Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18187 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18187 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Nunziato Francesco, nato a Napoli il 06/11/1975

verso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 26/05/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, esclusa, quanto al capo a), l’aggravante
prevista dall’art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, ha confermato l’ordinanza con cui
è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Nunziato
Francesco, riqualificando, tuttavia, l’originario reato contestato di partecipazione
ad associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente in quello di cui agli
artt. 81 cod. pen. – 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in più occasioni
Nunziato concorso alla cessione di droga.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando tre
motivi di ricorso.

(51

Data Udienza: 14/12/2017

2.1. Con il primo si lamenta inosservanza di norme processuali previste a
pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 125, 267, 268 e 271 cod. proc. pen.;
la censura attiene alla motivazione di alcuni decreti di proroga delle
intercettazioni compiute ed alla ritualità delle annotazioni di polizia giudiziaria
poste a fondamento dei decreti in questione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.
273 cod. proc. pen e vizio di motivazione.
Si assume che l’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di

conversazioni telefoniche che in realtà, se ben interpretate, avrebbero un
significato neutro, ovvero attesterebbero l’estraneità dell’indagato alle operazioni
illecite, o, ancora, sarebbero significative di operazioni di cessione non andate a
buon fine, nemmeno nella forma tentata.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alle ravvisate esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. Dal provvedimento impugnato emerge come l’indagine all’esito della quale
sono stati emessi numerosi titoli custodiali si fondi su dichiarazioni di sei
collaboratori di giustizia e sul contenuto di numerose conversazioni intercettate.
Sono state descritte, da una parte, le dinamiche criminali che avrebbero
condotto, dopo l’arresto di De Filippis Giuseppe, esponente di spicco
dell’associazione, ad un nuovo assetto del gruppo, nonché le attività del
sodalizio, tra le quali un ruolo primario avrebbe avuto quella di spaccio di droga,
organizzata attraverso la “gestione” di piazze di spaccio collocate sul territorio
controllato dal sodalizio mafioso.
Secondo l’accusa, le risultanze investigative avrebbero consentito di
individuare quattro piazze di spaccio in alcuni paesi ed una struttura criminosa
organizzata, caratterizzata dalla esistenza di un vincolo stabile tra più soggetti.
Nunziato, a carico del quale gli indizi sarebbero costituiti solo dal contenuto di
alcune conversazioni telefoniche, avrebbe svolto il ruolo di intermediario, per
conto di tale Cerbone Antonio – cioè di un soggetto che avrebbe gestito una delle
piazze di spaccio (quella di Pescopagano) – con uno dei fornitori di cocaina,
denominato “Zio Mosè”.
Secondo il Tribunale del riesame, Nunziato, in alcune occasioni, si sarebbe
recato, su mandato di “Ziò Mosè”, a Pescopagano per sollecitare il pagamento
2

configurare i gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto di alcune

della fornitura di droga mentre in altre occasioni avrebbe personalmente
accompagnato il fornitore agli incontri con Cerbone; gli elementi indiziari
sarebbero concentrati nel periodo 13/10/2014 – 17/11/2014.

3. In tale quadro di riferimento, con il primo motivo di ricorso si contesta in
generale la motivazione dei decreti di urgenza emessi dal P.M., con cui sono
state autorizzate le intercettazioni di comunicazioni, e quella contenuta nei
successivi decreti di convalida del Giudice per le indagini preliminari; si assume

sarebbero meramente ripetitive e redatte solo “per relazione” al contenuto delle
note della polizia giudiziaria, senza la indicazione di elementi

concreti

giustificativi dell’adozione del provvedimento.
In particolare, si evidenzia, quanto al Rit n. 3890/2014, che il decreto
genetico di urgenza del P.M. del 10/9/2014 sarebbe mancante della intera
informativa di reato dei carabinieri ad esso allegata, essendovi solo due pagine.
Non diversamente, quanto alla seconda proroga del decreto del P.M. del
4/11/2014, il provvedimento richiamerebbe una informativa di polizia giudiziaria
non sottoscritta e, si ritiene, per ciò inesistente.
Anche per il RIT n. 3608 il quarto decreto di proroga del P.M., emesso il
7/11/2014, richiamerebbe una informativa di polizia giudiziaria non sottoscritta.

4. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

5.

Il Tribunale, richiamati i principi più volte affermati dalla Corte di

cassazione in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni di
intercettazione, ha ritenuto l’eccezione difensiva oggettivamente infondata,
atteso che: 1) quanto al Rit. n. 3890/2014 ed al secondo decreto di proroga,
l’informativa, diversamente dagli assunti difensivi, sarebbe stata allegata nella
sua integralità e sarebbe stata sottoscritta; 2) quanto al Rit. n. 3608, tutte le
informative in atti sarebbero state sottoscritte.
Rispetto agli assunti del Tribunale, l’indagato, che si è limitato ad allegare al
ricorso alcune pagine, prive di sottoscrizione da parte della polizia giudiziaria,
delle informative di reato poste a fondamento delle eccezioni sollevate in sede di
riesame, ha rinviato per le necessarie verifiche al contenuto del fascicolo
processuale telematico.
Si tratta di un’allegazione monca ed inadeguata, in ragione, da una parte,
dell’impossibilità per la Corte di cassazione di accedere al fascicolo processuale
telematico e, dall’altra, della mancanza di elementi idonei a corroborare l’assunto
difensivo.
3

che le ragioni giustificative poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni affermato
come, a fini dell’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod.
proc. pen., gravi sulla parte interessata a farla valere l’onere di allegare e
provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia
degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di
ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 stesso codice.
Per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali,

risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone; alla parte,
dunque, incombe un generale onere di precisa indicazione, cui si accompagna
quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva
o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 45189
del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De
Iorio, Rv. 244329).
In applicazione di principi indicati, il difensore, a fronte delle affermazioni
compiute nell’ordinanza impugnata da parte del Tribunale della libertà di Napoli,
avrebbe agevolmente potuto adoperarsi per fare attestare dalla Cancelleria
dell’Ufficio la conformità dei fogli allegati al ricorso per cassazione al contenuto
del fascicolo processuale, circostanza, questa, che avrebbe fornito alla
produzione una valenza diversa, maggiore, completa.
Nella specie era onere dell’indagato richiedere al giudice del procedimento a
carico di Nunziato un attestazione dell’esatto contenuto del fascicolo
procedimentale e, quindi, dare prova della conformità dei fogli allegati al ricorso
a quelli contenuti nel fascicolo d’ufficio.
Il motivo di ricorso con cui si lamenta l’inutilizzabilità del risultato delle
intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a
condizione che l’atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue
l’inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte del
fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che – pur trattandosi di
motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di
esaminare il fascicolo del procedimento – l’applicazione di tale principio
presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato
l’atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della
Corte. (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del
21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535).

5. Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo.

4

ciascuna parte ha infatti l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non

La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come, in tema
di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita
l’inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità
del motivo per genericità, indicare specificamente non solo l’atto che si ritiene
affetto dal vizio denunciato, ma anche la rilevanza degli elementi probatori
desumibili dalle conversazioni, posto che l’omissione di tali indicazioni incide sulla
valutazione della concretezza dell’interesse ad impugnare (Sez. U, n. 23868 del
23/04/2009, Fruci, Rv.243416; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv.

Al riguardo, il ricorrente non ha fornito nessuna indicazione né in ordine alle
conversazioni che sarebbero interessate dall’ipotizzato vizio del decreto
autotizzativo, né la loro incidenza sul perimetro cognitivo generale della gravità
indiziaria.
Si tratta di un onere preciso che incombe alla parte, tenuto conto che ciascun
decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi
notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili; ne
consegue che il vizio di cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non si
comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che
pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza
l’utilizzazione della prova inutilizzabile. (tra le altre, Sez. 6, n. 3027 del
20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496).

6. Il secondo motivo di ricorso è infondato, al limite della inammissibilità per
manifesta infondatezza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti

di

sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di
Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione
delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed
alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto
all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2,
n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del
25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in ordine ai
gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari
di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione

5

266774).

soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda
ne’ la ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui
non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015,

265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
In applicazione di principi indicati, l’ordinanza è immune da vizi.
Il Tribunale ha spiegato in maniera coerente i rapporti tra Nunziato e gli
esponenti del gruppo, le dinamiche e le causali poste a fondamento delle
conversazioni intercettate, ha ricostruito in maniera ragionevole il significato dei
dialoghi, il ruolo ricoperto dell’indagato e le ragioni per le quali il grave quadro
indiziario, relativo al coinvolgimento in alcuni episodi di cessione, non sarebbe
sufficiente per affermare la sussistenza, a livello di gravità indiziaria, di un
rapporto organico con il sodalizio.
In tale contesto, il difensore si è limitato a contestare il significato attribuito al
contenuto delle conversazioni intercettate, assumendo che esse, se ben
interpretate, avrebbero un significato neutro ovvero attesterebbero l’estraneità
dell’indagato alle operazioni illecite, o, ancora, sarebbero significative di
operazioni di cessione non andate a buon fine, nemmeno nella forma tentata.
Le argomentazioni difensive si risolvono, rispetto alla logica spiegazione del
Tribunale, in un inammissibile tentativo di sindacare l’interpretazione fornita del
contenuto delle conversazioni intercettate, non considerando il principio, più
volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di
intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva
competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto
delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di
legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della
motivazione, vizi nella specie non sussistenti, con cui esse sono recepite. (Sez.
U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del
04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
Ne discende l’inammissibilità del motivo.

7. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Si contesta l’attualità delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell’art. 275
cod. proc. pen.; il Tribunale ha ritenuto Nunziato un soggetto dedito in modo
6
C)191

Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv.

stabile al commercio di sostanza stupefacente sulla base: a) di un precedente
specifico del 1998; b) di una sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio
di primo grado avente ad oggetto sempre “fatti” di droga compiuti nel 2013,
quando l’indagato era sottoposto agli arresti domiciliari; c) del fatto che, al
momento della esecuzione del titolo cautelare per il quale si procede, a seguito
di perquisizione domiciliare, il Nunziante fu trovato in possesso di 52 grammi di
hashish.
Assume il difensore che la sentenza non definitiva relativa ai fatti commessi

trovata in occasione della perquisizione domiciliare, che lo stupefacente sarebbe
stato spontaneamente consegnato dall’indagato.
Si tratta di assunti che non scalfiscono la tenuta argomentativa della
ordinanza impugnata che non è manifestamente illogica: dal dispositivo della
sentenza della Corte di Appello di Napoli, allegato al ricorso, non si evince la
ragione per cui la sentenza di primo grado sia stata dichiarata nulla, né è
possibile escludere che i fatti in questione siano stati commessi mentre il
ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Sotto altro profilo, non sono ravvisabili vizi della trama argomentativa
dell’ordinanza nella parte in cui è stata valorizzata la circostanza, rilevante ai fini
della valutazione della adeguatezza della misura in corso, che il ricorrente
detenesse sostanza stupefacente presso la propria abitazione al momento in cui
fu eseguita la perquisizione domiciliare, non assumendo obiettivo rilievo che
nella occasione la droga possa essere stata spontaneamente consegnata dallo
stesso indagato.

8. Per le ragioni indicate il ricorso deve quindi essere rigettato.
Con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

nel 2013 sarebbe stata annullata dalla Corte di appello e, quanto alla droga

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA