l’impugnazione come appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Trapani per il relativo giudizio.
Così deciso il 24/3/2015

pena pecuniaria.

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