Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18181 del 15/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18181 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LO MONACO ALFREDO nato il 14/08/1939 a VARZI
RIVA FABIO ARTURO nato il 20/07/1954 a MILANO

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luca Tampieri,
che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
uditi i difensori, avvocato DEL SASSO GIAN PAOLO in difesa di RIVA FABIO
ARTURO e avvocato GUAINERI ROBERTA difesa di LO MONACO ALFREDO, che si
riportano ai motivi e insistono nell’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21 luglio 2014,
confermata dalla Corte di appello di Milano in data 18 giugno 2015 nei confronti
di Fabio Arturo Riva e Alfredo Lo Monaco (e Agostino Alberti), ha rideterminato la
pena per il Riva in anni 6 e mesi 3 di reclusione e per il Lo Monaco in anni 3 e
mesi 6 di reclusione, applicando a quest’ultimo l’interdizione dai pubblici uffici

stato di interdizione legale durante la pena.
La Corte di appello ha premesso che con sentenza del 18 giugno 2015 la
Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, che
aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati di associazione per delinquere- art.
416, comma primo e secondo, cod. pen. – oggetto del capo a), e di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche- art. 110 e 640- bis cod.
pen.-, oggetto del capo b) dell’imputazione; aveva dichiarato la RIVA FIRE spa
responsabile dell’illecito ascritto con applicazione delle sanzioni ritenute di
giustizia, confermando anche i provvedimenti di confisca emessi dal Tribunale, e
che con sentenza del 27 settembre 2016 questa Corte aveva annullato senza
rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Riva e del Lo Monaco per il reato
di cui al capo b), limitatamente all’episodio consumato il 24 settembre 2008
perché estinto per prescrizione, eliminando per l’effetto la confisca nei limiti di
454.692,15 euro; aveva annullato la sentenza nei confronti del Lo Monaco
limitatamente alla qualifica di promotore dell’associazione di cui al capo a), che
veniva esclusa, ed aveva rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano
per la rideterminazione della pena nei confronti degli imputati, rigettando nel
resto i ricorsi degli imputati e dell’ente.
Dato atto che le censure formulate dai ricorrenti relativamente al
trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche erano state
respinte da questa Corte per il Riva e, tenuto conto della parziale prescrizione del
reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., la Corte di appello ha ridotto l’aumento di
pena per la continuazione a mesi 15 di reclusione in ragione dell’arco temporale
in cui erano avvenute le erogazioni (cinque annualità in luogo delle sei
originariamente calcolate), applicando per ogni annualità l’aumento di mesi tre di
reclusione, applicato dal primo giudice, e ha rideterminato la pena per il Riva
nella misura in precedenza indicata, partendo dalla pena base determinata dal
giudice di primo grado, coperta da giudicato e già posta in esecuzione.
Discorso diverso ha effettuato per il Lo Monaco, in quanto l’esclusione della
qualifica di promotore dell’associazione per delinquere contestata rende reato più

per anni 5 e dichiarando il Riva interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in

grave il reato di cui al capo b) rispetto alla partecipazione associativa in ragione
della pena edittale prevista: ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche non
era stato oggetto di specifiche censure nel ricorso e tenuto conto della gravità
delle condotte poste in essere in lungo arco di anni, degli ingenti profitti
conseguiti, concorrendo alla truffa ai danni della Simet e dello Stato italiano, e
valutati gli elementi indicati dalla difesa, quali l’età e le condizioni di salute
dell’imputato, la Corte di appello ha determinato la pena base in anni 2 di
reclusione, superiore al minimo edittale per il più grave reato relativo

interna al capo b), relativamente alle quattro annualità non prescritte, ed
aumentata ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per la continuazione con il reato di
cui al capo a).

2. Hanno proposto ricorso i difensori del Lo Monaco e del Riva, che articolano
i seguenti motivi:
2.1 Il difensore del Lo Monaco deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche:
sostiene che la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti
generiche in forza di una valutazione formale, rilevando che nel ricorso per
cassazione non erano state formulate specifiche censure sul trattamento
sanzionatorio e che la riqualificazione del ruolo dell’imputato da promotore a
partecipe non comportava per il giudice del rinvio la possibilità di rivalutare
l’operatività delle attenuanti, negate dal Tribunale su presupposti diversi, coperti
da giudicato. Segnala che questa Corte ha anche di recente chiarito che in caso
di annullamento parziale il giudice del rinvio è investito di un potere decisorio
non limitato ai punti che hanno formato oggetto di annullamento, ma esteso
anche a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, con la conseguenza
che il depotenziato ruolo dell’imputato da promotore a partecipe richiama la
necessità di rinnovare la valutazione relativa all’art. 62 bis cod. pen., trattandosi
di una componente del trattamento sanzionatorio non suscettibile di valutazione
disgiunta rispetto alla precisa ricostruzione della condotta; rileva peraltro, che la
stessa Corte di appello ha ritenuto sussistenti gli elementi indicati dalla difesa (
corretto comportamento processuale, età e condizioni di salute), ma non li ha
correttamente valutati al fine indicato, ritenendosi erroneamente vincolata dal
giudicato formatosi sul punto.

2.2 I difensori del Riva deducono l’erronea applicazione dell’art. 133 cod.
pen. e la mancanza di motivazione relativamente alla determinazione della pena:
sostengono che la Corte di appello si è limitata a richiamare la motivazione della

2

all’annualità 2013, aumentata di mesi 8 di reclusione per la continuazione

sentenza di annullamento in punto di determinazione della pena ed a lasciare
inalterati gli aumenti fissati nei precedenti gradi di giudizio, sottraendo
unicamente l’aumento per l’episodio prescritto, mentre avrebbe dovuto
rideterminare la pena con gli stessi poteri attribuiti ai giudici precedenti,
applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., valutando la capacità a
delinquere del reo, desunta dalla condotta precedente e successiva al reato.
Deducono che la Corte di appello ha trascurato circostanze di fatto decisive,
verificatesi dopo la sentenza di annullamento, in particolare, la transazione del

e l’amministrazione straordinaria di Ilva spa e Riva Fire spa r avente ad oggetto
conferimenti di danaro per l’importo di 1,3 miliardi di curo, destinati sia a
soddisfare il debito

accumulato verso Perori°, sia a finanziare

il piano di

rìsanamento del sito produttivo di Taranto di Ilva spa, apprezzabile ai sensi
dell’art. 133, comma secondo, cod. pen. E’ quindi, mancata la valorizzazione di
condotte successive al reato e di quanto compiuto dall’imputato per attenuare le
conseguenze offensive del reato, con violazione non solo della norma sostanziale
indicata, ma anche dell’obbligo di motivazione sul punto, risultando omessa ogni
valutazione di tale elemento e la mancata esplicitazione dei motivi per cui lo
stesso non è stato ritenuto rilevante. Si ribadisce che il giudice del rinvio era
investito di una piena rivalutazione della pena da irrogare per gli aumenti in
continuazione rispetto alla pena base, coperta da giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
1.1 Premesso che nel caso in esame si è in presenza di un annullamento
parziale con rinvio limitato alla rideterminazione della pena, con conseguente
formazione del giudicato progressivo sull’accertamento del reato e della
responsabilità degli imputati per i capi non annullati, e che, invece, i punti della

sentenza non sono suscettibili di acquistare autonomamente autorità di
giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata
all’effetto devolutivo delle impugnazioni ed al principio della disponibilità del
processo nella fase delle impugnazioni, ne consegue che, in mancanza di un
motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è
necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un
reato, il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno
che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio.
Precisato che il giudizio di rinvio ha un orizzonte cognitivo circoscritto dal
contenuto e dalla portata del giudizio rescindente, cosicché esula dai poteri del

3

24 maggio 2017, intervenuta tra il ricorrente ed altri membri della famiglia Riva

giudice di rinvio l’estensione della propria cognizione a questioni estranee al
perimetro tracciato dalla Corte di cassazione, la sentenza impugnata non incorre
nei vizi denunciati, avendo correttamente tenuto conto della differenza
concettuale tra capo e punto della sentenza e di quella simmetrica tra giudicato e
preclusione.

2. Del tutto infondato è il ricorso del Lo Monaco.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto preclusa dal giudicato

all’associazione per delinquere contestata la rivalutazione del giudizio sulle
attenuanti generiche in conseguenza della esclusione del ruolo di promotore del
ricorrente, non essendo state formulate nel ricorso per cassazione avverso la
precedente sentenza di appello specifiche censure sul trattamento sanzionatorio.
E’ agevole rilevare dalla sentenza di annullamento con rinvio che nel ricorso
il Lo Monaco aveva formulato censure unicamente in ordine all’affermazione di
responsabilità per i reati di truffa e di associazione per delinquere, senza
articolare alcun motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche con la
conseguenza che tale punto della decisione impugnata, non censurato, non
consentiva al giudice del rinvio di rivalutarlo per la preclusione determinatasi sul
punto.
Peraltro, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non solo non vi è
alcun automatismo tra il ridimensionamento del ruolo del Lo Monaco ed il
riconoscimento delle attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto
neanche per l’incensurato, ma neppure una stretta connessione o
interdipendenza tra detta riqualificazione ed il riconoscimento delle attenuanti
generiche, che devono essere ancorate ad elementi positivi, apprezzabili a favore
dell’imputato.
La Corte di appello ha peraltro, evidenziato che le attenuanti erano state
negate dal giudice di primo grado in ragione della gravità delle condotte poste in
essere per un numero rilevante di anni, dell’intensità del dolo e della mancanza
di resipiscenza, dunque, per ragioni diverse da quelle prospettate.

3. Anche l’ulteriore censura del ricorrente, secondo la quale la Corte di
appello avrebbe considerato gli elementi favorevoli indicati dalla difesa, ma non li
avrebbe valutati ai fini del riconoscimento delle attenuanti, trascura che la Corte
di appello li ha invece, valutati favorevolmente ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
per determinare la pena, contrariamente a quanto ritenuto dai precedenti giudici
di appello, che ne avevano escluso la rilevanza a tal fine, evidenziando che l’età

4

formatosi sulla responsabilità dell’imputato per il reato di partecipazione

e le condizioni di salute non avevano minimamente inciso sulla condotta:
pertanto, una valutazione favorevole è stata effettuata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al giudice di merito spetta un
potere discrezionale nella determinazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
che egli esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.:
ne discende che le statuizioni relative alla determinazione della pena non sono
sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso che la motivazione sia del tutto

10713 del 25/02/2010 Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv.
259142), né a tal fine è necessario che il giudice di merito dia conto, nella
motivazione della sentenza, di aver considerato tutti gli elementi fattuali che
connotano la fattispecie concreta, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi
ritenuti rilevanti o determinanti ai fini dell’applicazione dei criteri di cui all’art.
133 cod. pen. (Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta e altri, Rv. 261050).
Non ravvisandosi profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità nella
motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro
duemila.

3. Parimenti inammissibile è il ricorso del Riva.
Come evidenziato dai giudici di appello la sentenza di annullamento aveva
già esaminato (punto 14 della sentenza di questa Corte, pag. da 105 a 107) il
profilo del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche
formulato nel ricorso, riconoscendone la manifesta infondatezza.
Questa Corte aveva ritenuto del tutto incensurabili ed in linea con i
consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità su detti temi le
valutazioni dei giudici di merito sui punti devoluti, in quanto sorrette da puntuale
giustificazione, avendo il Tribunale motivato le decisioni facendo riferimento
all’art. 133 cod. pen. ed alla gravità delle condotte poste in essere per un
rilevante numero di anni, all’intensità del dolo, all’assenza di resipiscenza
mostrata dall’imputato, all’entità del danno, alla durata dell’associazione
criminale ed al fatto che l’imputato si era volontariamente sottratto al processo e
la Corte di appello, a sua volta, oltre a condividere le ragioni espresse dal
Tribunale, aveva rimarcato l’assenza di elementi positivi di valutazione della
condotta dell’imputato e la particolare gravità dei fatti.

5

mancante o sia contraddittoria o manifestamente illogica (Cass., sez. un., n.

Ribadito che il giudicato si forma sui capi della sentenza, nel senso che la
decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute
irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna
dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli, e non sui punti di essa, che
possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto
devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase
delle impugnazioni (Sez. 5, n. 46513 del 14/07/2014, P.G. in proc. Lamkja, Rv.
261036), la valutazione della Corte di appello è corretta e conforme ai principi

Era, infatti, precluso il riesame di detti punti, dovendo il giudice del rinvio
unicamente rideterminare la pena, tenendo conto della prescrizione maturata per
uno degli episodi di truffa contestati, atteso che la pena per il reato associativo
era intangibile perché coperta da giudicato e già posta in esecuzione, e ciò ha
fatto, elidendo l’aumento applicato per l’episodio prescritto, in quanto il giudicato
formatosi non lasciava margini di discrezionalità nella rideterminazione degli
aumenti applicati a titolo di continuazione né, a tal fine, poteva esaminare
l’elemento nuovo allegato, successivo alla formazione del giudicato, il che rende
irrilevante l’omessa motivazione sull’incidenza del dato nuovo.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente
determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 15/03/2018.

Il Consigliere estinsore

Il Pr idente

Anna Criscuolo

Giorgi f,t1( bo
I

i ,i

affermati da questa Corte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA