Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1818 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1818 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FALLICA SALVATORE N. IL 27/05/1975
avverso l’ordinanza n. 3/2012 CORTE ASSISE di CATANIA, del
03/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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ti/sentite le conclusioni del PG Dott.0-4 -2-D—4-4:
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Data Udienza: 05/12/2012

N.31847/12-RUOLO N. 39 C.C.P. (2013)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 3 luglio 2012 la Corte d’assise di Catania ha respinto
l’istanza proposta da FALLICA Salvatore, intesa ad ottenere la revoca della
misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal G.I.P. di Catania il 3
gennaio 2012, siccome imputato dei reati di omicidio aggravato di PARISI
Gaetano e connesse violazioni in materia di armi, per i quali il processo era in

2.11 FALLICA aveva presentato detta richiesta di revoca in quanto, con ordinanza
del 26 giugno 2012, la Corte d’assise di Catania aveva dichiarato inutilizzabili gli
accertamenti biologici effettuati sul prelievo salivare effettuato sulla sua persona
il 6 maggio 2011, siccome compiuto dopo la scadenza del termine annuale di
durata delle indagini preliminari, si che, essendo venuto meno il principale
elemento indiziario nei suoi confronti, erano venuti meno i gravi indizi di
colpevolezza, idonei a giustificare la misura inframuraria adottata nei suoi
confronti.
3.La Corte d’assise di Catania ha respinto l’istanza di revoca anzidetta, avendo
ritenuto di dover revocare una propria precedente ordinanza del 26 giugno 2012,
che aveva dichiarato inutilizzabili gli accertamenti biologici effettuati sul prelievo
salivare effettuato sulla persona del FALLICA il 6 maggio 2011, siccome compiuto
dopo la scadenza del termine annuale di durata delle indagini preliminari, avendo
ritenuto l’insussistenza di detto ritardo, in quanto doveva altresì tenersi conto del
periodo di sospensione feriale dei termini; ed in tal modo aveva ritenuto tuttora
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del FALLICA, tali da giustificare
la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione FALLICA Salvatore per
il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione
erronea, in quanto la Corte d’assise di Catania non avrebbe potuto revocare la
propria precedente ordinanza del 26 giugno 2012, la quale avrebbe potuto solo
essere rimossa con i rimedi impugnatori, di cui all’art. 586 cod. proc. pen.
Inoltre il provvedimento di revoca della precedente ordinanza del 26 giugno 2012
era illegittimo anche perché, nella specie, il P.M., nella pregressa fase delle
indagini preliminari, non aveva il potere di riaprire le indagini nell’ambito di un
procedimento contro ignoti, per il quale il G.I.P. aveva già autorizzato
l’archiviazione ex art. 415 comma 1 cod. proc. pen. con provvedimento del 24
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corso di svolgimento innanzi a quella Corte.

dicembre 2004, in quanto sarebbe stato necessario un provvedimento del G.I.P.
di contenuto contrario, nella specie non intervenuto; inoltre il termine di
riapertura delle indagini era da ritenere nella specie quello di mesi 6 previsto
dall’art. 415 cod. proc. pen. e non quello annuale di cui all’art. 407 cod. proc.
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va rilevato che il ricorso proposto da FALLICA Salvatore è da ritenere
Corte d’appello di Catania ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere la revoca
della misura cautelare della custodia in carcere, alla quale egli era sottoposto,
siccome imputato dei delitti di omicidio aggravato e connesse violazioni legge
armi.
2.Premessa l’inammissibilità dell’impugnazione ex se delle ordinanze emesse nel
corso del dibattimento (cfr. art. 586 cod. proc. pen.), va invero rilevato che sono
strumentali le censure svolte dal ricorrente avverso il medesimo provvedimento,
nella parte in cui ha disposto la revoca della propria precedente ordinanza del 26
giugno 2012, con la quale la medesima Corte d’assise ha dichiarato inutilizzabili
gli accertamenti biologici effettuati sul prelievo salivare effettuato sulla persona
del FALLICA il 6 maggio 2011, siccome compiuto dopo la scadenza del termine
annuale di durata delle indagini preliminari, avendo ritenuto non sussistente
detto ritardo, in quanto doveva tenersi conto del periodo di sospensione feriale
dei termini.
Invero con detta precedente ordinanza erano venuti meno i gravi indizi di
colpevolezza a suo carico, idonei a far luogo alla misura cautelare della custodia
in carcere, si che la revoca di detta precedete ordinanza aveva automaticamente
riportato in vita la sussistenza di detti gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
3.Fatte dette precisazioni, ritiene questa Corte che il ricorso in esame debba
essere dichiarato inammissibile.
4.Ed invero se, ai sensi dell’art. 311 comma 2 cod. proc. pen., l’imputato ed il
suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cessazione per
violazione di legge avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva,
detta norma non si presta ad essere interpretata in via analogica nel senso di
ammettere il ricorso per saltum in Cessazione anche contro i provvedimenti che
intervengono a seguito di richiesta di modifica della misura; invero nessun’altra
norma del settore consente il ricorso diretto in Cessazione anche avverso tali
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essenzialmente proposto avverso il provvedimento del 3 luglio 2012, con cui la

provvedimenti; ed è noto che la norma generale contenuta nell’art. 569 cod.
proc. pen. in materi di impugnazioni si riferisce esplicitamente alle sole sentenze.

5.Una volta ritenuto inammissibile il ricorso in esame, nulla tuttavia impedisce di
qualificarlo come appello, ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. e di
trasmettere gli atti al Tribunale, di cui all’art. 309 comma 7 cod. proc. pen.,
competente per l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da individuare,
nella specie, nel Tribunale del riesame di Catania (cfr. Cass. Sez. 5 n. 34675 del

p.Q.M,

Qualificato il ricorso come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso il 5 dicembre 2012.

12/7/2011, P.M. in proc. Zoltan, Rv. 251203).

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