Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18178 del 09/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18178 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Tamburini Stefania, nata a Washington, il 25/6/1974;

avverso la sentenza del 11/3/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna,
anche al risarcimento del danno, di Tamburini Stefania per i reati di violazione di
domicilio, ingiurie, minacce lesioni personali commessi ai danni della suocera Galli
Ornella, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rimodulato in
senso più favorevole all’imputata il trattamento sanzionatorio riservatole in prime cure.

Data Udienza: 09/03/2015

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della
motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’esimente putativa della
provocazione e alla prospettata insussistenza del reato di minaccia. Con il secondo
motivo lamenta analoghi vizi in merito al calcolo degli aumenti di pena relativi i reati di
ingiuria e minaccia, per i quali, rientrando gli stessi nella competenza del giudice di
pace, non poteva essere irrogata nemmeno ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. la sanzione

3. Con memoria depositata il 17 febbraio 2015 il difensore dell’imputata ha infine
eccepito l’intervenuta prescrizione di tutti i reati in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.
1.1 Quanto all’esimente di cui all’art. 599 c.p. è sufficiente ricordare che il fatto ingiusto
integrante la provocazione deve potersi ritenere tale secondo una valutazione oggettiva
e non in ragione della percezione soggettiva che del medesimo abbia avuto l’agente
(cfr. Sez. 5, n. 25421 del 18 marzo 2014, Marrelli, Rv. 259882). Né vale evocare,
come ha fatto nel caso di specie la ricorrente, la fattispecie putativa, giacchè ciò che è
stato sostenuto dall’imputata non è di aver erroneamente valutato la situazione di fatto
in cui ha agito, ma di aver arbitrariamente ritenuto ingiusto il comportamento della
suocera.
1.2 Con riguardo invece alla configurabilità delle minacce la Corte territoriale ha
esaurientemente motivato sull’infondatezza delle obiezioni difensive riproposte
pedissequamente in questa sede senza specifica confutazione delle argomentazioni
svolte con la sentenza impugnata.

2. Non è invece manifestamente infondato il secondo motivo, dedicato alle modalità di
calcolo dell’aumento di pena per la continuazione tra reati di competenza del giudice
odinario e reati di competenza del giudice di pace giudicati congiuntamente. Peraltro
medio tempore si è compiuto il termine di prescrizione dei reati, maturato al più tardi il

30 maggio 2014 anche tenuto conto dei periodi di sospensione. Rilevato quindi che dal
testo della sentenza non emerge l’evidenza di una causa di proscioglimento nel merito
dell’imputata e che i motivi diversi da quelli concernenti la pena (che non rilevano ai
fini delle statuizioni civili) sono come detto manifestamente infondati, la sentenza deve
essere annullata senza rinvio agli effetti penali per l’intervenuta prescrizione dei reati e
il ricorso deve invece essere rigettato agli effetti civili.

della reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti
per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 9/3/2015

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