Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18185 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18185 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Russo Guglielmo, nato a Napoli il 29/03/1985

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 30/05/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha concluso
chiedendo # l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, esclusa – quanto al capo a)- l’aggravante
prevista dall’art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, ha confermato l’ordinanza con cui è
stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Russo Guglielmo,
gravemente indiziato del reato: a) previsto dall’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309 (è contestato il ruolo di organizzatore – fornitore); b) di cui agli artt. 81110 cod. pen. – 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere l’indagato, insieme a
Cortese Carmine e Cerbone Antonio, rifornito il sodalizio criminale di cocaina e
crack (capi CB- CG dell’imputazione provvisoria).
Secondo l’ipotesi accusatoria, Russo, quale fornitore, e Cortese Roberto,
come intermediario, operassero in favore di Cerbone Antonio, titolare della

Data Udienza: 14/12/2017

piazza di spaccio di Pescopagano (frazione di Castel Volturno), gestita sotto
l’egida del associazione mafiosa, denominata “clan Fragnoli- Pagliuca”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando un
unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt.
74 D.P.R. n. 309 del 1990 — 125 e 274 lett. c) cod. proc. pen e vizio di
motivazione.
Si assume, quanto al capo a), che la motivazione dell’ordinanza sarebbe

della I. n. 203 del 1991, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare
separatamente l’attività del Russo da quella del gruppo dedito al traffico di
droga, considerato che le occasioni di contatto tra l’indagato e il sodalizio
sarebbero descritte in soli due capi di imputazioni ed attengono ad episodi
verificatisi nei mesi di settembre e dicembre 2014, cioè in un periodo temporale
limitato, a fronte di un’ampia contestazione d’accusa che riguarda il periodo tra
agosto 2014 ed aprile 2015.
Al Russo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, non
potrebbe essere attribuita la qualifica di stabile fornitore del sodalizio.
Quanto alle ravvisate esigenze cautelari, si assume che i fatti contestati si
sarebbero verificati tre anni prima della emissione del titolo cautelare e non vi
sarebbe traccia di fatti delittuosi successivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio,
limitatamente al capo a).

2. Dal provvedimento impugnato emerge come l’indagine, all’esito della quale
sono stati emessi numerosi titoli custodiali, si fondi su dichiarazioni di sei
collaboratori di giustizia e sul contenuto di numerose conversazioni intercettate.
Sono state descritte, da una parte, le dinamiche criminali che avrebbero
condotto, dopo l’arresto di De Filippis Giuseppe, esponente di spicco
dell’associazione, ad un nuovo assetto del gruppo, nonché le attività del
sodalizio, tra le quali un ruolo primario avrebbe avuto quella di spaccio di droga,
organizzata attraverso la “gestione” di piazze di spaccio collocate sul territorio
controllato dal sodalizio mafioso.
Secondo l’accusa, le risultanze investigative avrebbero consentito di
individuare quattro piazze di spaccio in alcuni paesi ed una struttura criminosa
organizzata, caratterizzata dalla esistenza di un vincolo stabile tra più soggetti.

contraddittoria in quanto, proprio l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7

L’odierno ricorrente avrebbe avuto il ruolo di fornitore stabile di droga a coloro
che operavano in una della piazze di spaccio; dall’ordinanza impugnata si evince,
inoltre, come l’esistenza del vincolo strutturale tra il ruolo di fornitore
dell’indagato e l’associazione criminosa sia stata fatta discendere dal contenuto
di alcune conversazioni intercettate da cui emergerebbe che, tra settembre e
dicembre del 2014, Russo avrebbe fornito sostanza stupefacente al gruppo in
quattro, forse cinque, occasioni.
Tale elemento

indiziario costituirebbe

il

risultato di

un’attività di

indiziaria relativa agli episodi di cessione di sostanza stupefacente discenderebbe
anche quella riguardante il reato associativo.

2. La Corte di cassazione ha in più occasioni affermato il condivisibile principio
secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione
di mero reciproco affidamento a vincolo stabile – riconducibile all'”affectío
societatis” -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso
l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo
criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del
contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente
riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la
soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame
che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n.
32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014,
Anastasi, Rv. 259881).

3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Pur volendo prescindere d4I grave difetto motivazionale in ordine alle ragioni
per cui dal contenuto delle conversazioni intercettate dovrebbe discendere la
prova della condotta di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, nel caso di specie non si rinviene nessuno degli indici
sintomatici, di cui si è detto, alla cui presenza è subordinata la configurabilità
nei confronti del fornitore di sostanza stupefacente la partecipazione al reato
associativo.
Vi sono, viceversa, elementi contrari all’assunto accusatorio, tenuto conto
della sporadicità e del numero obiettivamente limitato di telefonate indizianti
intervenute – nel corso di più di un anno di attività di intercettazione – tra
l’indagato e gli acquirenti, dello sparuto numero di episodi in cui l’indagato
avrebbe fornito la droga, del carattere non sistematico delle forniture e, quindi,

3

‘9\9/\

intercettazione compiuta dall’agosto del 2014 all’aprile del 2015; dalla gravità

dalla loro non elevata rilevanza rispetto all’operatività del sodalizio e,
soprattutto, della loro esclusiva riconducibilità ad uno stretto rapporto
sinallagmatico, emergendo dai dialoghi come le forniture fossero legate alla
stretta osservanza di un freddo programma obbligatorio, ad un’evidente
connessione, cioè, fra il saldo del prezzo della precedente fornitura e la
successiva cessione di sostanza stupefacente e non, invece, ad una
collaborazione organica tra i soggetti.

limitatamente al reato previsto dall’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 con
conseguente rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio sulle esigenze
cautelari poste a fondamento del titolo custodiale in relazione ai capi CB- CG
della imputazione provvisoria .
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla fattispecie di
cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo esame sulle esigenze
cautelari al Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame delle misura cautelari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

4. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA