Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18182 del 09/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18182 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Rociola Ruggiero, nato a Barletta, il 14/9/1967;

avverso la sentenza del 20/1/2014 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna di
Rociola Ruggiero per il reato di falsificazione di titolo di credito.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando la
mancata acquisizione degli atti relativi ad altro procedimento penale nel quale il Rociola

Data Udienza: 09/03/2015

ha assunto la veste di mero testimone e concernenti gli stessi fatti e potenzialmente in
grado di costìtuire prova della sua innocenza. Il ricorrente inoltre eccepisce
l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è inammissibile.

probatorio di riferimento, sugli elementi che consentono di ritenere la responsabilità
dell’imputato. Motivazione con la quale il ricorrente non si è in alcun modo confrontato,
limitandosi a lamentare la mancata assunzione di una prova solo genericamente
indicata attraverso il riferimento agli atti di altro procedimento penale ed asseritamente
indicata come favorevole all’imputato. Lamentela che, a tacer d’altro, risulta
inammissibile anche solo per la mancata esposizione delle ragioni per cui la prova
summenzionata dovrebbe ritenersi decisiva (circostanza che anzi lo stesso ricorso
ritiene in forma dubitativa) e cioè idonea a disarticolare il discorso giustificativo svolto
in sentenza e fondato, tra l’altro, sugli esiti di un accertamento grafologico che ha
attribuito all’imputato la paternità dell’alterazione dell’assegno oggetto di
contestazione.
3. Quanto all’eccezione di prescrizione deve rilevarsi che il relativo termine si è
effettivamente compiuto al più tardi il 1° febbraio 2014 e quindi successivamente alla
pronunzia della sentenza impugnata.
3.1 Escluso, dunque, che l’estinzione del reato per prescrizione potesse essere
dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in
questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla genericità e
manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
3.2 La oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma,
infatti, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza o genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’articolo 129 c.p.p. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre
2000, De Luca, rv 217266).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

2. La Corte territoriale ha ampiamente motivato, in maniera coerente al compendio

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9/3/2015

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