Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18182 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18182 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Oldrini Elio Enrico, nato a Legnano il 31/08/1957

avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano il 14/04/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto con
decreto l’archiviazione della notizia di reato di cui all’art. 335 cod. pen., oggetto
del procedimento contro ignoti derivante dalla denuncia presentata da Enrico Elio
Oldrini.
Nell’ambito del procedimento penale che vedeva Oldrini indagato anche per il
reato previsto dall’art. 416 cod. pen., era stato disposto il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca di una serie di beni dello stesso indagato; a seguito del
dissequestro e del mancato rinvenimento di 15 vassoi di argento, dei quali era
stata disposta la restituzione, era stata presentata denuncia.

Data Udienza: 12/10/2017

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Oldrini, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, riproponendo le argomentazioni già
contenute nell’atto di opposizione e contestando particolare, l’assunto,
valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui Oldrini non
assumerebbe la veste di persona offesa rispetto al reato oggetto di indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

2. Il reato previsto dall’art. 335 cod. pen., così come quello di cui all’art. 334
cod. pen., tutela esclusivamente interessi pubblicistici e, in particolare, il buon
andamento della pubblica amministrazione.
La norma incriminatrice è predisposta in funzione dell’interesse pubblico – e
non privato – a conservare nella sua integrità il vincolo cautelare che, attraverso
il sequestro penale, ovvero quello disposto dall’autorità amministrativa, viene
apposto su determinati beni (sul tema, Sez. 6, n. 6009 del 1/03/1977, Guarino,
Rv. 135855; Sez. 6, n. 3020 del 12/01/1993, Giarolli, Rv. 193606).
Scopo del legislatore è quello di reprimere le condotte che, distogliendo dal
loro vincolo i beni sequestrati, violano l’interesse della pubblica amministrazione
ad una loro gestione secondo la legge.
Tali considerazioni inducono ad attribuire al privato, conformemente a quanto
ritiene la dottrina maggioritaria, solo la veste di soggetto danneggiato dal reato
ma non anche quella di persona offesa.
In tal senso si giustifica ampiamente la procedibilità d’ufficio del reato, atteso
che il corretto funzionamento della P.A. continua ad essere affidato alla
comminatoria di una sanzione criminale la cui concreta applicazione non può
dipendere dalla volontà della persona eventualmente danneggiata dal reato.
Ciò spiega, al tempo stesso, la diversa scelta operata dal legislatore in
relazione all’art. 388 cod. pen., per il quale, a seguito dell’entrata in vigore
dell’ art. 88 I. 24 novembre 1981, n. 689, le fattispecie riguardanti le cose
sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo non sono più
punibili ai sensi dell’art. 334 cod. pen., ma in base ai commi terzo e
quarto dell’art. 388 cod. pen.
In relazione alle condotte sussunte nell’art. 388 cod. pen., può infatti dirsi
che, a differenza dell’art 334 cod. pen., in seguito all’attenuazione della rilevanza
pubblicistica dell’offesa correlata a situazioni di pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo, la dimensione privatistica ha assunto un maggior peso

2

1.

al punto da giustificare la procedibilità condizionata alla querela della persona
offesa.

3. Dunque, ad Elio Enrico Oldrini non può essere riconosciuta la veste di
persona offesa in relazione al reato oggetto del procedimento; ne consegue
l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione e del conseguente ricorso per cassazione.

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila)
Euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

4. Dalla dichiarazione d’inammissibilità discende la condanna del ricorrente al

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