Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18174 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAMINE SOFIENNE nato il 16/12/1981 a AIGUEBELLE( FRANCIA)

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tamine Sofienne ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la
sentenza emessa in data 21 marzo 2013 dal Tribunale di Imperia, che aveva
condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di resistenza
a pubblico ufficiale, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
reiterata infraquinquennale contestata.

vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Deduce
l’erroneità del ragionamento della Corte di appello, in quanto non ha tenuto
conto della modestia del fatto, non indicativa di una più spiccata pericolosità
dell’imputato in rapporto ai precedenti penali. Sostiene che è illogico ritenere che
la maggiore colpevolezza dell’imputato sarebbe integrata dall’aver commesso il
delitto di resistenza in corso di carcerazione per delitti ben più gravi ed è
contraddittorio ritenere, da un lato, il fatto indice di maggiore pericolosità,
dall’altro, ritenerlo di minima gravità, tanto da applicare il minimo edittale e
riconoscere le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ripropone la stessa censura, già
formulata nei due gradi di giudizio e disattesa con motivazione congrua, non
manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
I giudici di appello hanno, infatti, dapprima illustrato le modalità del fatto per
rimarcarne la gravità – l’imputato detenuto inscenava una protesta, barricandosi
all’interno della cella, impediva l’apertura della porta e, facendo uscire del gas
dalla bombola, collegata al fornello, minacciava di usare il getto del gas come un
lanciafiamme, venendo ricondotto alla calma solo dopo alcune ore-, per poi dare
atto dei plurimi precedenti dell’imputato- per detenzione di stupefacenti,
ricettazione, riciclaggio, furto tentato- e giustificare la valutazione in ordine alla
ritenuta recidiva, in ragione del comportamento tenuto dall’imputato, connotato
da forte aggressività e da ferma determinazione, tanto da ostacolare l’attività dei
pubblici ufficiali per tutta la notte.
Per tali ragioni, contrariamente all’assunto del ricorrente, la condotta è stata
ritenuta, avuto riguardo anche al contesto ambientale in cui si è svolto il fatto,
espressiva di una maggiore e perdurante pericolosità dell’imputato,
evidentemente indifferente rispetto alle condanne subite.

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e

I giudici hanno pertanto, fornito congrua motivazione, in linea con
l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’applicazione dell’aumento di
pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere
discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione,
con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta
criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo
(Sez. 3. n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464).

delle attenuanti generiche e nel bilanciamento operato tra recidiva ed attenuanti
alla luce delle caratteristiche e modalità del fatto ed alla personalità del
ricorrente.
Secondo l’orientamento di questa Corte per il corretto adempimento
dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee
è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina
gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati
significativi, apprezzati come assorbenti, equivalenti o prevalenti su quelli di
segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto
espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale
sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze
processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012
Doku, Rv. 251809).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata uno in euro duemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 06/03/2018.
/1

Il Consigliere estensore
Anna Criscizol?

Il Pre idente
GiorgiD Fidelbo

2. Non è ravvisabile il dedotto profilo di contraddittorietà nel riconoscimento

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