Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18177 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18177 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTINI IVANA nato il 07/03/1964 a MORROVALLE

avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per
materia.
udito il difensore, avv. NASCIMBENI Stefano, quale sost.proc. dell’avv.
NASCIMBENI Giancarlo, che si associa alle richieste di Proc.Gen. e riportandosi ai
motivi di ricorso chiede l’annullamento con rinvio o in subordine l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Accogliendo l’appello proposto dalla parte civile Moroni Massimiliano
avverso la sentenza dell’Il giugno 2012 con la quale il Tribunale di Macerata,
Sezione distaccata di Civitanova Marche, aveva assolto Clementini Ivana dal
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, la
Corte di appello dì Ancona ha riformato la sentenza appellata, dichiarando ai soli
effetti civili la Clementini responsabile del reato ascrittole con condanna al

provvisionale di 1.500 euro, provvisoriamente esecutiva.
La Corte di appello ha censurato il ragionamento del primo giudice, in
quanto fondato sulle dichiarazioni poco plausibili dell’imputata e contrastanti con
quelle della segretaria; ha, invece, valorizzato le dichiarazioni del maresciallo dei
CC, che aveva ricevuto la denuncia del Moroni, costretto a rilasciare all’imputata
un assegno in garanzia di 3.1760 euro la sera del 21 marzo 2006 per ottenere il
Cud di un suo dipendente, ed aveva partecipato la sera del giorno successivo alla
consegna del contante in nero, trovando la stessa in possesso della somma di
3.200 euro, senza che fosse esibita alcuna fattura, che dimostrasse l’esistenza
dell’obbligazione e la corrispondenza della somma ricevuta.
La Corte di appello ha anche rilevato che le dichiarazioni dell’imputata non
collimavano con quelle della segretaria, che non aveva predisposto alcuna
parcella né sapeva che il Moroni avrebbe dovuto pagare anche il sospeso del
fratello, essendo stata incaricata soltanto di preparare la documentazione per il
Moroni la mattina del 22 marzo, e contrastavano nettamente con quelle rese
dalla parte civile, costretta dalla minaccia di far intervenire un suo amico
finanziere e di rovinarla, a rilasciare l’assegno, ma recatasi a sporgere denuncia
prima di consegnare il danaro in contanti e di sottostare al ricatto della
commercialista.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore della Clementíni, che ne
chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 travisamento dei fatti e conseguente illogicità della motivazione, in
quanto la Corte di appello ha travisato le risultanze dibattimentali, ritenendo
poco plausibili e palesemente di comodo le dichiarazioni dell’imputata, invece,
precise e puntuali. Sostìene che al termine del rapporto professionale con il
Moroni l’imputata esercitò il diritto di richiedere il pagamento delle prestazioni
secondo le condizioni stabilite con il cliente, ma il Moroni si sottrasse
all’adempimento dell’obbligazione non facendosi trovare; dopo mesi di
irreperibilità decise di adempiere, assumendo spontaneamente l’iniziativa per

risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed al pagamento della

attuare il tranello ideato e facendo credere alla Clementini che avrebbe
finalmente pagato la parcella; non vi è contraddizione tra quanto dichiarato
dall’imputata e quanto dichiarato dalla segretaria, in quanto per prassi la
segretaria predispone la documentazione fiscale, ma è compito del professionista
determinare l’entità del compenso; la Clementini non sottopose alla condizione
del pagamento del suo compenso il rilascio del Cud del dipendente del Moroni, in
quanto il documento era predisposto da tempo, ma doveva essere firmato dal
Moroni, che lo ha utilizzato per accusare la Clementini di utilizzare la consegna

preteso il rilascio dell’assegno in garanzia, per pretendere invece, il pagamento
in nero, in quanto l’imputata aveva già fatturato l’importo di 3.176 euro e fu il
Moroni a chiederle di non incassarlo fino al giorno dopo perché non vi era
provvista; fu il Moroni a dire di preferire il pagamento in contanti per suoi
problemi bancari, dei quali nulla poteva sapere l’imputata se non per averli
appresi dal cliente. Ritiene che la Corte di appello abbia travisato i fatti,
giungendo a ritenere l’imputata non credibile e non in buona fede a causa dei
precedenti per furti commessi nel febbraio e aprile 2012, e invece, credibile il
Moroni, nonostante le risultanze dibattimentali abbiano dimostrato il contrario.
La stessa Corte di appello ha ritenuto confusionari i fratelli Moroni, ma ha
giustificato le loro contraddizioni per il decorso del tempo, che, invece, non ha
avuto analogo rilievo per l’imputata; ha adottato un diverso parametro di
valutazione, illogicamente ritenendo interessata la dichiarazione dell’imputata e
disinteressata quella del Moroni, invece, interessato a sottrarsi al pagamento del
compenso mediante lo stratagemma ideato: in definitiva, la Corte di appello
avrebbe dovuto assolvere l’imputata per difetto di prova, come già statuito dal
primo giudice;
2.2 errato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in favore della
parte civile, in quanto la vera danneggiata è l’imputata, che non solo non ha
riscosso il proprio compenso, non contestato dal Moroni, ma ha anche sopportato
l’onere fiscale relativo al corrispettivo non riscosso, è stata detenuta e sottoposta
ad un processo non ancora definito e si vede condannata al risarcimento dei
danni ed al pagamento di una provvisionale in forza di una valutazione non
corretta delle risultanze dibattimentali e di un travisamento dei fatti, addirittura
vedendo valutare a proprio carico come precedenti, fatti avvenuti sei anni dopo
la vicenda in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

y
2

del documento per riscuotere il suo compenso; è falso che la Clementini avesse

2. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati
da questa Corte e di recente ribaditi in tema di riforma da parte del giudice di
appello della sentenza assolutoria emessa in primo grado.
Le Sezioni unite nella sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv.
269787, hanno affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la
sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla
base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa
ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche

Tale sentenza si colloca nella linea tracciata dalla sentenza n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486, che aveva affermato il principio secondo il
quale, anche per effetto del rilievo attribuito al canone di giudizio «al di là di ogni
ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 46, nel giudizio di appello, per la riforma di una
sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una
mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed
ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una
«forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole
dubbio».
La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appello sullo stesso
materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta da argomenti
dirimenti, tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria e da fugare
ogni ragionevole dubbio sull’affermazione di responsabilità, ma il giudice di
appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di
primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa
valutazione delle fonti dichiarative, delle quali non abbia proceduto, anche
d’ufficio (e anche ai soli fini civili), a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc.
pen., ad una rinnovata assunzione.
Come evidenziato nella premessa in fatto, la sentenza impugnata si fonda
essenzialmente sul diverso apprezzamento delle prove dichiarative e su una
valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni
d’accusa difforme da quella del giudice di primo grado, senza aver proceduto
alla rinnovazione delle prove orali ritenute decisive.
La motivazione si fonda, infatti, sulla centralità attribuita alle dichiarazioni
della persona offesa ed ai riscontri, di natura dichiarativa ed oggettiva,
valorizzati, che, secondo i giudici di appello, conferivano attendibilità al narrato
del Moroni piuttosto che alla versione della ricorrente.
I giudici hanno ritenuto che la versione dell’imputata trovasse smentita nella
circostanza che all’atto dell’intervento dei CC fu trovata in possesso della somma

3

d’ufficio.

di 3.200 euro appena ricevuta dal Moroni, al quale fu restituito l’assegno, ma
non consegnata alcuna fattura, asseritamente già predisposta, ed invece,
recapitata solo tempo dopo per un importo inferiore, cosicché la versione
dell’imputata costituiva il tentativo di fornire una giustificazione postuma,
apparentemente lecita, che desse ragione dell’importo richiesto.
Hanno ritenuto che le dichiarazioni dell’imputata non avessero trovato
conferma in quelle della segretaria e sottolineato che, indipendentemente dalle
dichiarazioni poco precise dei fratelli Moroni, la fattura relativa al debito di

ritenuto che la persona offesa aveva prelevato il danaro contante dal proprio
conto corrente, che pertanto, non era scoperto, contrariamente all’assunto della
Clementini, e che la consegna di contante rispondeva ad una precisa richiesta
dell’imputata, che preferiva il pagamento in contanti ed in nero, piuttosto che
con assegno, dovendo altrimenti fatturare l’intero importo portato dal titolo, che
il Moroni era stato costretto a rilasciarle, dopo le minacce ricevute.
Dall’evidente violazione del canone di giudizio e dei principi affermati da
questa Corte discende l’annullamento della sentenza impugnata ai fini civili con
rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado
di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Così deciso, il 06/03/2018.

Il Consigliere estensore
Anna Criscu io

Il Pre idente
Giorgio

lbo

Andrea Moroni doveva essere intestata a questi e non al fratello; hanno infine,

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