Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18186 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18186 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Hakiri Anis, nato in Tunisia il 19/04/1987

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Milano il 19/07/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l’appello proposto
nell’interesse di Hakiri Anis- sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere – avverso la decisione della Corte di appello con la quale era stata
rigettata la richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti
domiciliari.
Hakiri Anis è detenuto in carcere perché gravemente indiziato per il reato
previsto dall’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente
detenuto gr. 293,5 di hashish, contenente gr. 54.324 di principio attivo con
percentuale di purezza pari al 18,9% ed è stato condannato, all’esito del giudizio
di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di tre anni e

Data Udienza: 14/12/2017

quattro mesi di reclusione ed euro 6.666,00 di multa; la sentenza, non ancora
irrevocabile, è stata confermata dalla Corte di Appello.
L’imputato aveva chiesto alla Corte di appello la sostituzione della misura con
quella degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89, comma 2, D.P.R.. n. 309 del
1990, al fine di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero dallo stato
di tossicodipendenza.
La Corte aveva rigettato l’istanza ritenendo che non fosse in corso alcun
programma terapeutico.

ritenuto che, nonostante l’istanza fosse stata proposta ai sensi dell’art. 89,
comma 2, cit. e non, come invece affermato dalla Corte di appello, ai sensi del
primo comma della norma in questione, nondimeno non vi fossero i presupposti
per la sostituzione della misura, atteso che: a) dalla avvenuta presentazione del
certificato di tossicodipendenza, della dichiarazione di disponibilità e di un
programma terapeutico non discenderebbe, diversamente dagli assunti difensivi,
un automatico obbligo di provvedere alla sostituzione della misura cautelare,
residuando invece un potere – dovere di valutazione dell’adeguatezza e della
specificità del programma che, tuttavia, nella specie era generico e non
personalizzato; b) nei riguardi dell’imputato ricorrevano esigenze cautelari di
particolare rilevanza, in considerazione della gravità del fatto, della somma
rinvenuta in occasione dell’arresto, dei numerosi ed anche specifici precedenti
penali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo
con cui deduce la nullità dell’ordinanza impugnata ed il vizio di motivazione. Si
sostiene che l’art. 89, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 non farebbe
riferimento, diversamente dalla previsione normativa del primo comma della
disposizione in questione, al programma terapeutico, richiedendo solo che
all’istanza siano allegati il certificato di tossicodipendenza e la dichiarazione di
disponibilità da parte dell’ente pubblico.
Si contesta, sotto altro profilo, che nella specie ci fossero esigenze di
particolare rilevanza in considerazione del quantitativo di droga rinvenuta e del
denaro trovato che, a differenza di quanto riportato nel capo di imputazione – in
cui si fa riferimento alla somma di 20.000 euro- sarebbe stato invece di soli 20
euro; quanto ai precedenti penali si afferma che i fatti specifici sarebbero stati di
lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
2

Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha

2. Quanto al tema del se il giudice, investito di una richiesta ai sensi dell’art.
89, comma 2, D.P.R. 309 del 1990, conservi un potere valutativo della
adeguatezza del programma di recupero, la Corte di cassazione ha in più
occasioni condivisibilmente affermato che è onere dell’interessato, che intenda
sottoporsi ad un programma di recupero, allegare all’istanza certificazione
rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura
privata accreditata, attestante lo stato di tossicodipendenza o di

sostanze stupefacenti psicotrope o alcooliche, nonché la dichiarazione di
disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura.
Anche nel caso in cui l’istanza di sostituzione della misura sia formulata ai
sensi del comma 2 dell’art. 89 D.P.R. 309 del 1990, è necessaria l’allegazione
della documentazione richiesta (che non ammette equipollenti o accertamenti
sostituivi: Sez. 1, n. 2935 del 20/05/1998, Regia, Rv. 210874) da cui deve
emergere l’adeguatezza e concretezza del programma di riabilitazione proposto,
atteso che solo ciò consente di escludere la pretestuosità della istanza, cioè che
questa sia presentata non per realizzare davvero un programma terapeutico di
distacco dalla tossicodipendenza ma solo al fine di sottrarsi alla custodia in
carcere ovvero di eludere i presupposti in presenza dei quali solo è possibile
addivenire alla sostituzione della misura più afflittiva con quella degli arresti
domiciliari.
La necessità di verificare da parte del giudice la serietà e l’adeguatezza del
programma, comporta che questi legittimamente può disattendere la richiesta
nel caso in cui questa non sia conforme ai principi indicati. (Sez. 2, n. 43208 del
15/06/2004, Ponzini, Rv. 230107; Sez. 4, n. 21080 del 23/04/2013, Novellino,
Rv. 256198)
Solo dopo aver compiuto la verifica in questione, il giudice deve accertare, pur
davanti ad una istanza conforme ai presupposti richiesti dalla legge, se esistano
“esigenze cautelari di eccezionali rilevanza”, della cui esistenza deve dare
congrua e logica motivazione al fine di rigettare la richiesta.
Nella specie, i giudici del Tribunale, richiamata la documentazione allegata,
hanno spiegato, con motivazione logica, la ragione per la quale il programma di
recupero allegato da Hakiri debba considerarsi generico e non personalizzato alle
esigenze specifiche dell’imputato, sottolineando come detto programma non
possa nemmeno qualificarsi tale, consistendo nella mera calendarizzazione di un
serie di incontri strumentali alla eventuale redazione di un vero programma di
recupero.
L’ulteriore argomento del ricorso resta assorbito da quanto evidenziato.

3

alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di

5. Consegue al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

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