Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18173 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18173 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ABA ALLA SOUFIANE nato il 05/02/1990
KHACHANI MEKKI nato il 20/08/1983

avverso la sentenza del 10/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI,
che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito il difensore, avv. TORALDO Cristiano, in difesa di ABA ALLA SOUFIANE, che
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Aba Allal Soufiane e Khakhani Mekki propongono ricorso
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di
Firenze ha confermato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in
data 6 febbraio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Prato, che aveva condannato gli
imputati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 20 mila euro di multa per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, escluso il concorso nel reato, riconosciute

Ne chiedono l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 d.P.R. 309/90.
2. Il difensore dell’Aba deduce che il ricorrente fu trovato in possesso di
stupefacente, contenente un principio attivo pari a 36 grammi di cocaina, e di
560 euro, il fatto era occasionale e l’imputato è incensurato: a fronte di tali
elementi, la Corte di appello ha escluso la minima offensività del fatto con
riferimento al dato quantitativo, invece, compatibile con l’ipotesi lieve, al pari
della somma di danaro; anche la disponibilità di più telefoni cellulari e di varie
sim non sembra contrastare l’inquadramento richiesto, in quanto il ricambio
frequente di cellulari e schede è pratica comune per i soggetti dediti allo spaccio
e non è affatto indicativa di un bacino di utenza ampio.
3. Il difensore del Khachani deduce che l’imputato risponde della detenzione
di soli 59,48 grammi di cocaina, contenenti un principio attivo pari a 41 grammi,
ma la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere il fatto di lieve entità
sia in ragione del quantitativo non modesto, sia del rinvenimento di un bilancino
di precisione e di denaro, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale, che
collega il fatto di lieve entità alla concreta offensività dello stesso e ritiene che
neppure la frequenza delle cessioni ed il numero degli acquirenti la escluda
automaticamente, occorrendo una valutazione globale della condotta. Evidenzia
che gli elementi indicati dalla Corte di appello sono tipici della condotta di un
soggetto che detiene una riserva minima per la vendita al dettaglio e la
strumentazione necessaria, dovendo comunque, guardarsi alle dimensioni
complessive dell’attività ed alla finalità della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto ripropongono la stessa censura, già
formulata nei due gradi di giudizio e disattesa dai giudici di merito con
argomentazioni congrue, complete e non manifestamente illogiche.

attenuanti generiche e con la diminuente per il rito.

Va, in primo luogo, evidenziato che la prospettazione dei ricorrenti è
estremamente riduttiva, in quanto trascura sia il contesto nel quale si pervenne
alla perquisizione ed al sequestro, sia le modalità del rinvenimento, sia il numero
delle dosi ricavabili dai quantitativi sequestrati, sia il materiale rinvenuto e
soprattutto, la consistenza della somma rinvenuta in contanti nell’abitazione del
Khachani, pari a oltre 18 mila euro.
La sentenza impugnata dà conto che l’intervento presso detta abitazione si
colloca all’esito di un servizio di controllo mirato; che all’atto dell’accesso in casa

di grammi 58,62, dai quali la consulenza tossicologica ha stimato ricavabili 246
dosi medie, oltre ad essere in possesso di 560 euro, vari cellulari e schede
telefoniche, mentre il Khachani, perquisito all’atto del rientro in casa, fu trovato
in possesso di 560 euro ed ammise che lo stupefacente trovato nel soggiorno,
del peso di 59,48 grammi di cocaina, pari a 273 dosi medie, ed il bilancino di
precisione erano suoi ed il danaro era provento delle cessioni.
Sulla scorta di tali elementi e della complessiva valutazione del fatto deve
ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno attribuito rilievo
al dato quantitativo, alla strumentazione ed alle elevate somme di danaro
rinvenute, del tutto incompatibili con le condizioni degli imputati e con la dedotta
occasionalità dell’attività illecita, da ritenersi, invece, attività stabile e primaria
fonte di reddito per gli imputati.
Non si ravvisa alcuna illogicità della motivazione né contrasto con
l’orientamento di questa Corte, che, pur ritenendo non automaticamente ostative
all’inquadramento del fatto nell’ipotesi di lieve entità sia la reiterazione delle
cessioni che le modalità organizzate dello spaccio, sia la disponibilità di una
provvista di stupefacente per la vendita, riserva tale connotazione del fatto,
all’esito della valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, relativi
all’azione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione) ed all’oggetto del reato
(qualità e quantità della sostanza), ai casi di minima offensività: connotazione da
escludersi nella fattispecie per le dimensioni non minimali del traffico illecito,
desumibili dal numero elevato di dosi ancora da cedere e di quelle cedute,
attestato dall’entità elevata delle somme in contanti rinvenute nell’abitazione e di
quelle in possesso degli imputati, indicative della florida rete di smercio
disponibile e dell’intensità dello stesso.
Tali elementi oggettivi ed il rilievo attribuito al numero di tossicodipendenti,
che gli imputati erano in grado rifornire, sono stati correttamente ritenuti indici
di elevata potenzialità offensiva e di un elevato pericolo di diffusività della
sostanza stupefacente, inconciliabile con la minima offensività del fatto.

2

fu trovato il solo Aba, il quale tentò di occultare due involucri di cocaina, del peso

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata uno in euro duemila
ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in

Così deciso, il 06/03/2018.

Il Consigliere egtensore

Il Presidente

Anna Criscuolo

Giorg o Fidelbo

favore della cassa delle ammende.

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