Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18186 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18186 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIC MARCO N. IL 01/01/1985
avverso l’ordinanza n. 451/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/p~le conclusioni del PG Dott. fitA ti MSCo iNEW) iACoVietto c,t,4
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25.06.2013 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Mark Marco aveva chiesto
l’applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art. 671
cod.proc.pen. in relazione ai reati giudicati con le sentenze irrevocabili comprese
nei provvedimenti di cumulo e di esecuzione pena rispettivamente emessi dai
pubblici ministeri di Rimini e di Brescia il 6.08.2012 e il 13.03.2013, rilevando

(furti, rapine e reati connessi) realizzati in tempi e luoghi diversi, con differenti
modalità esecutive (mediante azioni sia individuali che concorsuall), in danno di
soggetti di volta in volta diversi, dalla cui commissione era possibile inferire
soltanto una spiccata propensione a delinquere del condannato, costituente
manifestazione non tanto di un medesimo disegno criminoso, quanto di uno stile
di vita improntato a serialità e professionalità estreme.
2. Ricorre per cassazione Mark Marco, a mezzo del difensore, deducendo vizio di
motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1
lett. b) ed e) cod.proc.pen., da parte dell’ordinanza impugnata, di cui chiede
l’annullamento con rinvio.
Il ricorrente lamenta la sostanziale carenza di motivazione del provvedimento
impugnato sul punto relativo all’esclusione del vincolo della continuazione tra
una tipologia di reati analoghi che erano già stati unificati ex art. 81 capoverso
cod. pen. dal giudice della cognizione all’interno delle singole sentenze che li
avevano giudicati, commessi, nell’arco del ristretto arco temporale complessivo
di poco più di un anno, in epoche ricomprese nel tempo intercorrente tra le date
dì consumazione di reati della stessa specie già unificati in sede cognitiva, tutti
realizzati individualmente dal Mark, con le medesime modalità esecutive, in
danno, per lo più, di farmacie, di volta in volta diverse per evitare di essere
riconosciuto dai titolari degli esercizi rapinati.
3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Risulta ex actis che i reati giudicati con le sentenze ricomprese nel

provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti emesso il
6.08.2012 dal Procuratore della Repubblica di Rimini, oggetto della richiesta di
unificazione sotto il vincolo della continuazione, sono costituiti da una serie di
rapine (e reati connessi) commessi dal ricorrente, con modalità similari, in danno
di farmacie (o parafarmacie o negozi di articoli sanitari) in un arco temporale
assai ristretto e ravvicinato, spesso in immediata successione tra loro o a pochi

1

che le diverse condanne riguardavano essenzialmente reati contro il patrimonio

giorni di distanza l’una dall’altra: in particolare, tre rapine sono state commesse
nel mese di agosto 2010 e cinque nel mese di settembre 2010, mentre altre due
risalgono al mese di maggio del 2009.
Anche i reati giudicati con la sentenza oggetto dell’ordine di esecuzione emesso il
13.03.2013 dal Procuratore della Repubblica di Brescia comprendono (oltre ad
altri reati connessi) quattro rapine ai danni di altrettante farmacie, commesse
tutte nel mese di settembre 2010 e già unificate tra loro ex art. 81 capoverso
cod. pen. dal giudice della cognizione.

3. La motivazione con la quale l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza ex
art. 671 cod.proc.pen. risulta pertanto manifestamente illogica e meramente
assertiva, avendo sostanzialmente omesso di prendere in esame i plurimi indici,
risultanti dalle sentenze allegate dal condannato, la cui ricorrenza – anche solo
parziale – è stata ritenuta significativa dalla giurisprudenza di questa Corte, con
orientamento costante, al fine di valutare se le singole violazioni possano essere
state commesse nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, indici che
sono costituiti dalla contiguità temporale, dalla tipologia similare dei reati, dalla
loro sistematicità, dall’identità di natura dei beni tutelati, dalla causale e dalle
modalità della condotta, dalle circostanze di tempo e di luogo (Sez. 1 n. 8513 del
9/01/2013, Rv. 254809; Sez. 1 n. 11564 del 13/11/2012, Rv. 255156; Sez. 1. n.
44862 del 5/11/2008, Rv. 242098, che ha annullato con rinvio l’ordinanza con la
quale – in un caso speculare a quello in esame – il giudice dell’esecuzione aveva
escluso la configurabilità della continuazione fra una pluralità di delitti di
ricettazione, alcuni del quali commessi a breve distanza di tempo tra loro).
Nel caso di specie, la motivazione con la quale il provvedimento impugnato ha
denegato l’applicazione della disciplina del reato continuato è tanto più illogica e
contraddittoria in quanto dallo stesso testo delle sentenze allegate dal ricorrente
emergeva che il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto in sede di
cognizione tra reati che si collocano (come le quattro rapine giudicate con la
sentenza in data 23.02.2012 del Tribunale di Brescia, commesse nell’arco di 13
giorni compreso tra il 16 e il 28 settembre 2010) in un ambito temporale
all’interno del quale ricade la commissione di buona parte delle altre, analoghe,
rapine giudicate separatamente con le sentenze incluse nel provvedimento di
cumulo del 6.08.2012 del pubblico ministero di Rimini.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo
esame dell’istanza ex art. 671 cod.proc.pen., che colmi le riscontrate lacune
motivazionali, al Tribunale di Brescia, che pronuncerà in diversa composizione
(alla stregua di quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 183
del 2013).
P.Q.M.
2

?

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia
in diversa composizione.

Così deciso il 21/02/2014

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